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Per la regolarizzazione ERP nel Lazio, il mantenimento al coniuge separato non convivente non riduce il reddito nei termini invocati dal richiedente. Il TAR distingue le riduzioni previste dalla legge e rileva anche la mancanza di prova dei versamenti.
Un reddito che supera di poco la soglia per regolarizzare una casa popolare può sembrare destinato a rientrare nel limite se ogni mese una parte viene versata al coniuge separato. Ma il bilancio disponibile dopo le spese non coincide necessariamente con il reddito che la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica richiede di calcolare.
È questa la questione affrontata dalla sentenza n. 14587 del TAR Lazio, Roma, Sezione Quinta Ter, pubblicata il 3 settembre 2026. Il richiedente sosteneva che dal reddito già ridotto secondo le regole applicate dall’amministrazione dovessero essere sottratti altri 6.000 euro annui di mantenimento al coniuge legalmente separato, non convivente.
Il Tribunale ha respinto il ricorso: non ha trovato una disposizione che permettesse quella specifica sottrazione e ha rilevato anche la mancanza di prova dei pagamenti. La decisione riguarda una procedura di regolarizzazione nel Lazio, non introduce una soglia nazionale e non modifica il trattamento fiscale degli assegni.
Sommario
Il ricorrente aveva chiesto l’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP ai sensi della legge regionale Lazio n. 1/2020. Nel 2021 l’ente gestore aveva segnalato che la domanda non risultava accoglibile, perché il reddito considerato superava il limite indicato per la decadenza dall’assegnazione. Il Comune aveva poi confermato il diniego con un provvedimento del novembre 2024.
La controversia non verteva su una normale domanda attraverso un bando, ma sulla possibilità di regolarizzare un’occupazione senza titolo nell’ambito della disciplina straordinaria regionale. Tenere separati questi percorsi evita di leggere la sentenza come una risposta valida per ogni graduatoria ERP.
Il richiedente aveva dichiarato un nucleo composto soltanto da sé e un reddito complessivo, relativo al 2019, di 50.892,87 euro. L’amministrazione aveva applicato un abbattimento del 40%, prendendo quindi in considerazione 30.535,72 euro. La riduzione era già stata riconosciuta: il punto del ricorso era ottenere un’ulteriore decurtazione.
Il limite utilizzato nel processo era 29.227,79 euro, secondo quanto dedotto dall’amministrazione e non contestato dal ricorrente. Il reddito convenzionale rimaneva dunque superiore di 1.307,93 euro. Questa cifra descrive il fascicolo esaminato dal TAR: non è una soglia ERP aggiornata al 2026 da riutilizzare per altre domande.
Il TAR ha ricostruito il rapporto fra i commi 141 e 144 dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/2020. Il primo richiama, fra i requisiti della regolarizzazione, il limite reddituale per l’accesso all’ERP. Il secondo contempla una deroga per chi possiede gli altri requisiti richiesti e resta sotto il limite fissato per la decadenza.
Non si tratta quindi di due importi intercambiabili o della possibilità di scegliere liberamente quello più favorevole. Nel caso concreto il giudizio si è concentrato sul superamento del limite utilizzato dall’amministrazione per valutare quella domanda.
La disposizione regionale rinvia inoltre ai criteri dell’articolo 50, comma 2-bis, della legge regionale n. 27/2006 e dell’articolo 21 della legge n. 457/1978. Il confronto deve riguardare il reddito determinato secondo quei criteri, non una semplice somma di quanto rimane sul conto dopo aver pagato gli impegni personali.
Il ricorrente indicava un reddito da pensione di lavoratore dipendente. L’amministrazione aveva già applicato il criterio, richiamato dal TAR, che considera i redditi da lavoro dipendente nella misura del 60%, corrispondente a una riduzione del 40%.
