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Guida al Ritiro Dedicato GSE 2026: accesso, Prezzi Orari Zonali, PMG, costi, domanda, misure, fatture, pagamenti, tasse e convenienza.
Il Ritiro Dedicato, spesso abbreviato in RID, è il servizio con cui il Gestore dei Servizi Energetici acquista l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da un impianto. Per un fotovoltaico domestico in cessione parziale si tratta, in pratica, dell’energia che rimane dopo l’autoconsumo istantaneo; per un impianto in cessione totale coincide invece con l’energia destinata alla rete.
Il RID non è un incentivo e non rimborsa l’energia prelevata dalla rete. È una modalità semplificata di vendita dell’energia: il GSE assume il ruolo di controparte commerciale, gestisce dispacciamento e accesso al mercato e riconosce al produttore i corrispettivi previsti dalla regolazione ARERA. Il prezzo ordinario varia ora per ora e per zona di mercato; quando ne ricorrono i requisiti, il produttore può chiedere i Prezzi Minimi Garantiti.
Nel 2026 il Prezzo Minimo Garantito per il solare fotovoltaico è pari a 47,5 €/MWh, cioè 0,0475 €/kWh, sulla quantità ammissibile. Non è però corretto concludere che il GSE “paghi sempre 4,75 centesimi”: se la valorizzazione annuale ai Prezzi Orari Zonali risulta superiore, il GSE riconosce la differenza a conguaglio. Questa guida spiega chi può accedere, quanto può incassare, come presentare la richiesta e come controllare misure, fatture e pagamenti.
Sommario
La disciplina nasce dall’articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 e dalla legge 239/2004 ed è attuata dalla deliberazione ARERA 280/2007. Il produttore chiede al GSE di ritirare commercialmente l’energia immessa. Il GSE la colloca sul mercato e regola con il produttore le relative partite economiche.
La semplificazione riguarda la vendita: il produttore non deve accedere direttamente alla borsa elettrica, stipulare autonomamente contratti di dispacciamento e trasporto in immissione o negoziare ogni giorno la propria produzione. Restano invece distinti la connessione dell’impianto, il regolamento di esercizio, l’iscrizione in GAUDÌ, gli obblighi tecnici e gli eventuali prelievi dalla rete.
Il corrispettivo riguarda i kWh effettivamente immessi, rilevati dal contatore e trasmessi dal gestore di rete. Non viene pagata la potenza nominale dell’impianto e non viene remunerata due volte l’energia autoconsumata. Dire che il GSE paga “un importo per ogni kW installato” è quindi improprio: i kW misurano la potenza, i kWh l’energia.
Secondo ARERA, il RID è disponibile per l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte, e per impianti di qualsiasi potenza alimentati da eolico, solare, geotermico, moto ondoso, maree e idroelettrico ad acqua fluente. Esistono esclusioni per energia già ceduta nell’ambito di determinate convenzioni storiche e incompatibilità con altri regimi commerciali applicati alla stessa energia.
Possono essere titolari persone fisiche, condomìni, imprese, enti e produttori professionali, purché il soggetto abbia la disponibilità dell’impianto e risulti coerente con le anagrafiche tecniche e contrattuali. Per il normale impianto domestico la configurazione più comune è la cessione parziale: la casa autoconsuma quando produce e il contatore misura soltanto l’eccedenza immessa.
Nella cessione parziale una parte della produzione alimenta le utenze dietro il contatore e soltanto il surplus raggiunge la rete. È la soluzione tipica delle abitazioni, delle attività con consumi diurni e degli impianti condominiali destinati anche ai servizi comuni.
Nella cessione totale l’energia prodotta è interamente destinata alla rete, al netto degli eventuali servizi ausiliari. La scelta non è soltanto tecnica: cambia il trattamento fiscale e, per una persona fisica, può far assumere all’attività carattere commerciale indipendentemente dalla potenza. Va quindi definita prima della stipula e coordinata con configurazione elettrica, autorizzazioni e posizione tributaria.
