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Superbonus APE Convenzionale: Guida Completa, come si compila

Superbonus APE Convenzionale: Guida Completa, come si compilaSuperbonus APE Convenzionale: Guida Completa, come si compila
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Per accedere al Superbonus 110% per le spese mirate al miglioramento dell’efficienza energetica, come sappiamo, sono richiesti numerosi requisiti e documenti da presentare.

Tra i requisiti obbligatori risulta fondamentale dimostrare che gli interventi da conseguire comportino un miglioramento minimo di 2 Classi energetiche all’immobile rispetto alla condizione ante operam. Sarà ammesso anche 1 solo salto di Classe qualora l’immobile in seguito agli interventi dovesse raggiungere la classe energetica più elevata.

Proprio per poter dimostrare tutto questo è nato l’APE Convenzionale, un documento legato esclusivamente al Superbonus 110%, che è essenzialmente differente dall’APE “tradizionale”.

Di seguito la guida completa (con compilazione) all’APE Convenzionale, documento da presentare obbligatoriamente per accedere al Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: per chi è obbligatoria l’APE Convenzionale

Presentare l’APE Convenzionale è, dunque, obbligatorio per tutti i beneficiari del Superbonus 110% che conseguono interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

In altre parole, devono presentare il documento tutti coloro che compiono interventi fatti nell’ottica del Super Ecobonus 110%, ovvero:

  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessino l’involucro dell’edificio per più del 20% della superficie disperdente lorda (trainaNTE);
  2. Sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti (trainaNTE). Per i condomini, l’intervento è trainaNTE solo se si procede con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, o comunque se l’intervento riguarda tutte le unità presenti nell’edificio, altrimenti si considera trainaTO;
  3. Gli interventi normalmente agevolabili con l’Ecobonus tradizionale (trainaTI);
  4. Installazione di impianti fotovoltaici con contratto RID e di relativi sistemi di accumulo (trainaTO).

Niente obbligo APE Convenzionale: l’eccezione degli edifici collabenti

Possono accedere al Superbonus 110% per le spese legate agli interventi di efficienza energetica senza presentare l’APE Convenzionale esclusivamente i beneficiari che svolgono lavori su immobili collabenti.

Gli immobili collabenti (categoria catastale F/2), sono i fabbricati sprovvisti di uno o più muri perimetrali, del tetto o di entrambe le cose.

È possibile difatti accedere al Superbonus per gli immobili collabenti, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, a patto che:

  • Venga svolto l’intervento trainaNTE di isolamento termico;
  • L’edificio, al termine degli interventi, raggiunga una classe energetica in fascia A.

C’è da precisare che chi compie interventi sugli edifici collabenti non sarà tenuto a presentare solo la prima parte dell’APE Convenzionale, ovvero quella da presentare pre-interventi. Sarà invece obbligato a presentare la seconda parte del documento, l’APE Convenzionale post-interventi, che gli servirà appunto per dimostrare il raggiungimento della classe energetica più elevata.

Sempre solo per gli edifici collabenti è concesso inoltre accedere al maxi-incentivo per gli interventi di efficienza energetica anche se nel fabbricato non è presente un impianto di riscaldamento. In questo caso, bisognerà soddisfare una tra le condizioni seguenti:

  • L’edificio possiede un impianto di riscaldamento non funzionante, che può essere riattivato anche con un intervento di ristrutturazione;
  • L’edificio, nel suo stato iniziale, possedeva un impianto di riscaldamento, seppure questo non sia presente allo stato attuale.

Leggi anche: “Superbonus 110%: accessibile solo per case riscaldate? Quasi sempre

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APE Convenzionale: le differenze con l’APE tradizionale

Come abbiamo precisato, l’APE Convenzionale è un documento che nasce con il Superbonus 110%. È dunque diverso da quello che conosciamo come “APE” tradizionale, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica di cui al D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005.

L’APE tradizionale, infatti, si utilizza nell’ambito delle compravendite e delle locazioni, e serve al fine di informare gli acquirenti o i locatari delle condizioni energetiche dell’edificio. L’APE Convenzionale invece si usa ai soli fini del Superbonus 110%, per dimostrare il salto di 2 classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più elevata.

Tra l’altro, a differenza dell’APE Convenzionale, quello tradizionale viene redatto sempre prendendo in considerazione la singola unità immobiliare. Mentre col Superbonus 110% ci sono casi in cui l’APE viene redatto in relazione all’intero edificio.

Un’altra fondamentale differenza tra i due “APE”, è che quello Convenzionale si distingue in due documenti differenti, quello pre-interventi e quello post-interventi.