Secondo la sua tesi, al risultato di 30.535,72 euro andavano sottratti anche 500 euro mensili, ossia 6.000 euro per dodici mensilità, che dichiarava di versare al coniuge separato. In questo modo il valore sarebbe sceso a 24.535,72 euro, sotto il limite discusso.
Quest’ultimo importo è la ricostruzione del calcolo sostenuto dal richiedente, non un reddito riconosciuto dal giudice. Il TAR non ha contestato che una sottrazione di 6.000 euro avrebbe cambiato il risultato aritmetico: ha escluso che, per la disciplina applicata, quella sottrazione fosse consentita.
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Richiedi informazioni gratisLa motivazione si concentra sul contenuto delle riduzioni previste dalle norme. L’articolo 21 della legge n. 457/1978 richiama i figli a carico; l’articolo 50, comma 2-bis, della legge regionale n. 27/2006 prevede una diminuzione di 2.000 euro per ciascun familiare a carico convivente, fino a un massimo di 6.000 euro.
Il destinatario dell’assegno, però, era il coniuge legalmente separato e non convivente. Il nucleo dichiarato dal richiedente era unipersonale. Il TAR non ha individuato una disposizione che imponesse o consentisse di sottrarre, per questa situazione, l’assegno dal reddito rilevante.
La coincidenza fra il massimo regionale di 6.000 euro e l’importo annuale del mantenimento non basta a rendere equivalenti le due voci. Una riguarda una riduzione legata ai familiari a carico conviventi; l’altra è una somma che il ricorrente affermava di corrispondere a una persona esterna al nucleo convivente.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicazione analogica delle disposizioni a casi diversi da quelli contemplati, considerandole requisiti di accesso a una sanatoria eccezionale. Il disagio economico descritto dal richiedente non ha quindi sostituito la base normativa necessaria per ottenere la riduzione.
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Alla ragione giuridica il TAR ha aggiunto un rilievo documentale: il ricorrente non aveva provato di avere effettivamente corrisposto i 6.000 euro indicati. Non aveva neppure dimostrato che l’importo riportato in un precedente verbale del giudice ordinario non fosse stato modificato nel tempo.
Sono due verifiche distinte. L’esistenza di un obbligo di mantenimento non prova da sola tutti i pagamenti effettuati; ma produrre le ricevute non avrebbe automaticamente creato una detrazione non prevista dalla disciplina applicata. Non sarebbe corretto presentare la documentazione dei bonifici come una soluzione che, da sola, avrebbe assicurato l’accoglimento.
Il richiedente contestava anche difetti dell’istruttoria e la mancata considerazione della propria situazione. Il giudizio si è però concluso con il rigetto, sulla base dei criteri reddituali ricostruiti e dei limiti probatori evidenziati nella motivazione.
Il TAR ha respinto la richiesta di annullare il diniego e compensato integralmente le spese di lite, per la novità della questione. La pronuncia non dispone nel dispositivo una nuova multa o un ordine di sgombero, né riconosce un diverso importo reddituale al ricorrente.
Per una pratica simile è utile distinguere la procedura richiesta, l’anno dei redditi utilizzati, la composizione del nucleo e le riduzioni effettivamente ammesse. Il prospetto dell’ente dovrebbe permettere di capire quale limite sia stato applicato e come sia stato ottenuto il reddito convenzionale.
Le cifre e i criteri di questo processo non vanno trasferiti automaticamente a un’altra Regione, a un bando ordinario o al calcolo fiscale o ISEE. In presenza di un diniego servono il provvedimento e la normativa pertinente, da esaminare con assistenza qualificata anche per individuare i termini della tutela: la sentenza non apre una nuova finestra di regolarizzazione.
I passaggi pertinenti dei testi regionali coordinati sono stati riscontrati con quelli richiamati nella pronuncia; l’articolo 21 è consultato nella versione all’11 novembre 2024, data del diniego. Gli importi del caso riguardano i redditi 2019 e non indicano le soglie correnti per nuove domande.
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