Se le misure mancano o non superano i controlli di coerenza, il corrispettivo può non essere pubblicato nei tempi ordinari. Il dato dipende in prima battuta dal gestore di rete: una schermata dell’inverter è utile per il controllo interno, ma non sostituisce la misura ufficiale di immissione.
Il RID viene spesso confuso con lo Scambio sul Posto. Nel primo caso l’energia immessa viene venduta; nel secondo il contributo in conto scambio compensa economicamente, entro le regole del meccanismo, energia immessa e prelevata. Dal 26 settembre 2025 non è più possibile presentare nuove domande di Scambio sul Posto; le convenzioni ammesse proseguono secondo durata e uscita graduale previste dalla disciplina.
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| Soluzione | Che cosa remunera | Prezzo o contributo | Quando valutarla |
|---|---|---|---|
| Ritiro Dedicato | Energia immessa in rete | Prezzo Orario Zonale o PMG se spettante | Vendita semplificata al GSE, in particolare per piccoli produttori |
| Scambio sul Posto | Compensazione economica tra immissioni e prelievi | Contributo in conto scambio ed eventuali eccedenze | Solo per convenzioni ancora valide; nuove richieste chiuse |
| Trader o mercato libero | Energia ceduta secondo contratto commerciale | Prezzo negoziato, indicizzato o fisso | Impianti e produttori che possono ottenere condizioni migliori o servizi aggiuntivi |
| CER o autoconsumo diffuso | Energia immessa e, separatamente, quota condivisa | Valore dell’energia più tariffa premio sulla quota condivisa | Quando produttori e consumatori appartengono a una configurazione ammissibile |
Una Comunità Energetica non è necessariamente alternativa al RID. L’energia immessa conserva un proprio valore commerciale, mentre l’incentivo CER riguarda la quota condivisa nello stesso intervallo temporale. La gestione può essere accentrata dal referente oppure lasciata, nelle configurazioni consentite, al singolo produttore: contratto e regole operative devono indicare chi riceve e ripartisce i flussi.
Non esiste una tariffa RID unica valida per tutto l’anno. Il calcolo ordinario utilizza il Prezzo Orario Zonale che si forma sul Mercato del Giorno Prima nella zona in cui è collegato l’impianto. Ogni quantità immessa in un’ora viene moltiplicata per il prezzo di quella stessa ora.
In forma semplificata, se l’energia oraria è espressa in kWh e il prezzo in €/MWh:
Corrispettivo lordo = somma di (kWh immessi nell’ora × prezzo zonale dell’ora ÷ 1.000)
La divisione per 1.000 converte i kWh in MWh. Usare il PUN medio annuale o il prezzo della bolletta per moltiplicare tutta l’energia è una stima imprecisa: il fotovoltaico immette soprattutto nelle ore diurne e il prezzo zonale può cambiare molto tra ore, giorni e aree geografiche.
I PMG sono applicati su richiesta ai piccoli impianti rinnovabili che rispettano i requisiti. Per gli impianti non incentivati a carico delle tariffe elettriche, la soglia generale è la potenza fino a 1 MW; per il fotovoltaico che accede a determinate incentivazioni sull’energia prodotta, la soglia è fino a 100 kW. Il limite quantitativo del fotovoltaico è 1,5 milioni di kWh annui.
