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Credito Beni Strumentali: impossibile se rientrano nel perimetro concessorio

Credito Beni Strumentali: impossibile se rientrano nel perimetro concessorioCredito Beni Strumentali: impossibile se rientrano nel perimetro concessorio
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Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi è una misura piuttosto recente che concede appunto delle agevolazioni a favore delle imprese che investono nell’acquisto di beni materiali e immateriali da destinare alle strutture produttive ubicate in Italia.

La normativa prevede un lungo elenco di beni, sia materiali che immateriali, che rientrano tra quelli che possono essere considerati agevolabili. Allo stesso modo, esistono anche dei precisi riferimenti a quali siano invece i beni esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio.

Tra i beni esclusi ci sono quelli cosiddetti “gratuitamente devolvibili”, ed è proprio su questo punto che si concentra un recente interpello rivolto da un’impresa all’Agenzia delle Entrate.

Di seguito vediamo che cosa sono i beni gratuitamente devolvibili e perché questi risultino sempre esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.

Credito Beni Strumentali: il concetto di “gratuità” può essere annullato da un indennizzo?

Nella risposta ad interpello n. 848 del 22 dicembre 2021, l’istante è una società per azioni operante nel settore dei servizi idrici.

La società afferma di aver stipulato un accordo con un secondo ente (concedente) per l’utilizzo delle infrastrutture in concessione, che in questo caso sono rappresentate dalla rete idrica.

A tal proposito, la società dichiara di occuparsi della gestione e del miglioramento delle infrastrutture mediante le quali viene fornito il servizio idrico. L’ente concedente invece si occupa di controllare le modalità di utilizzo dei beni in concessione, nonché di definire le condizioni da rispettare in merito al rapporto con gli utenti che beneficiano del servizio.

In base all’accordo di concessione, sempre l’ente concedente è inoltre responsabile del mantenimento e dell’ampliamento dell’infrastruttura, servizi per i quali l’ente riceve un corrispettivo derivante dalle somme pagate dagli utenti che usufruiscono del servizio.

Ciò posto, la società istante afferma di aver provveduto a compiere delle opere di ampliamento delle infrastrutture concesse e di avere per questo investito nell’acquisto di beni strumentali funzionali alla transizione tecnologica così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto il credito per l’acquisto di beni strumentali in una nuova forma.

In relazione a questo, la società riconosce che la stessa normativa prevede che siano esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito, tra gli altri, i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa” nel settore “dell’acqua”.

In virtù del fatto però che l’accordo di concessione prevede che l’ente percepisca una tariffa sulle somme pagate dagli utenti, la società sostiene che le infrastrutture si possano considerare come beni “non gratuitamente” devolvibili. Chiede pertanto se tale prospettiva possa considerarsi corretta al fine di beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.

Leggi anche: “Bonus Beni Strumentali: bene utilizzato in Italia e all’estero, si può?

Perimetro concessorio: beni inclusi e beni esclusi, quali sono?

In risposta alla società, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 che, a differenza delle precedenti disposizioni riguardanti l’acquisto di beni strumentali (super e iper ammortamento), prevede che siano esclusi dall’agevolazione i:

beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Con tale definizione, si fa presente che la normativa impone espressamente l’esclusione di tutti quegli investimenti costituiti nell’ambito della gestione di attività regolate, in quanto tali investimenti trovano corrispondenza nel piano economico finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa.

In base a questo, il Fisco dispone due categorie differenti di investimenti in beni strumentali, ovvero:

  • Quelli non rientranti nel perimetro concessorio;
  • Quelli rientranti nel perimetro concessorio.

I primi rappresentano i beni la cui effettuazione non è subordinata ad alcun obbligo nell’ambito della concessione, per i quali il concessionario mantiene i diritti di disposizione, sia in corso di concessione che a concessione conclusa. In questo caso, il sistema è esente da ogni obbligo e quindi l’impresa concessionaria ha la possibilità di costituire un’operazione commerciale ordinaria a favore di qualsiasi soggetto, concedendo il bene in base al prezzo di mercato e optando per le scelte gestionali più convenienti.

Diverso è il caso dei beni rientranti nel perimetro concessorio. Qui infatti esistono degli obblighi ben precisi da rispettare, in base ai quali, una volta concluso il periodo di concessione, l’impresa concessionaria (ovvero quella che ne ha goduto) è obbligata a devolvere i beni a favore del soggetto concedente (ovvero quello che glieli ha concessi). L’impresa concessionaria non gode dunque di alcun diritto di disposizione nei confronti dei beni acquistati.

Leggi anche: “Credito Investimenti nel Mezzogiorno 2022: come funziona, requisiti

Beni perimetro concessorio sono esclusi: irrilevante la tariffa

In base a quanto detto sopra, il Fisco fa presente che i beni strumentali descritti nel caso esposto dall’istante, appartengono alla categoria dei beni rientranti nel perimetro concessorio, per i quali è esclusa la possibilità di beneficiare del credito per l’acquisto dei beni strumentali.

Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 infatti, si può godere del beneficio solo per l’acquisto di beni non rientranti nel perimetro concessorio.

Alla luce di questo, il Fisco chiarisce come sia irrilevante il fatto che l’impresa concedente riceva un indennizzo derivante dalla somma che gli utenti pagano per avere il servizio. Tale indennizzo infatti, in tal caso, non rappresenta il corrispettivo ottenuto per una cessione di beni a titolo oneroso, ma deriva da una causa intrinseca allo stesso rapporto di concessione.

Per i motivi di cui sopra, e in ogni caso per il semplice fatto che i beni rientranti nel perimetro concessorio siano categoricamente esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio, l’impresa istante non potrà godere del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Per approfondire il tema, leggi: “Credito Beni Strumentali 2020-2026: la Guida Completa

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TAGS: agenzia delle entrate, beni strumentali, credito, Credito Beni Strumentali, credito imposta, perimetro concessorio

Autore: Redazione Online

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