Quando si stipula un contratto di locazione in regime di cedolare secca, è necessario rispettare alcune formalità, tra cui la comunicazione di eventuali proroghe o risoluzioni. Ma cosa accade se questa comunicazione non viene inviata nei tempi previsti? È prevista una sanzione?

Un lettore ha posto questa domanda all’Agenzia delle Entrate tramite il sito FiscoOggi, e la risposta ha chiarito un aspetto importante della normativa vigente.

Scopriamo insieme cosa dice la legge e quali sono le conseguenze in caso di mancata comunicazione.

La domanda del lettore

Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate ponendo la seguente domanda:

Buongiorno, è prevista una sanzione per la mancata presentazione nei termini della comunicazione di risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca e, in caso affermativo, a quanto ammonta?

Questa è una questione importante per molti proprietari che scelgono il regime fiscale della cedolare secca, un’opzione che consente di applicare un’imposta sostitutiva sull’affitto, evitando l’IRPEF e le relative addizionali.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate: nessuna sanzione prevista

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) ha eliminato la precedente sanzione fissa per la mancata comunicazione della risoluzione o della proroga in cedolare secca. Non è stato invece eliminato lo strumento con cui l’evento viene comunicato e registrato negli archivi fiscali.

In passato, infatti, l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva una sanzione fissa di 100 euro per la mancata comunicazione della risoluzione o della proroga del contratto di locazione. Tale importo poteva essere ridotto a 50 euro se la comunicazione veniva effettuata con un ritardo non superiore ai 30 giorni.

Tuttavia, con la modifica introdotta dall’articolo 3-bis del Dl n. 34/2019, questa sanzione è stata eliminata. Di conseguenza, oggi la mancata comunicazione della risoluzione di un contratto in cedolare secca non comporta più alcuna penalità.

Cosa cambia per i locatori?

Per i proprietari che hanno scelto la cedolare secca, la risoluzione anticipata continua a essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro 30 giorni dall’evento. La differenza rispetto al passato è che l’omissione o il ritardo non sono più colpiti dalla sanzione fissa prevista dalla precedente formulazione della norma.

Presentare correttamente l’RLI mantiene allineata la posizione del contratto con la sua cessazione effettiva ed evita incongruenze nelle dichiarazioni, nelle verifiche o nei successivi adempimenti. L’assenza della vecchia penalità non deve quindi essere confusa con l’abolizione della comunicazione.