ARERA ha aggiornato i valori 2026 applicando la variazione FOI 2025 del +1,4%. I prezzi sono espressi in €/MWh:
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| Fonte | Quantità annua ammessa | PMG 2026 | Equivalente €/kWh |
|---|---|---|---|
| Solare fotovoltaica | Fino a 1.500.000 kWh | 47,5 €/MWh | 0,0475 €/kWh |
| Eolica | Fino a 1.500.000 kWh | 59,5 €/MWh | 0,0595 €/kWh |
| Geotermica | Fino a 1.500.000 kWh | 62,2 €/MWh | 0,0622 €/kWh |
| Biogas e biomasse ammesse | Fino a 2.000.000 kWh | 112,1 €/MWh | 0,1121 €/kWh |
| Gas da discarica, depurazione e biocombustibili ammessi | Fino a 1.500.000 kWh | 59,5 €/MWh | 0,0595 €/kWh |
| Idrica | Primo scaglione fino a 250.000 kWh | 180,9 €/MWh | 0,1809 €/kWh |
| Idrica | Scaglioni successivi fino a 1.500.000 kWh | Da 122,9 a 64,9 €/MWh | Da 0,1229 a 0,0649 €/kWh |
| Altre fonti rinnovabili ammesse | Fino a 1.500.000 kWh | 47,5 €/MWh | 0,0475 €/kWh |
Per il fotovoltaico domestico il punto decisivo è il conguaglio: se a fine anno il prodotto tra Prezzi Orari Zonali e quantità ammissibile supera quello calcolato con il PMG, il GSE riconosce la differenza. Il PMG funziona quindi come una tutela minima, non come un tetto al ricavo. Se la convenzione decorre dopo il 1° gennaio, gli scaglioni quantitativi vengono riproporzionati in base ai giorni residui.
La tabella seguente non è una previsione dei prezzi 2026. Confronta tre scenari per mostrare l’ordine di grandezza del ricavo lordo prima di costi, conguagli, sbilanciamenti e imposte.
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| Energia immessa annua | A 47,5 €/MWh | A 80 €/MWh | A 120 €/MWh |
|---|---|---|---|
| 1.600 kWh | 76 € | 128 € | 192 € |
| 4.500 kWh | 213,75 € | 360 € | 540 € |
| 8.400 kWh | 399 € | 672 € | 1.008 € |
Per stimare il proprio caso servono almeno produzione attesa, profilo dei consumi, quota di autoconsumo e zona di mercato. Due impianti entrambi da 6 kW possono immettere quantità molto diverse: un’abitazione vuota nelle ore di sole venderà più energia di una casa con pompa di calore, veicolo elettrico e carichi programmati, ma quest’ultima può ottenere un beneficio complessivo maggiore grazie all’autoconsumo.
Il RID non è totalmente gratuito per ogni impianto. Il GSE applica un costo amministrativo annuale ai contratti con almeno un giorno di validità, con esclusione degli impianti fino a 3 kW. Per il solare la tariffa è pari a 0,70 €/kW nello scaglione fino a 20 kW, 0,65 €/kW tra 20 e 200 kW e 0,60 €/kW oltre 200 kW, con massimo di 10.000 euro l’anno.
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Richiedi informazioni gratisUn fotovoltaico da 6 kW, applicando la tariffa del primo scaglione, sostiene quindi un costo amministrativo indicativo di 4,20 euro l’anno; un impianto da 10 kW, 7 euro. Il GSE recupera normalmente la quota in compensazione dal primo pagamento utile.
Il saldo può includere anche corrispettivi di sbilanciamento, rettifiche delle misure, conguagli, servizi di aggregazione e costi per determinate modifiche amministrative. Per questo l’importo accreditato non coincide sempre con la semplice moltiplicazione tra energia mensile e prezzo. Nel portale vanno controllati sia il dettaglio del corrispettivo sia le voci “trattenuti” o “emessi a terzi”.
Per la procedura standard l’impianto deve risultare in esercizio in GAUDÌ. La domanda si presenta attraverso l’Area Clienti GSE, applicazione “RID – Ritiro Dedicato, Tariffa Onnicomprensiva, Prezzi Minimi Garantiti Mercato Libero”. Parte dei dati tecnici viene richiamata dall’anagrafica Terna; eventuali errori su CENSIMP, unità di produzione o potenza vanno corretti alla fonte.
