Installare pannelli fotovoltaici e costruire una nuova struttura per sostenerli non sono necessariamente la stessa operazione dal punto di vista edilizio. Se l’intervento comprende una tettoia permanente, fondazioni e sostegni diversi da quelli autorizzati, la finalità energetica non basta a risolvere i problemi urbanistici e paesaggistici.

La distinzione emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7584 del 16 ottobre 2026. Il giudice ha respinto l’appello di un proprietario contro il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione di una struttura fotovoltaica, confermando l’esito del giudizio davanti al TAR Toscana.

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Dal progetto in legno alla struttura metallica su platea

Il proprietario aveva ottenuto nel 2022 un’autorizzazione paesaggistica per una tettoia permeabile in legno, destinata a sostenere un impianto fotovoltaico al servizio di tre abitazioni. Nel 2023 aveva presentato una SCIA con altezze inferiori rispetto al progetto originario.

La realizzazione, però, non corrispondeva a quanto rappresentato. Il Comune aveva rilevato una struttura metallica, sostenuta da dodici pali e ancorata a una platea in cemento armato, al posto dei quattro sostegni lignei previsti. Le differenze riguardavano anche le dimensioni e il sistema di ancoraggio.

Dopo lo stop comunale, il proprietario aveva tentato la regolarizzazione con una SCIA in sanatoria. Aveva inoltre presentato e poi ritirato una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, ritenendo ancora sufficiente l’autorizzazione del 2022. Il Comune aveva negato la sanatoria e ordinato il ripristino.

Le semplificazioni per i pannelli non coprivano il nuovo manufatto

Il proprietario sosteneva che le semplificazioni introdotte per il fotovoltaico consentissero di considerare l’intera opera manutenzione ordinaria. La difesa richiamava, tra gli altri, l’articolo 7-bis del decreto legislativo 28/2011, modificato nel 2022.

Il Consiglio di Stato legge diversamente la disciplina applicabile alla vicenda: l’installazione su edifici o manufatti presuppone una struttura già esistente e legittimamente assentita. L’espressione relativa alle diverse modalità di installazione dei pannelli non comprende automaticamente la costruzione del manufatto che deve sostenerli.

Qui non si aggiungevano soltanto pannelli a una struttura esistente. Veniva realizzata una tettoia stabilmente incorporata al suolo e destinata a produrre energia in modo continuativo. Per i giudici, queste caratteristiche integravano una trasformazione permanente del territorio e una nuova costruzione.

Non è stato decisivo che la struttura non producesse un volume chiuso o che i pannelli fossero distanziati. Neppure il richiamo al trattamento catastale dell’impianto consentiva di risolvere la sua qualificazione edilizia: censimento fiscale e disciplina delle costruzioni rispondono a finalità differenti.

L’autorizzazione paesaggistica vale per il progetto valutato

Un secondo passaggio riguarda l’autorizzazione paesaggistica. L’area era vincolata e il provvedimento ottenuto non costituiva un assenso utilizzabile per qualsiasi variante ritenuta meno impattante dal proprietario.

Il giudice sottolinea che l’autorizzazione riguarda uno specifico progetto. Metallo al posto del legno, numero e disposizione diversi dei pali, fondazione in cemento armato e variazioni dimensionali non erano semplici dettagli esecutivi.

La riduzione dell’altezza non rendeva automaticamente l’intervento compatibile con il titolo originario. L’impatto dell’opera nel contesto vincolato doveva essere valutato dall’autorità competente, considerando l’insieme delle modifiche. Ritirata la domanda di compatibilità, la struttura effettivamente eseguita rimaneva priva del necessario titolo paesaggistico.

Togliere alcuni pannelli non risolveva le difformità

Nel ricorso era stata prospettata anche la possibilità di ridurre la potenza dell’impianto rimuovendo alcuni pannelli. Per il Consiglio di Stato, la soluzione non eliminava il problema alla radice: restavano la nuova struttura, la platea e la difformità dal progetto autorizzato.

Il caso non si risolveva, quindi, contando soltanto i kilowatt. Il Comune aveva motivato l’impossibilità di conformare l’opera senza una sostanziale modifica delle sue caratteristiche dimensionali, strutturali e di collocazione.

Una decisione da leggere nel suo regime temporale

La controversia riguarda atti del 2023. La stessa sentenza distingue questo quadro dal successivo decreto legislativo 190/2024 sui regimi amministrativi delle rinnovabili, espressamente indicato come non applicabile ai fatti per ragioni temporali.

Non si può dunque trasformare il giudizio in un divieto generale per le pergole fotovoltaiche o affermare che ogni piccolo impianto richieda gli stessi titoli. Il punto operativo è verificare l’intervento completo: pannelli, struttura di sostegno, fondazioni, vincoli e corrispondenza con il progetto assentito. Nel caso esaminato erano proprio questi elementi, e non il semplice utilizzo dell’energia solare, a rendere legittimo l’ordine di demolizione.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7584/2026 del 16 ottobre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-7584-2026-consultazione.pdf - 86,9 KB

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