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Superbonus: pannelli isolanti per cappotto termico, tutti i requisiti

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Come abbiamo visto nell’articolo: “Coibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validi”, per procedere con l’installazione del cappotto termico nell’edificio è obbligatorio che i pannelli o materiali isolanti utilizzati rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti del DM 11 ottobre 2007.

L’intervento di coibentazione dell’immobile consente di ottenere notevoli risparmi in bolletta, nonché di ridurre il livello di inquinamento disperso nell’ambiente, sia in termini energetici che acustici.

È un intervento che, per il Superbonus 110%, rientra tra i lavori trainanti (ovvero principali), e che quindi può essere eseguito da solo se comporta all’edificio un miglioramento dell’efficientamento energetico minimo di 2 Classi rispetto a prima.

Vediamo quali sono tutti i requisiti e i criteri che i pannelli isolanti devono rispettare per l’installazione del cappotto termico.

Superbonus e cappotto termico: tutti i CAM obbligatori per gli isolanti

Per poter conoscere i criteri ambientali minimi (CAM) che un progetto edilizio deve rispettare è necessario consultare il cosiddetto Decreto CAM, ovvero il Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2007. È a questa normativa infatti che attualmente bisogna far riferimento per quanto riguarda ogni intervento edilizio mirato all’efficientamento energetico.

In merito all’intervento di coibentazione, sia che questo sia eseguito con l’intento di usufruire del Superbonus o di un altro Bonus Casa, sia che invece si intenda effettuarlo senza l’ausilio degli incentivi, risulta sempre obbligatorio che i pannelli isolanti rispettino i criteri minimi definiti dal Decreto.

Troviamo i suddetti requisiti all’Allegato 1, punto 2.4.2.9, che ha come oggetto appunto “Isolanti termici ed acustici”.

Tutti i materiali isolanti utilizzati per procedere all’installazione del cappotto termico nell’edificio dovranno rispettare i seguenti CAM:

  • Non potranno essere realizzati con l’utilizzo di sostanze ritardanti di fiamma che risultano vietate o che sono oggetto di restrizioni in base alle disposizioni nazionali o comunitarie;
  • Se per la realizzazione dei pannelli si utilizzano agenti espandenti, questi dovranno avere un potenziale di riduzione dell’ozono inferiore o pari a zero;
  • Non dovranno essere prodotti utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • Se i pannelli isolanti sono realizzati in resina di polistirene espandibile, il peso degli agenti espandenti dovrà risultare minore del 6% rispetto al peso complessivo del prodotto finito;
  • Se i pannelli isolanti sono realizzati in lane minerali, queste dovranno rispettare le disposizioni definite dalla Nota Q o dalla Nota R del Regolamento CLP Europeo n. 1272/2008. Le note di interesse si trovano a pag. 335.

Percentuali minime obbligatorie di materiale riciclato

Un altro aspetto da prendere in considerazione per quanto riguarda la scelta dei pannelli isolanti da utilizzare per l’installazione del cappotto termico ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, riguarda l’impiego di specifici materiali che, se utilizzati (anche solo in parte), dovranno obbligatoriamente contenere una percentuale minima di prodotto riciclato o recuperato.

Ecco di quali materiali si parla e quali sono le percentuali definite dalla normativa:

  1. Cellulosa, almeno l’80% del materiale dovrà essere stipato, a spruzzo o insufflato;
  2. Lana di vetro, almeno il 60% dell’isolante dovrà essere:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo o insufflato;
    • In materassini;
  1. Lana di roccia, almeno il 15% dell’isolante dovrà essere:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo o insufflato;
    • In materassini;
  1. Perlite espansa, il materiale dovrà contenere una percentuale minima del:
    • 30%, in forma di pannello;
    • 40%, stipato, a spruzzo o insufflato;
    • 8%-10%, in materassini;
  1. Fibre in poliestere, l’isolante dovrà avere una percentuale minima che va dal 60% all’80%:
    • In forma di pannello;
    • In materassini;
  1. Polistirene espanso, in una percentuale che va dal 10% al 60% (a seconda della tecnologia di produzione), l’isolante dovrà essere:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo o insufflato;
  1. Polistirene estruso, il materiale dovrà essere in forma di pannello per una percentuale che va dal 5% fino al 45% (in base alla tecnologia utilizzata per la produzione);
  2. Poliuretano espanso, a seconda del tipo di prodotto e del sistema di produzione, l’isolante dovrà essere, in una percentuale minima che va dal 1% al 10%:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo, insufflato;
  1. Agglomerato di poliuretano, almeno il 70% del materiale utilizzato dovrà essere:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo o insufflato;
    • In materassini;
  1. Agglomerati di gomma, minimo il 60% dell’isolante impiegato dovrà essere:
    • In forma di pannello;
    • Stipato, a spruzzo o insufflato;
    • In materassini;
  1. Isolante riflettente in alluminio, per almeno il 15% dovrà essere in materassini.

Attestazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti

A questo punto, vi chiederete anche in che modo si dimostra il rispetto dei requisiti appena citati. Troviamo la risposta sempre nel Decreto CAM.

Qui si definiscono diverse modalità che consentono di attestare che i materiali isolanti utilizzati per l’installazione del cappotto termico ai fini dell’accesso al Superbonus 110% rispettano le percentuali definite per l’utilizzo di isolanti riciclati.

Sarà possibile dimostrare il rispetto dei criteri minimi ambientali con uno dei seguenti documenti:

  • Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo II (EPD) che sia conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
  • Certificazione rilasciata da un ente competente in merito alla valutazione della conformità del prodotto, che possa descrivere il materiale utilizzato e le percentuali riciclate che contiene;
  • Certificazione rilasciata da un ente competente in merito alla valutazione della conformità del prodotto, che attesti la conformazione del materiale isolante in base ad un’auto-dichiarazione ambientale, ai sensi della norma ISO 14021.

Nel caso in cui non fosse possibile reperire le certificazioni appena citate, sarà possibile attestare la conformità dei pannelli isolanti con un rapporto di ispezione rilasciato da un ente abilitato (in seguito ad un’effettiva ispezione), ai sensi della normativa ISO/IEC 17020.

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TAGS: cam, Cappotto termico, coibentazione, Criteri Ambientali Minimi, decreto CAM, isolanti, pannelli isolanti, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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