Per un nuovo impianto la richiesta standard deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di attivazione della connessione registrata in GAUDÌ. Se sono rispettate le condizioni e il GSE completa l’inserimento nel proprio contratto di dispacciamento, la decorrenza può coincidere con la data di attivazione. Un invio tardivo può spostare la decorrenza alla prima data utile e lasciare un periodo non valorizzato dal RID.
Per determinati impianti fotovoltaici su edifici, fino a 50 kW e connessi presso un cliente finale in bassa tensione, il Modello Unico consente di richiedere contestualmente connessione e RID. In questo percorso il gestore di rete registra l’impianto in GAUDÌ e trasmette al GSE i dati necessari alla creazione del contratto. La disponibilità va verificata rispetto ai requisiti tecnici e alla procedura di connessione utilizzata.
Il GSE elabora i corrispettivi sulla base delle misure valide ricevute dal gestore di rete. Le partite riferite alle misure acquisite nel mese successivo a quello di produzione sono pubblicate, in via ordinaria, entro il giorno 25. Ritardi o rettifiche delle misure possono far comparire in un mese importi riferiti a periodi precedenti.
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| Fase | Tempistica ordinaria | Che cosa controllare |
|---|---|---|
| Trasmissione misura | Mese successivo alla produzione | Presenza e validità del dato del gestore di rete |
| Pubblicazione corrispettivo | Entro il 25 del mese di acquisizione della misura | Mese di competenza, kWh, prezzo e rettifiche |
| Fattura, se dovuta | Dopo lo stato “Da fatturare” | Numero, data, invio tramite portale e accettazione SdI |
| Pagamento senza fattura | Entro il mese successivo alla pubblicazione | IBAN, soglie, trattenute e posizione finanziaria netta |
| Pagamento con fattura | Entro il mese successivo all’emissione accettata | Esito SdI e fascicolo elettronico |
Esistono due soglie operative. Se il corrispettivo a favore del produttore non supera 15 euro, resta “sottosoglia” e viene sommato ai mesi successivi. Dopo il superamento di questa soglia, il pagamento viene disposto soltanto se il netto da erogare, dopo costi e altre partite, è almeno pari a 5 euro. Gli importi che non raggiungono le soglie nell’anno vengono gestiti in una finestra successiva individuata dal GSE.
Nel portale RID bisogna verificare in ordine: validità della convenzione, presenza della misura, stato del corrispettivo, obbligo di fattura, esito SdI, IBAN e compensazioni. Se manca la misura, conviene chiedere al gestore di rete conferma dell’invio al GSE; se il prezzo o i kWh sono incongruenti, la contestazione va aperta tramite “Richiedi supporto” indicando CENSIMP, istanza RID, gestore di rete, mese, misura attesa e importo contestato.
La contestazione non impedisce normalmente di perfezionare la fattura sull’importo pubblicato: se il GSE accoglie la segnalazione, può emettere una nuova partita di rettifica.
Il RID è una vendita e i corrispettivi non sono fiscalmente neutri. Per una persona fisica fuori dall’attività d’impresa, con cessione parziale da un impianto non superiore a 20 kW asservito all’abitazione, le somme costituiscono in generale redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR. Persone fisiche e condomìni possono trovare nell’Area Clienti il “Riepilogo Redditi Diversi”; il documento serve a controllare gli importi comunicati dal GSE alla precompilata, ma non è una certificazione fiscale.
La cessione totale, indipendentemente dalla potenza, e la cessione parziale oltre 20 kW sono invece considerate dal GSE attività commerciale abituale, con conseguenti adempimenti d’impresa, partita IVA e fatturazione. Anche enti e soggetti diversi dalle persone fisiche devono verificare il proprio inquadramento.
Non basta guardare l’ultimo bonifico: il GSE precisa che, per ricostruire il valore percepito, possono rilevare anche somme compensate o trattenute. La dichiarazione va quindi preparata usando i prospetti annuali e la situazione concreta, soprattutto in presenza di più impianti, incentivi, comproprietà o attività economica.
