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Il Consiglio di Stato nega il titolo tacito per un’antenna 5G richiesta nel 2025 senza conferenza di servizi. Decisiva la non retroattività della modifica entrata in vigore il 21 aprile 2026.
Un progetto per un’antenna 5G può coinvolgere il Comune, l’autorità paesaggistica e altri enti chiamati a valutare lo stesso intervento. Se nessuno chiude il procedimento nei tempi previsti, il ritardo diventa un problema concreto: l’operatore può considerarsi autorizzato oppure deve ancora ottenere una decisione?
La sentenza n. 7219 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pubblicata il 30 settembre 2026, affronta questa domanda per un impianto da collocare in un’area interessata da più vincoli. Il Comune non aveva convocato la conferenza di servizi e il giudice di primo grado aveva riconosciuto un’autorizzazione tacita. In appello l’esito è stato ribaltato.
Il punto decisivo è la cronologia: la domanda e il diniego precedevano la modifica normativa del 21 aprile 2026, che ha inserito un richiamo espresso alla mancata convocazione della conferenza. La pronuncia non può quindi essere riassunta dicendo che oggi il silenzio del Comune impedisce sempre di installare un’antenna.
Sommario
Il procedimento era iniziato il 3 giugno 2025 con un’istanza di autorizzazione unica per un’infrastruttura di telecomunicazioni destinata a ospitare apparati 5G. La società aveva trasmesso la documentazione anche ad altre amministrazioni e, il 18 giugno, aveva sollecitato l’avvio della conferenza di servizi.
Il Comune non l’aveva indetta. Nel febbraio 2026 aveva invece approvato un nuovo regolamento locale e, il 3 aprile 2026, dopo il preavviso di rigetto, aveva negato il progetto. Tra le ragioni richiamate figuravano i vincoli dell’area, la tutela del paesaggio e le regole comunali sulla localizzazione vicino a determinati luoghi.
Questi elementi sono i motivi riferiti nel processo: non rappresentano un accertamento di pericolosità sanitaria dell’impianto. Nemmeno le distanze previste da quel regolamento possono essere trasformate in una distanza minima nazionale valida per tutte le antenne.
La società aveva impugnato il diniego sostenendo che il titolo si fosse già formato per silenzio-assenso. Il TAR aveva accolto la ricostruzione con una decisione del 14 maggio 2026. Il Comune aveva quindi proposto appello.
Nel regime applicabile alla domanda, l’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedeva la conferenza quando l’intervento richiedeva più assensi di amministrazioni diverse, compresi quelli legati alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Non era un semplice incontro facoltativo: serviva a ricondurre in un unico procedimento le valutazioni necessarie.
Secondo il Consiglio di Stato, in quella situazione la formazione del titolo tacito non poteva essere separata dal corretto svolgimento del percorso procedimentale. Il silenzio-assenso poteva sostituire la decisione conclusiva nei termini consentiti dalla disciplina allora applicabile, non rendere irrilevante l’omissione della conferenza richiesta per coordinare gli interessi coinvolti.
Trasmettere la domanda agli altri enti non equivaleva a convocare la conferenza. Allo stesso modo, le valutazioni raccolte al di fuori di quella sede non bastavano, nel caso esaminato, a far considerare completato il procedimento previsto dalla legge.
Il giudice non ha negato che la responsabilità di avviare la conferenza spettasse all’amministrazione, né ha imposto alla società di convocarla da sola. Ha distinto però l’inerzia del Comune dalla conseguenza invocata dall’operatore: quel ritardo non faceva nascere automaticamente il titolo nel quadro normativo allora vigente.
Durante la controversia è intervenuta una modifica dell’articolo 44, comma 10. Il testo entrato in vigore il 21 aprile 2026 ha aggiunto espressamente l’ipotesi in cui non sia stata indetta l’apposita conferenza di servizi alla disciplina della formazione del silenzio-assenso.
La società sosteneva che la novità chiarisse una possibilità già presente nella norma precedente. Se fosse stata una disposizione soltanto interpretativa, avrebbe potuto incidere anche sulla lettura della vicenda iniziata nel 2025.
Il Consiglio di Stato ha invece qualificato la modifica come innovativa e non retroattiva. Per questo non l’ha applicata alla domanda, al momento in cui si pretendeva maturato il silenzio-assenso e al diniego: tutti passaggi anteriori alla sua entrata in vigore.
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Richiedi informazioni gratisLa data della sentenza, settembre 2026, non basta quindi a individuare il diritto applicabile. Occorre guardare agli atti del procedimento. La modifica successiva non trasformava retroattivamente il diniego del 3 aprile in un intervento su un’autorizzazione già acquisita.
Per le domande soggette alla nuova disciplina il riferimento alla mancata conferenza va invece considerato. Ciò non significa che qualsiasi istanza incompleta, su qualsiasi sito, produca automaticamente un’autorizzazione: restano da verificare i presupposti e le condizioni della norma, compresa la riserva per gli atti espressi imposti dal diritto europeo. Questa sentenza decide il caso precedente alla modifica, non ogni possibile applicazione del testo successivo.
Nel ricorso era stata invocata anche la deroga prevista per determinati interventi del progetto Italia 5G nelle aree individuate dalla disciplina speciale. Il Consiglio di Stato ha separato questo argomento dalla questione procedimentale.
L’articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge n. 60/2024 riguarda, nei limiti previsti, i vincoli comunali sulla localizzazione degli impianti. La deroga non può essere estesa indistintamente a ogni valutazione necessaria per costruire.
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In particolare, il giudice non l’ha ritenuta idonea a cancellare i vincoli paesaggistici e ambientali o a dispensare dalla conferenza richiesta nel regime applicabile. Facilitare la localizzazione non equivale a rendere superflua la partecipazione degli enti competenti.
Per valutare un progetto è quindi utile tenere distinti tre piani: l’eventuale disciplina speciale che favorisce l’intervento, i vincoli effettivamente presenti sul sito e il procedimento da seguire. Confonderli può portare a ritenere disponibile un titolo che il giudice non riconosce.
La decisione non lascia senza rimedi chi presenta una domanda e riceve soltanto silenzio. Il Consiglio di Stato richiama l’azione contro l’inerzia prevista dall’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, diretta a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Questo rimedio serve a contrastare il procedimento fermo, eventualmente attraverso gli strumenti giudiziali necessari per far adottare una decisione. Non coincide con il riconoscimento automatico dell’autorizzazione richiesta: la possibilità per il giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa dipende dai presupposti previsti dal Codice.
Per chi segue l’installazione, la verifica pratica parte dunque dalle date e dai documenti: ricevuta dell’istanza, completezza della pratica, enti coinvolti, eventuale convocazione della conferenza e atti già adottati. Un tecnico e un legale possono poi valutare il regime pertinente e il rimedio utilizzabile, senza confondere un sollecito con la prova che il titolo esista.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso originario della società. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerando anche la parziale novità e il quadro giurisprudenziale non consolidato.
La pronuncia non dispone una demolizione, non infligge una multa e non riconosce un risarcimento. La conclusione utile riguarda il titolo invocato: nel procedimento del 2025 esaminato, la mancata conferenza non poteva essere superata applicando retroattivamente la modifica del 2026. Prima di trasferire questa conclusione a un altro impianto, bisogna ricostruire la sua cronologia e i suoi specifici presupposti.
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