Sitol Acryl EFR
Caratteristiche SITOL ACRYL EFR è uno stucco monocomponente a base di polimeri...
Acquisto di un immobile in costruzione: preliminare notarile, fideiussione, pagamenti, ipoteca, polizza decennale e controlli prima del rogito.
Acquistare un immobile ancora da costruire significa versare denaro quando la casa non esiste o non è pronta per essere trasferita. Il prezzo può essere interessante e l’acquirente può scegliere finiture e distribuzione interna, ma i rischi sono maggiori rispetto a una casa ultimata: ritardi, modifiche al progetto, ipoteche, crisi dell’impresa e difetti che emergono dopo la consegna.
Il D.Lgs. 122/2005 prevede tutele specifiche per la persona fisica che acquista da un costruttore. Le principali sono la fideiussione sulle somme pagate prima del rogito, il preliminare con contenuto dettagliato, la trascrizione, la verifica di ipoteche e frazionamenti e la polizza decennale postuma consegnata al trasferimento.
Queste protezioni non sono intercambiabili e non operano in qualsiasi compravendita: prima di firmare bisogna verificare soggetti, stato dell’edificio e data del titolo edilizio.
Sommario
La disciplina protegge l’acquirente persona fisica, compreso chi compra nell’ambito di una cooperativa edilizia, quando il venditore è un costruttore: un imprenditore o una cooperativa che promette di vendere o trasferire un immobile da costruire, anche se affida materialmente i lavori a terzi. Non è necessario che l’acquirente destini l’unità ad abitazione principale, ma deve agire come persona fisica.
Per «immobile da costruire» la legge intende il fabbricato per il quale sia già stato richiesto il titolo abilitativo edilizio e che sia ancora da edificare oppure non sia stato ultimato in uno stato che consenta il rilascio dell’agibilità. Sono quindi esclusi dalla definizione speciale sia il terreno venduto quando nessun titolo è stato ancora richiesto, sia l’edificio già ultimato e agibile. Questo non significa che tali operazioni siano prive di tutele generali, ma non si applica automaticamente l’intero sistema del D.Lgs. 122/2005.
La disciplina originaria riguarda gli immobili il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto, il 21 luglio 2005. Le tutele rafforzate introdotte nel 2019 — tra cui la forma notarile del preliminare, la sua trascrizione e il collegamento più stretto tra fideiussione e polizza — riguardano i titoli edilizi richiesti o presentati dal 16 marzo 2019.
Per un intervento più vecchio occorre quindi ricostruire il regime temporale concreto, senza applicare retroattivamente tutte le regole attuali.
La protezione funziona come una sequenza. Prima del preliminare si controllano impresa, terreno, titolo edilizio, progetto e gravami. Al preliminare il costruttore consegna la fideiussione e il notaio trascrive il contratto. Durante i lavori i pagamenti devono restare nei limiti garantiti e ogni variante deve essere documentata. Prima del rogito si verificano ultimazione, agibilità, frazionamento dell’ipoteca e polizza decennale. Saltare un passaggio indebolisce anche quelli successivi.
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| Fase | Documento o controllo | Rischio evitato |
|---|---|---|
| Prima della firma | Visure, titolo edilizio, progetto, impresa e proprietà dell’area | Contratto con soggetto o immobile non verificati |
| Preliminare | Atto pubblico o scrittura privata autenticata, fideiussione e trascrizione | Perdita degli acconti e atti successivi pregiudizievoli |
| Durante i lavori | SAL, pagamenti tracciabili, varianti e aggiornamento delle somme garantite | Pagare più di quanto realizzato o assicurato |
| Prima del rogito | Documenti tecnici, agibilità, frazionamento/cancellazione ipoteca e collaudi | Acquisto gravato o non utilizzabile |
| Al rogito | Polizza decennale conforme e atto definitivo | Danni da rovina o gravi difetti dopo l’acquisto |
Per gli immobili soggetti al regime rafforzato del 2019 il preliminare deve essere stipulato come atto pubblico o scrittura privata autenticata. La forma notarile è richiesta a pena di nullità e consente la trascrizione nei Registri immobiliari. Il notaio verifica identità e poteri delle parti, esamina il titolo edilizio, controlla la fideiussione e rende opponibile il preliminare ai terzi.
