Dividere un grande locale in più negozi può sembrare un intervento limitato alla distribuzione interna. La valutazione cambia, però, se l’edificio passa dalla vendita all’ingrosso al dettaglio e le nuove attività continuano a condividere accessi, percorsi e parcheggi. In quel caso non basta contare le pareti aggiunte: occorre verificare la funzione urbanistica autorizzata e le dotazioni richieste al nuovo insediamento.

È il problema affrontato dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza n. 7082 del 24 settembre 2026. I giudici hanno respinto l’appello della proprietaria e confermato la decisione favorevole al Comune sull’annullamento di due SCIA. Al centro della controversia c’erano il frazionamento in quattro unità commerciali, la destinazione legittima dell’immobile e gli standard per servizi e sosta.

Advertisement - Pubblicità

Il frazionamento contestato dal Comune

La proprietaria aveva presentato una SCIA nell’ottobre 2023 e una variante nel marzo 2024, qualificando i lavori come manutenzione straordinaria. Il progetto prevedeva quattro unità commerciali ricavate su due livelli dello stesso edificio, da destinare a operatori distinti.

Il Comune aveva invece ravvisato una ristrutturazione edilizia accompagnata da un cambio d’uso urbanisticamente rilevante. Contestava anche la mancata correlazione fra la pratica edilizia e i procedimenti commerciali, nonché l’insufficienza delle aree per servizi previste dal piano. Dopo l’avvio del procedimento e l’inibizione dei lavori, nel maggio 2024 aveva annullato le SCIA in autotutela.

La proprietaria sosteneva che il fabbricato fosse già commerciale, che vi si vendesse al dettaglio da molti anni e che superficie e volume rimanessero invariati. Richiamava inoltre le dotazioni assicurate all’epoca della costruzione. Il TAR aveva respinto le contestazioni sostanziali; il Consiglio di Stato ne ha confermato l’esito.

Licenza commerciale e titolo edilizio non sono intercambiabili

Per ricostruire l’uso legittimo i giudici sono partiti dalla licenza edilizia originaria, che autorizzava un fabbricato per vendita di tessuti all’ingrosso, uffici e abitazione. Non risultava un successivo titolo edilizio capace di trasformare la destinazione rilevante da ingrosso a dettaglio.

Le autorizzazioni commerciali rilasciate in seguito riguardavano un piano diverso: consentire l’esercizio dell’attività non significa autorizzare automaticamente anche il mutamento urbanistico del locale. Analogamente, dichiarazioni fiscali, risultanze catastali e uso protratto nel tempo non modificano da soli la destinazione assentita. Il Catasto può concorrere alla ricostruzione nei casi ammessi dalla legge, ma non sostituisce un titolo edilizio disponibile e pertinente.

Il riferimento è l’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001, nel testo vigente alla presentazione della SCIA, che richiama la documentazione dello stato legittimo. Nel piano comunale applicabile, l’ingrosso sopra 500 metri quadrati di superficie lorda rientrava nella funzione produttiva, mentre il dettaglio apparteneva alla funzione commerciale. Il passaggio non era quindi interno alla stessa categoria secondo quella disciplina.

Quattro attività autonome, ma una struttura organizzata unitariamente

Un altro punto decisivo era la configurazione dell’insediamento. Secondo la proprietaria, i locali avrebbero ospitato esercizi autonomi, con gestori e orari diversi. Per i giudici, tuttavia, l’autonomia delle imprese non esauriva la verifica urbanistico-commerciale.

La documentazione fotografica mostrava un accesso pedonale condiviso, un corridoio interno funzionale ai diversi esercizi e un parcheggio fisicamente unitario, raggiungibile attraverso un ingresso carraio comune. Anche l’assegnazione dei singoli stalli ai conduttori era effettuata dalla medesima proprietà: non provava la separazione fisica delle aree, ma la loro organizzazione su una base comune.

Questi elementi, considerati insieme, giustificavano la qualificazione come struttura di vendita organizzata in forma unitaria. La decisione richiama la definizione di centro commerciale dell’articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e la disciplina regionale applicabile. Non afferma che qualsiasi edificio con più negozi sia automaticamente un centro commerciale: contano infrastrutture, servizi e organizzazione effettiva dell’insediamento.