Questo comporta il fatto che il valore dell’EPgl,nren (Indice di Prestazione Energetica globale relativa all’energia primaria non rinnovabile), nella condizione post-interventi Superbonus, viene calcolata considerando la somma degli indici di prestazione relativi agli interventi raccomandati (EPnren) solo in riferimento ai servizi presenti nella condizione ante-operam.

L’APE tradizionale invece, per la determinazione dell’EPgl,nren, prende sempre in considerazione tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato.

Per questo motivo, si fa presente di fare attenzione al fatto che l’Indice di Prestazione Energetica (EPgl) relativo all’edificio potrebbe risultare di valore differente nell’APE Convenzionale post-interventi rispetto a quello trascritto nell’APE tradizionale.

Ulteriori differenze riguardano:

  1. Chi rilascia il documento:
    • L’APE tradizionale può essere redatto esclusivamente dal cosiddetto “certificatore energetico degli edifici”. Si tratta di un professionista esperto, qualificato ed indipendente (ovvero non coinvolto nei lavori), che possiede l’abilitazione al rilascio dell’attestato;
    • L’APE Convenzionale può essere redatto anche dallo stesso progettista o dal direttore dei lavori, purché sia un tecnico abilitato. Non è difatti richiesto qui il requisito di “indipendenza”.
  1. Come si trasmette il documento:
    • L’APE tradizionale deve essere depositato presso i catasti regionali;
    • L’APE Convenzionale pre-interventi e quello post-interventi sono due documenti che devono essere allegati alla richiesta di accesso al Superbonus, ovvero all’asseverazione.

Leggi anche: “Asseverazione Superbonus 110%: Guida completa alla compilazione

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Precisazioni sui servizi energetici da includere nel calcolo

Come chiarito sopra, per quanto riguarda la determinazione dell’EPgI,nren da trascrivere nell’APE Convenzionale post-intervento, devono essere presi in considerazione solo gli EP relativi ai servizi energetici che erano già presenti nella condizione ante-operam.

Si fa presente però che questo avviene solo in relazione a questo dato.

Per quanto riguarda invece i dati relativi all’input di calcolo per la modellizzazione si devono sempre considerare tutti gli impianti esistenti, sia in relazione agli edifici condominiali che alle unità funzionalmente indipendenti.

Difatti, viene specificato, nell’APE Convenzionale post-interventi, si dovranno considerare solo gli EP relativi ai servizi presenti nella condizione pre-interventi, esclusivamente per la somma necessaria a determinare l’EPgI.

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APE Convenzionale Superbonus: come si compila? Guida completa

Per la redazione degli APE Convenzionali legati al Superbonus 110%, si dovrà prendere come riferimento il format di APE così come descritto nelle Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici al paragrafo 6.1.

Partendo quindi da questo format di APE, si procederà con le seguenti modifiche.

In alto a sinistra, dove è posto il logo regionale, sarà necessario rimuoverlo e apporre al suo posto il logo con scritto appositamente “Superbonus 110%”, in modo che si possano distinguere in maniera immediata gli APE Convenzionali dall’APE tradizionale.

È possibile trovare il logo alla sezione 2.2 di questo documento.

Il campo “Codice Identificativo” non dovrà essere compilato, il valore lo assegnerà l’ente che gestisce il maxi-incentivo, l’ENEA.

Il campo “Valido fino al (data di scadenza)” dovrà essere rimosso, in quanto non pertinente con l’APE Convenzionale. Al posto di questa voce, si dovrà inserire la dicitura “APE CONVENZIONALE – Utilizzabile solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%”.

Nel logo in alto a destra, sarà necessario rimuovere la scritta “2015” e sostituirla con la scritta “APE”, così da non generare confusione.

Accanto al campo “Dati generali” è presente uno spazio bianco, dovrà si dovrà inserire la dicitura “Utilizzabile solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%”.

Campi “Destinazione d’uso” e “Classificazione D.P.R. 421/93”: come procedere

Nel campo “Destinazione d’uso”, sarà necessario spuntare la destinazione dell’unità o dell’edificio. Qualora l’edificio comprendesse più unità immobiliari, si procederà come segue:

  • Se l’edificio è residenziale per un valore inferiore al 50%, si metterà la spunta solo su “Residenziale”. Verranno considerate ai fini dell’APE Convenzionale solo le unità immobiliari residenziali, anche quelle sprovviste di impianto di riscaldamento;
  • Se l’edificio è residenziale per più del 50%, si metterà la spunta su “Residenziale” e, qualora siano presenti unità non residenziali che siano dotate di impianto di riscaldamento, oppure sia possibile installarlo, si metterà la spunta anche su “Non residenziale”, in quanto anche queste saranno considerate ai fini dell’attestato.