La trascrizione produce un effetto prenotativo: una vendita successiva, una nuova ipoteca o un pignoramento trascritti dopo il preliminare non possono prevalere sul futuro acquisto nei limiti temporali stabiliti dalla legge. Non cancella però gravami già esistenti e non garantisce da sola che il cantiere venga ultimato. Per questo va affiancata alla fideiussione e a un controllo delle formalità anteriori.
L’articolo 6 del D.Lgs. 122/2005 impone un contenuto più ricco rispetto a un normale modulo. Devono essere identificati parti, immobile e pertinenze, diritti reali e gravami, estremi del titolo edilizio ed eventuali imprese appaltatrici. Vanno allegati il capitolato, con materiali e caratteristiche, e gli elaborati progettuali necessari a rappresentare quanto verrà costruito.
Il contratto deve indicare prezzo complessivo, modalità e scadenze di pagamento, estremi della fideiussione, tempi massimi di esecuzione e caratteristiche tecniche dell’opera. È utile disciplinare espressamente anche:
Render, brochure e conversazioni commerciali non sostituiscono capitolato e planimetrie contrattuali. Colori, marchi e frasi promozionali possono cambiare; prestazioni, misure, finiture e impianti devono essere descritti in modo verificabile.
Prima o contestualmente al contratto che comporta pagamenti anticipati, il costruttore deve consegnare una fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa di assicurazione. Il modello standard è disciplinato dal D.M. Giustizia 6 giugno 2022, n. 125, in vigore dall’8 settembre 2022. La garanzia deve indicare un importo massimo corrispondente alle somme e agli altri corrispettivi che il costruttore ha riscosso o deve riscuotere prima del trasferimento, senza franchigie.
Sono normalmente comprese caparra e rate versate prima del rogito, con i relativi interessi legali nei casi previsti. Non rientrano le somme dovute soltanto al momento del trasferimento e, in linea generale, quelle erogate da un soggetto mutuante quando il contratto ne prevede il pagamento direttamente al rogito: non sono denaro anticipatamente acquisito dal costruttore senza contestuale trasferimento.
La garanzia deve adeguarsi al piano dei pagamenti. Se una variante aumenta il prezzo o viene anticipata una rata, occorre verificare che il massimale copra anche la nuova esposizione. Una quietanza del venditore non sostituisce l’appendice della banca o dell’assicurazione.
La fideiussione tutela innanzitutto dalla «situazione di crisi» definita dalla legge, collegata a procedure esecutive o concorsuali che rendono concreto il rischio di perdere le somme. L’acquirente deve seguire la procedura prevista dal decreto e dal testo della garanzia, comunicando il recesso nei casi richiesti e inviando al garante la documentazione necessaria.
Nel regime rafforzato la fideiussione opera anche se il costruttore non consegna al rogito la polizza decennale. In questo caso il notaio deve attestare di non poter ricevere l’atto per la mancanza della polizza; l’acquirente comunica al costruttore la volontà di recedere e può richiedere al garante la restituzione delle somme garantite. Non basta quindi un generico disaccordo sulle condizioni della polizza: serve la sequenza formale prevista.
La mancanza della fideiussione espone il preliminare alla nullità speciale che può essere fatta valere dall’acquirente. Non è però prudente firmare contando di contestare tutto in seguito: la tutela migliore è non versare somme finché il notaio non ha controllato una garanzia valida e capiente.
Quando emergono pignoramenti o una procedura concorsuale, l’acquirente non dovrebbe limitarsi a sospendere informalmente i pagamenti. Occorre raccogliere preliminare trascritto, fideiussione, quietanze, estratti dei bonifici e comunicazioni dell’impresa, quindi verificare subito con notaio e legale quale evento di crisi si sia prodotto e quali termini vadano rispettati. L’escussione è una richiesta formale al garante: documenti incompleti o una dichiarazione inviata al soggetto sbagliato possono rallentare il rimborso.