Parcheggi e servizi: le vecchie dotazioni vanno confrontate con le nuove esigenze

Il piano comunale prevedeva, per le medie strutture di vendita, aree per servizi pari al 150% della superficie lorda di pavimentazione e una specifica quota minima destinata a parcheggi. Si tratta del parametro locale esaminato nella causa, non di una percentuale nazionale da applicare a ogni negozio. Superficie lorda e superficie di vendita, inoltre, non sono grandezze automaticamente coincidenti.

L’assenza di aumenti volumetrici non rendeva neutra la trasformazione. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il dettaglio, rispetto all’ingrosso rivolto prevalentemente a operatori professionali, comportava nel caso concreto un diverso afflusso di utenti e una maggiore domanda di sosta. Il carico urbanistico non dipende dunque soltanto dai metri quadrati costruiti.

Le aree cedute e le monetizzazioni pregresse non erano irrilevanti, ma neppure sufficienti a escludere qualsiasi integrazione. Dovevano essere considerate per determinare l’eventuale differenza fra dotazioni esistenti e fabbisogno della nuova funzione. La decisione riconduce questa verifica all’articolo 51 della legge regionale Lombardia 12/2005: non autorizza a ignorare quanto già assicurato o a richiedere indistintamente l’intero standard una seconda volta.

Pratica edilizia e attività commerciale da valutare insieme

La norma locale richiedeva, nei casi previsti, la contestualità dei procedimenti edilizio e commerciale. Non era soltanto una comodità per l’operatore: permetteva al Comune di verificare unitariamente compatibilità dell’uso, tipo di insediamento e sufficienza dei servizi.

Non occorreva conoscere ogni dettaglio dell’attività dei futuri conduttori, ma individuare la tipologia commerciale rilevante per l’istruttoria. Una SCIA che descrive genericamente quattro locali da affittare può non fornire gli elementi necessari se il piano richiede di distinguere esercizi di vicinato e struttura unitaria.

Anche l’argomento del tempo trascorso dalla prima SCIA è stato respinto. Esaurito il controllo ordinario, non scompare ogni potere comunale: restano i controlli successivi nei presupposti dell’autotutela. Qui i giudici hanno ravvisato illegittimità sostanziale, interesse pubblico e valutazione dell’interesse privato; il provvedimento era intervenuto circa sette mesi dopo la segnalazione originaria. La verifica temporale riguarda l’articolo 21-nonies della legge 241/1990 nella versione applicabile nel maggio 2024, non un termine da trasferire automaticamente alle pratiche attuali.

Prima di frazionare o concedere i locali in affitto

La conseguenza pratica è anticipare la verifica urbanistica rispetto agli impegni con i conduttori. Servono titoli originari e successivi, norme del piano, progetto degli accessi e dei percorsi comuni, inquadramento dell’attività e confronto documentato fra standard esistenti e richiesti. Il contratto di locazione non rende legittima una trasformazione incompatibile con queste regole.

Il caso riguarda SCIA del 2023-2024 e un annullamento del maggio 2024: non va letto come un divieto generale dei cambi d’uso oggi consentiti. L’articolo 23-ter è stato successivamente modificato dal Salva Casa, con semplificazioni e regole specifiche per determinate trasformazioni della singola unità. Per distinguere quei presupposti dal frazionamento commerciale qui deciso è utile la guida sul cambio di destinazione d’uso senza opere e sulle condizioni attuali; i lavori presenti nel caso non vanno confusi con un cambio senza opere.

L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado. Non è stato disposto un nuovo titolo abilitativo né riconosciuto un diritto a realizzare comunque i quattro negozi: la trasformazione resta subordinata alle prescrizioni applicabili.

Riferimenti normativi

Oltre alle versioni storiche degli articoli 23-ter, 4 e 21-nonies collegate nei passaggi pertinenti, è consultabile l’articolo 51 della legge regionale Lombardia 12/2005 nella banca dati del Consiglio regionale. La pagina regionale contiene il testo coordinato e le note delle modifiche successive: per i fatti della causa occorre distinguere la disciplina del 2023-2024 dal testo aggiornato.

Gli standard percentuali e la correlazione dei procedimenti descritti nell’articolo sono quelli delle norme comunali esaminate dai giudici, non prescrizioni uniformi per tutti i Comuni.

Allegato riservato
Sentenza n. 7082/2026 — copia PDF del testo ufficiale

CdS-7082-2026-consultazione.pdf - 120,0 KB

Scarica PDF Il PDF viene reso disponibile dopo l'accesso gratuito al sito.