Un accordo tra vicini può avere un ruolo in una pratica edilizia quando le norme comunali lo consentono e ne definiscono la forma. Ma stipularlo dopo il diniego di sanatoria non rende automaticamente illegittima una decisione che, quando fu adottata, si basava sulla mancanza di quel documento.

È il punto della sentenza 4443/2026 del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, pubblicata il 5 ottobre. I giudici hanno respinto il ricorso contro il diniego di regolarizzazione di un ampliamento troppo vicino al confine, distinguendo il rogito generico già presente dalla convenzione specifica sottoscritta successivamente.

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Il frazionamento aveva cambiato la posizione del confine

Nel 2002 era stato realizzato senza il necessario titolo un vano chiuso da vetrate, contenente una scala interna che collegava il piano terreno alla copertura. All’epoca il terreno era in comproprietà e la distanza dal confine risultava superiore a dieci metri.

Nel 2018 un riassetto delle proprietà aveva modificato questa situazione: una porzione era diventata proprietà esclusiva della ricorrente, mentre l’altra era rimasta in comproprietà. Il nuovo confine si trovava a meno di cinque metri dall’ampliamento.

Quando nel 2021 fu chiesta la sanatoria, il Comune di Cornaredo rilevò il contrasto con la distanza prevista dalle norme del proprio piano. Nel 2023 negò il titolo perché mancava la convenzione notarile richiesta per una diversa ripartizione della distanza dal confine.

Un abuso ancora da sanare non è una preesistenza legittima

La proprietaria sosteneva che dovesse contare la situazione del 2002, quando l’opera era stata realizzata su un terreno unitario e il confine era più lontano. Il TAR non ha condiviso questa impostazione.

Un manufatto abusivo non può essere trattato come una costruzione già legittimata. Prima della sanatoria, le modifiche dell’assetto proprietario e le regole applicabili alla domanda possono incidere sulla possibilità di regolarizzarlo.

Nel procedimento esaminato valeva la doppia conformità prevista dall’articolo 36 nel regime precedente al Salva Casa: non bastava quindi descrivere le condizioni originarie senza confrontarle con quelle esistenti al momento della domanda. Il riferimento alla disciplina del 2023 non va confuso con le diverse ipotesi oggi previste dall’articolo 36-bis.

Perché il rogito del 2018 non sostituiva la convenzione

Le norme locali ammettevano una diversa ripartizione delle distanze dai confini attraverso una convenzione notarile registrata e trascritta, efficace anche nei confronti dei successivi acquirenti e a condizione di rispettare la distanza minima tra fabbricati.

Il rogito del 2018 regolava compravendita, rapporti tra aree comuni ed esclusive e servitù. Mancava però un riferimento espresso alla deroga per quello specifico ampliamento. Per il TAR non era sufficiente presumere il consenso dei vicini dal fatto che il vano fosse visibile e nessuno avesse sollevato obiezioni.

Il piano chiedeva uno strumento preciso per rendere certo il regime delle distanze. Una disciplina generica dei rapporti tra proprietà non equivaleva alla convenzione richiesta.

L’accordo successivo può contare per una nuova pratica, non retroattivamente

La convenzione specifica era stata stipulata nel settembre 2025, dopo il diniego del 2023. La proprietaria aveva poi presentato una richiesta di riesame nel 2026.

Il Tribunale ha ricordato che la legittimità del provvedimento si valuta sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Il documento successivo non poteva correggere retroattivamente il fascicolo originario, né obbligare il Comune a riesaminare la precedente decisione.

Secondo la sentenza, la convenzione avrebbe potuto eventualmente sostenere una nuova istanza, purché fossero presenti anche tutti gli altri requisiti. Non si tratta quindi di una sanatoria già ottenuta o garantita.

I cinque metri sono una regola locale, non una distanza valida ovunque

La vicenda riguarda la specifica disciplina del PGT di Cornaredo. Non autorizza a concludere che in tutti i Comuni basti il consenso notarile del vicino per costruire a distanza ridotta. Distanze dal confine e distanze tra fabbricati sono inoltre verifiche distinte, e l’accordo non può eliminare prescrizioni inderogabili.

Il ricorso è stato respinto, con condanna a 2.000 euro di spese, oltre oneri e spese generali. Prima di presentare una pratica analoga, occorre ricostruire confini e titoli, leggere le norme locali e controllare che l’eventuale convenzione individui esattamente l’intervento interessato.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza 4443/2026 del 5 ottobre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-4443-2026-consultazione.pdf - 64,2 KB

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