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Per un piccolo impianto che deve cedere l’energia eccedente, il RID è una soluzione semplice e trasparente. La convenienza non va però valutata confrontando il prezzo GSE con il costo totale della bolletta: il kWh autoconsumato evita energia, perdite, parte delle componenti variabili e imposte applicabili, mentre il kWh immesso viene venduto al prezzo di mercato previsto dal RID.
Di conseguenza, l’ordine economico generalmente più razionale è:
Una batteria non diventa automaticamente conveniente perché il PMG è inferiore al prezzo di acquisto dell’energia. Bisogna considerare rendimento di carica e scarica, capacità realmente utilizzabile, cicli, degrado, costo del capitale e quota di energia che sarebbe stata comunque autoconsumata. Analogamente, una CER può aggiungere valore alla quota condivisa, ma richiede una configurazione ammissibile e una regola di ripartizione chiara.
Per gli impianti di piccola taglia ammissibili, richiedere i PMG offre una protezione dal calo dei prezzi e conserva il conguaglio se i Prezzi Orari Zonali risultano superiori. Per produttori più grandi, con profili programmabili o capacità contrattuale, un trader può proporre prezzo fisso, servizi di previsione o condizioni differenti: il confronto deve essere fatto sul ricavo netto, non sul solo prezzo nominale.
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti del settore.
Il Prezzo Minimo Garantito 2026 per il fotovoltaico ammissibile è 47,5 €/MWh, pari a 0,0475 €/kWh. Con i Prezzi Orari Zonali il valore cambia per ora e zona; se la valorizzazione annuale zonale supera il PMG applicato, il GSE riconosce la differenza a conguaglio.
No. In cessione parziale paga l’energia misurata in immissione, non quella autoconsumata dietro il contatore. In cessione totale remunera l’energia destinata alla rete secondo la configurazione e le misure ufficiali.
È necessario avere un contratto commerciale per l’energia immessa, ma non è obbligatorio scegliere il GSE se l’impianto può vendere a un trader o accedere direttamente al mercato. Il RID è una modalità semplificata disponibile per gli impianti ammessi.
No, i due regimi sono alternativi per la stessa energia e lo stesso impianto. Le convenzioni SSP ancora valide seguono la propria disciplina; per le nuove richieste il termine è scaduto il 26 settembre 2025.
Sì, nelle configurazioni ammesse il valore dell’energia immessa e l’incentivo sulla quota condivisa sono flussi distinti. Va verificato se il RID è intestato al referente della configurazione o al singolo produttore e come vengono ripartite le somme.
Per un nuovo impianto con procedura standard la richiesta va presentata entro 60 giorni dalla data di attivazione della connessione in GAUDÌ. Con il Modello Unico l’accesso può essere richiesto contestualmente alla connessione.
I corrispettivi basati su misure valide vengono normalmente pubblicati entro il 25 del mese successivo alla loro acquisizione. Il pagamento avviene entro il mese successivo alla pubblicazione oppure, per chi fattura, entro il mese successivo all’emissione accettata, nel rispetto delle soglie previste.
Le cause frequenti sono misura non ancora inviata o non valida, contratto non attivo, incongruenze dell’impianto o importo sotto la soglia di 15 euro. Bisogna controllare applicativo RID e gestore di rete prima di aprire una segnalazione al GSE.
Per la persona fisica con cessione parziale, impianto fino a 20 kW e asservito all’abitazione, i corrispettivi sono in generale redditi diversi. La cessione totale e le altre configurazioni commerciali richiedono un diverso inquadramento. Il prospetto GSE va controllato con le istruzioni fiscali applicabili.
Il produttore può chiedere una variazione di regime una volta nell’anno. Secondo il GSE, il passaggio ai Prezzi Orari Zonali può decorrere dal primo giorno di attività dello stesso anno con ricalcolo, mentre il passaggio ai PMG decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo se accolto.
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