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Il TAR Lazio conferma l’esclusione da una gara di bonifica: l’iscrizione richiesta all’Albo aveva anche valore di idoneità professionale. Affidare le lavorazioni a un terzo non colmava il requisito mancante del concorrente.
Un’impresa può organizzare l’esecuzione di un appalto ricorrendo a operatori specializzati, ma non tutti i requisiti necessari per entrare in gara possono essere coperti con un subappalto. La differenza diventa decisiva quando i lavori riguardano la bonifica di un sito e il concorrente non possiede l’iscrizione richiesta all’Albo nazionale gestori ambientali.
La sentenza n. 8037 del TAR Lazio, Roma, Sezione Quinta, pubblicata il 4 maggio 2026, affronta proprio questa situazione. Un consorzio escluso da una procedura di bonifica sosteneva di poter supplire al requisito attraverso il subappalto qualificante. Il Tribunale ha respinto il ricorso, riconoscendo all’iscrizione anche una funzione soggettiva di idoneità professionale.
Non è una pronuncia che vieta in generale il subappalto nei lavori ambientali. Il suo punto centrale è un altro: affidare le lavorazioni a un terzo non equivale a trasferire al concorrente il titolo richiesto per partecipare.
Sommario
La Regione Lazio aveva avviato una procedura negoziata per interventi di messa in sicurezza operativa e bonifica presso un ex sito industriale, comprendenti la bonifica dell’acquifero. Per l’attività interessata era richiesta l’iscrizione all’Albo nella categoria 9, classe C o superiore, in aggiunta alla qualificazione prevista per le opere.
Il consorzio aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto qualificante in relazione alle lavorazioni per le quali l’iscrizione era necessaria. La discussione riguardava, in particolare, lavorazioni di scavo comprese nella categoria OG12: il problema non consisteva nell’affidamento a terzi dell’intero contratto, ma nell’utilizzo del subappalto per colmare l’iscrizione mancante.
La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti e successivamente disposto l’esclusione, comunicata il 5 marzo 2026. Il concorrente ne chiedeva l’annullamento e la riammissione alla procedura, prospettando anche le ulteriori conseguenze sull’eventuale affidamento.
Il consorzio contestava la qualificazione dell’iscrizione come requisito di idoneità professionale da possedere direttamente. Richiamava la sua collocazione, nella lettera di invito, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Secondo questa tesi, si trattava di una capacità collegata all’esecuzione di determinate lavorazioni, che avrebbe potuto essere assicurata ricorrendo a un soggetto qualificato. La censura faceva leva anche sui principi di partecipazione, proporzionalità e attinenza dei requisiti all’oggetto dell’appalto.
Il TAR non accoglie questa lettura. Per risolvere la controversia non si ferma al titolo del paragrafo del disciplinare: guarda alla funzione che la legge attribuisce all’iscrizione e all’oggetto concreto della procedura.
Il fondamento decisivo della motivazione è l’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’ambiente. Il comma 5 include la bonifica dei siti tra le attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
La Regione sosteneva che questa disposizione, letta con l’articolo 100 del Codice dei contratti, rendesse l’iscrizione un requisito riferito all’idoneità del soggetto a svolgere l’attività. Il Tribunale conferma che, nell’appalto esaminato, l’iscrizione aveva una duplice rilevanza: dimostrava sia l’idoneità professionale dell’operatore sia la capacità tecnica e professionale necessaria per l’attività ambientale.
La componente tecnica, quindi, non cancellava quella soggettiva. Poiché la gara riguardava proprio la messa in sicurezza e la bonifica del sito, il consorzio non poteva limitarsi a invocare l’iscrizione di un futuro esecutore per superare la propria carenza sul piano dell’ammissione.
Il ragionamento distingue il titolo che abilita l’operatore dalle risorse necessarie per eseguire un lavoro. La qualificazione per le opere e l’iscrizione ambientale vanno verificate separatamente quando la procedura le richiede: non sono documenti intercambiabili.
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Richiedi informazioni gratisUn’altra distinzione utile riguarda l’ambito dell’iscrizione. Il D.M. 120/2014, articolo 8, identifica la categoria 9 come bonifica di siti e la categoria 10 come bonifica di beni contenenti amianto. Anche le categorie relative al trasporto di rifiuti hanno un oggetto distinto.
In questa vicenda il requisito indicato era categoria 9, classe C o superiore. Non è quindi corretto riassumerlo come una generica iscrizione all’Albo, né trasformare quella classe nella soglia richiesta per tutti gli interventi di bonifica.
Prima di partecipare occorre confrontare il provvedimento di iscrizione con categoria, classe, attività e soggetto indicati nei documenti della specifica gara. La presenza di un’impresa specializzata nella filiera, da sola, non dimostra che il concorrente possieda il requisito a lui richiesto.
L’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni dell’appalto, con le condizioni e l’autorizzazione previste. Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o prestazioni che eseguirà; la dichiarazione in offerta delle parti da subappaltare è uno dei passaggi richiesti.
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Ma queste regole sull’esecuzione non risolvono automaticamente la diversa domanda: il soggetto che presenta l’offerta è ammesso alla gara? Nella controversia decisa dal TAR, la risposta è negativa proprio per la componente di idoneità professionale dell’iscrizione mancante.
La decisione non afferma che ogni attività ambientale debba essere sempre svolta integralmente dal concorrente. Conferma invece che il subappalto invocato in quel caso non poteva sanare un requisito soggettivo di partecipazione. Per altre attività, forme di partecipazione o strutture contrattuali occorre verificare la disciplina pertinente, senza applicare automaticamente l’esito di questo ricorso.
Il Tribunale ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata, dopo averne dato avviso alle parti, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. L’esclusione contestata non è stata annullata e non è stata disposta la riammissione del consorzio.
Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle modalità concrete della vicenda. Non c’è quindi una somma liquidata contro il ricorrente da presentare come sanzione, né la pronuncia dispone il risarcimento prospettato con le domande introduttive.
Per chi prepara un’offerta, il primo controllo è separare tre elementi: la qualificazione per le opere, i titoli ambientali richiesti al partecipante e le lavorazioni che si intende affidare a terzi. Leggere soltanto il titolo del paragrafo sui requisiti, come mostra questa controversia, può portare a una valutazione incompleta.
Occorre verificare quale operatore debba possedere l’iscrizione nella struttura di partecipazione scelta, se categoria e classe siano adeguate e se gli atti distinguano requisito di ammissione e requisito di esecuzione. Le eventuali ambiguità vanno affrontate tempestivamente, attraverso i canali della procedura e con assistenza competente.
Indicare un subappaltatore abilitato serve a organizzare correttamente i lavori, ma non basta a dimostrare che ogni requisito del concorrente sia soddisfatto. È questa distinzione, applicata alla specifica gara di bonifica, che ha determinato l’esito del giudizio.
Le norme sono state consultate nella versione al 5 marzo 2026, data di comunicazione dell’esclusione esaminata. L’articolo riguarda il caso deciso dal TAR, non una verifica preventiva dei requisiti per una nuova gara.
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