La fideiussione mira a restituire le somme garantite, non a finanziare il completamento della casa. L’acquirente deve quindi valutare se ricorrono le condizioni per sciogliersi dal contratto oppure se la procedura intenda proseguirlo. La decisione non va presa soltanto confrontando quanto già versato con il valore teorico dell’unità: contano stato del cantiere, gravami, costi residui, posizione degli altri acquirenti e possibilità concreta di arrivare al trasferimento.
Il decreto riconosce inoltre, a determinate condizioni, un diritto di prelazione nell’eventuale vendita all’incanto quando l’immobile sia stato adibito dall’acquirente ad abitazione principale propria o di un parente in primo grado. È una tutela diversa dal diritto a recuperare gli acconti e richiede di confrontarsi con le regole e il prezzo definitivo della procedura. Non significa che l’acquirente possa ottenere automaticamente l’immobile al prezzo del vecchio preliminare.
Il Fondo di solidarietà previsto dal decreto riguardava perdite subite in crisi verificatesi nel periodo storico individuato dalla legge ed era alimentato da un contributo temporaneo. Non va presentato a chi compra oggi come alternativa corrente alla fideiussione: per una nuova operazione la protezione preventiva resta la garanzia bancaria o assicurativa conforme.
Il piano dei pagamenti dovrebbe seguire risultati oggettivi del cantiere, non date isolate. Fondazioni, struttura, copertura, chiusure, impianti e finiture possono diventare stati di avanzamento verificabili da un tecnico indipendente. Pagare una quota molto elevata quando l’opera è ancora iniziale aumenta l’esposizione economica, anche se esiste una fideiussione.
Ogni versamento deve essere tracciabile, riferito al contratto e accompagnato da quietanza e documento fiscale. L’acquirente dovrebbe confrontare periodicamente totale pagato, valore delle opere eseguite e massimale garantito. Se il costruttore chiede un bonifico su un conto diverso, un pagamento a un soggetto terzo o una rata non prevista, la richiesta va sospesa e verificata.
Descrivi il lavoro da realizzare: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a imprese edili pertinenti.
Il terreno e l’intero fabbricato possono essere gravati dal mutuo fondiario acceso dall’impresa. Prima di trasferire la singola unità occorre conoscere debito attribuito al lotto, modalità di accollo e condizioni per liberare l’appartamento. L’articolo 8 del D.Lgs. 122/2005 impedisce al notaio di procedere alla vendita se non risulta il titolo per il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca oppure per la cancellazione del gravame, quando l’acquirente non lo assume.
Una promessa verbale di cancellazione successiva non offre la stessa protezione. Nel preliminare vanno indicati gravami esistenti, importi e modalità di estinzione o accollo. Se l’acquirente subentra in una quota di mutuo, deve ricevere condizioni economiche, debito residuo e documentazione bancaria con sufficiente anticipo.
Al trasferimento il costruttore deve consegnare una polizza assicurativa indennitaria decennale conforme al modello del D.M. 20 luglio 2022, n. 154. La copertura riguarda i danni materiali e diretti derivanti da rovina totale o parziale e da gravi difetti costruttivi riconducibili all’articolo 1669 del Codice civile, secondo garanzie, limiti, franchigie e condizioni del modello.
Non è una garanzia generale su qualsiasi imperfezione. Difetti estetici, finiture non conformi, guasti di manutenzione o vizi minori possono ricadere nelle normali responsabilità del venditore e dell’appaltatore, ma non necessariamente nella polizza decennale. L’acquirente deve verificare beneficiario, immobile, decorrenza, somme assicurate, partite coperte, eventuali scoperti e rapporto del controllo tecnico.
Nel regime rafforzato l’atto deve menzionare gli estremi della polizza e la sua conformità; la mancata consegna determina una nullità protettiva azionabile dall’acquirente. Il documento deve essere disponibile prima della firma, non promesso per i giorni successivi.
