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Cedolare secca: è prevista una sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione?

La mancata comunicazione della risoluzione di un contratto in cedolare secca non comporta più sanzioni, grazie al Decreto Crescita del 2019, che ha eliminato l’obbligo di notifica all’Agenzia delle Entrate.

Cedolare secca: è prevista una sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione? Cedolare secca: è prevista una sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione?
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Quando si stipula un contratto di locazione in regime di cedolare secca, è necessario rispettare alcune formalità, tra cui la comunicazione di eventuali proroghe o risoluzioni. Ma cosa accade se questa comunicazione non viene inviata nei tempi previsti? È prevista una sanzione?

Un lettore ha posto questa domanda all’Agenzia delle Entrate tramite il sito FiscoOggi, e la risposta ha chiarito un aspetto importante della normativa vigente.

Scopriamo insieme cosa dice la legge e quali sono le conseguenze in caso di mancata comunicazione.

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La domanda del lettore

Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate ponendo la seguente domanda:

Buongiorno, è prevista una sanzione per la mancata presentazione nei termini della comunicazione di risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca e, in caso affermativo, a quanto ammonta?

Questa è una questione importante per molti proprietari che scelgono il regime fiscale della cedolare secca, un’opzione che consente di applicare un’imposta sostitutiva sull’affitto, evitando l’IRPEF e le relative addizionali.

Leggi anche: Proroga di un contratto di locazione con cedolare secca: si paga l’imposta di registro?

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate: nessuna sanzione prevista

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Crescita (Dl n. 34/2019), è stato abrogato l’obbligo di comunicazione della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca.

In passato, infatti, l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva una sanzione fissa di 100 euro per la mancata comunicazione della risoluzione o della proroga del contratto di locazione. Tale importo poteva essere ridotto a 50 euro se la comunicazione veniva effettuata con un ritardo non superiore ai 30 giorni.

Tuttavia, con la modifica introdotta dall’articolo 3-bis del Dl n. 34/2019, questa sanzione è stata eliminata. Di conseguenza, oggi la mancata comunicazione della risoluzione di un contratto in cedolare secca non comporta più alcuna penalità.

Leggi anche: Cedolare secca: esenzione dall’imposta di registro per risoluzione anticipata

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Cosa cambia per i locatori?

Grazie a questa modifica normativa, i proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca non sono più obbligati a comunicare la risoluzione anticipata del contratto all’Agenzia delle Entrate. Questo rappresenta un’agevolazione amministrativa che semplifica la gestione dei contratti di locazione, eliminando un adempimento burocratico e i relativi rischi di sanzione.

Tuttavia, è sempre consigliabile registrare correttamente la risoluzione del contratto, specialmente se il contratto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI. Anche se l’obbligo di comunicazione è stato eliminato, una corretta gestione della documentazione fiscale è utile per evitare eventuali contestazioni future.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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