Nel campo “Classificazione D.P.R. 421/93” dovranno essere elencate, una per una, le destinazioni di ogni unità immobiliare presente nell’edificio. Indicare solo le sigle corrispondenti (ad es. “E.1 (1)”), come segue:

  • E.1, corrisponde a “Edifici adibiti a residenza e assimilabili”;
  • E.1 (1), corrisponde a “abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme”;
  • E.1 (2), “abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili”;
  • E.1 (3), “edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari”;
  • E.2, “Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico”;
  • E.3, “Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici”;
  • E.4, “Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili”;
  • E.4 (1), “cinema e teatri, sale di riunioni per congressi”;
  • E.4 (2), “mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto”;
  • E.4 (3), “bar, ristoranti, sale da ballo”;
  • E.5, “Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni”;
  • E.6, “Edifici adibiti ad attività sportive”;
  • E.6 (1), “piscine, saune e assimilabili”;
  • E.6 (2), “palestre e assimilabili”;
  • E.6 (3), “servizi di supporto alle attività sportive”;
  • E.7, “Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili”;
  • E.8, “Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Dati identificativi relativi al fabbricato

Proseguendo con la compilazione, nel campo “Oggetto dell’attestato”, si precisa che qualora l’APE si dovesse riferire ad un edificio con più unità immobiliari, si dovrà inserire la dicitura “intero edificio”.

Nel campo “Motivazione”, sarà necessario indicare “altro”. Dopodiché bisognerà specificare se l’APE Convenzionale si riferisce al “Superbonus ante-intervento” o al “Superbonus post-intervento”, aggiungendo una delle due diciture.

Nel campo “Dati identificativi – volumi e superfici riscaldate e raffrescate”, per il calcolo di volumi e superfici, nel caso di edifici con più unità immobiliari, dovranno essere considerate solo le unità che accedono al Superbonus 110%.

Le modalità di determinazione delle unità da includere sono le stesse spiegate sopra alla sezione “Destinazione d’uso”, ovvero:

  • Se l’edificio è residenziale per meno del 50%, solo unità residenziali;
  • Se l’edificio è residenziale per più del 50%, unità residenziali e non residenziali.

Nel campo “Servizi energetici presenti”, si dovranno indicare esclusivamente i servizi di cui l’edificio o l’unità erano dotati prima dell’esecuzione degli interventi.

I campi “Prestazione energetica del fabbricato”, “Prestazione energetica globale”, “Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia” e “Energia esportata”, dovranno essere calcolati allo stesso modo dell’APE tradizionale. Come sempre, tuttavia, si dovranno tenere in considerazione solo le unità che accedono al Superbonus 110%.

I campi “Riferimenti immobili simili” e “Raccomandazioni” non saranno da compilare. Le linee guida indicano di ingrigirle o di porre in secondo piano il riquadro.

Nel campo “Altri dati di dettaglio del fabbricato – volume riscaldato, superficie disperdente, rapporto di forma S/V”, come prima, si precisa che dovranno essere considerate solo le unità oggetto di interventi agevolabili.

Superbonus APE Convenzionale: dati impianti, no metodi semplificati

Alla sezione “Dati di dettaglio impianti (righe)”, si dovranno indicare, riga per riga, tutti gli impianti presenti nell’edificio o nell’unità. In presenza di molti impianti, sarà possibile proseguire l’elenco nella tabella presente alla pagina successiva.

Nel campo “Dati di dettaglio impianti (colonne)”, dovranno essere compilate tutte le colonne, tranne quella relativa alle efficienze (da ingrigire). Si specifica inoltre che bisognerà indicare i valori EPren e EPnren per servizio e per intero edificio, sommando gli Indici di prestazione di tutte le unità oggetto degli interventi di efficienza energetica di cui al Superbonus 110%.

Il campo “Informazioni di miglioramento” non dovrà essere compilato (ingrigire o mettere in secondo piano).

Dovranno poi essere compilati, come avviene per l’APE tradizionale, i seguenti campi degli APE Convenzionali:

  • Soggetto certificatore”, ad eccezione della dichiarazione di indipendenza, che non è richiesta per il maxi-incentivo;
  • “Sopralluoghi”;
  • “Software utilizzato”.

Viene specificato infine che per la compilazione dell’APE Convenzionale legato al Superbonus 110% non è ammesso l’utilizzo di metodi semplificati.

Alcuni modelli di esempio per la compilazione dell’APE Convenzionale sono visualizzabili alle pagine finali di questo Vademecum dell’ENEA.



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TAGS: ape, APE Convenzionale, Classi Energetiche, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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