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| Garanzia | Quando viene consegnata | Cosa protegge | Cosa non sostituisce |
|---|---|---|---|
| Fideiussione | Prima o al preliminare | Somme riscosse prima del trasferimento in caso di crisi e, nei casi previsti, mancata polizza | Ultimazione dei lavori, qualità dell’opera e polizza sui gravi difetti |
| Trascrizione del preliminare | Dopo il preliminare notarile | Prevalenza rispetto a determinati atti e gravami successivi | Gravami anteriori, solvibilità del costruttore e rimborso degli acconti |
| Polizza decennale | Al rogito | Rovina e gravi difetti costruttivi nei limiti contrattuali | Difetti minori, ritardi, acconti e obbligo di completare il cantiere |
Il ritardo non equivale automaticamente a crisi del costruttore e non consente sempre di escutere la fideiussione. Il preliminare dovrebbe prevedere un termine finale chiaro, eventuale periodo di tolleranza limitato, cause di proroga documentabili e rimedi: penale, diffida, risoluzione o nuova data concordata. Espressioni come «consegna indicativa» o proroghe illimitate per generiche esigenze di cantiere riducono la certezza dell’acquirente.
Le varianti devono essere approvate per iscritto, con costo, effetto sui tempi e aggiornamento di planimetrie e capitolato. Se cambia la superficie, il contratto deve stabilire quale misura conta, quale tolleranza è ammessa e come viene ricalcolato il prezzo. La superficie commerciale usata nella vendita non coincide necessariamente con quella calpestabile.
Entrare nell’abitazione prima del trasferimento può sembrare utile, ma crea questioni su custodia, utenze, danni, spese condominiali, assicurazione e lavori ancora aperti. Un verbale deve descrivere stato dei luoghi, chiavi, letture dei contatori, difetti visibili e opere da completare. La consegna anticipata non trasferisce la proprietà e non sostituisce agibilità, rogito e polizza.
Prima della firma definitiva è opportuno eseguire un sopralluogo con tecnico indipendente, confrontando opere, progetto e capitolato. Le riserve vanno verbalizzate con fotografie e termini di rimedio. Firmare un verbale di consegna senza annotazioni può rendere più difficile dimostrare i difetti già visibili, anche se non elimina le garanzie inderogabili per vizi occulti o gravi difetti.
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No. Occorrono i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali del D.Lgs. 122/2005: persona fisica acquirente, costruttore professionale e immobile ancora da costruire nel senso della legge.
Per i titoli edilizi richiesti o presentati dal 16 marzo 2019 il preliminare soggetto alla disciplina rafforzata deve essere atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Deve coprire le somme già riscosse e quelle che il costruttore deve riscuotere prima del trasferimento, entro il massimale indicato. Aumenti e anticipi vanno verificati e, se necessario, garantiti con appendice.
Non necessariamente. La fideiussione opera nelle situazioni e con la procedura previste dalla legge e dal modello; il semplice ritardo va gestito con i rimedi contrattuali applicabili.
Nel regime attuale resta efficace fino alla cessazione prevista dalla legge, collegata al trasferimento e alla consegna della polizza. Una data anteriore al rogito è un segnale da far controllare.
No. La fideiussione protegge le somme versate prima del trasferimento; la polizza decennale copre determinati danni da rovina o gravi difetti dopo l’acquisto.
Non automaticamente. La polizza standard è dedicata a rovina e gravi difetti costruttivi; difetti minori seguono le altre garanzie e responsabilità applicabili.
No, quando la disciplina si applica la polizza deve essere consegnata al trasferimento e i suoi estremi devono risultare nell’atto.
Non per il solo fatto che vi siano lavori. La disciplina speciale richiede che il venditore rientri nella definizione legale di costruttore e che l’immobile sia da costruire nei termini del decreto.
No. Protegge rispetto a determinati atti pregiudizievoli successivi, ma non assicura tempi, qualità o completamento dell’opera.