Un impianto agrivoltaico in area vincolata non ottiene il via libera soltanto perché produce energia rinnovabile. Allo stesso modo, la presenza del vincolo non consente di respingerlo con formule automatiche: l’amministrazione deve misurare l’impatto del progetto reale, confrontarlo con i valori paesaggistici e valutare sul serio le mitigazioni proposte.

È il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6631/2026, relativa al diniego di un impianto da 15,071 MWp in Campania. Il parere negativo richiamava superficie, numero e altezza dei moduli, visibilità, durata dell’opera e presenza di siepi. Per i giudici, però, questi dati non spiegavano quali valori sarebbero stati compromessi, perché la VIA favorevole fosse errata o se modifiche e prescrizioni potessero ridurre l’impatto.

La decisione ha annullato il diniego e rimesso la pratica all’amministrazione. Non ha autorizzato direttamente l’impianto e non ha stabilito che le rinnovabili prevalgano sempre sul paesaggio.

Il progetto agrivoltaico esaminato

La società aveva presentato nel novembre 2020 un’istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale, il PAUR, per un impianto integrato con l’agricoltura nel territorio di un Comune campano e per le opere di connessione in un Comune vicino. La potenza prevista era di 15,071 MWp.

Secondo la ricostruzione processuale, l’area interessata era agricola ed esterna al centro abitato. Oltre metà della superficie sarebbe rimasta destinata alle coltivazioni. Il progetto comprendeva opere reversibili e misure di mitigazione paesaggistica, mentre lo studio degli effetti cumulativi non aveva rilevato impatti significativi.

L’istruttoria ambientale aveva prodotto una VIA integrata con valutazione di incidenza favorevole. Anche numerosi enti tecnici avevano espresso assenso. Il procedimento cambiò direzione dopo il parere negativo della Soprintendenza.

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Perché il PAUR fu negato

L’area era tutelata da un decreto ministeriale del 1985 e interessata dalle misure di salvaguardia collegate alla pianificazione paesaggistica. La Soprintendenza ritenne l’intervento incompatibile con il contesto e con il divieto di modificazione del territorio.

Il parere faceva leva sull’estensione di circa 30 ettari, su circa 35.000 moduli, sull’altezza superiore a quattro metri, sull’impatto visivo non nullo e sulla durata stimata fra 25 e 30 anni. Anche le siepi di mitigazione venivano lette come conferma che l’impatto esistesse.

La Regione e gli altri rappresentanti pubblici recepirono quella valutazione nella conferenza di servizi e il PAUR fu respinto. Il TAR Campania confermò il diniego; il Consiglio di Stato, in appello, è arrivato alla conclusione opposta.

Il vincolo non scompare, ma non basta citarlo

La sentenza parte da un chiarimento poco favorevole al proponente: il termine storico per approvare i piani paesaggistici non era perentorio. Il ritardo nella pianificazione non fa quindi decadere automaticamente le misure di salvaguardia, che continuano a produrre effetti.

Da questa premessa non discende, tuttavia, che ogni impianto agrivoltaico sia incompatibile senza ulteriori verifiche. Il quadro nazionale ed europeo promuove le fonti rinnovabili e impedisce di trasformare vincoli estesi in divieti astratti applicati senza guardare al progetto.

Il vincolo resta dunque un interesse forte e concreto. Ciò che cambia è il metodo: occorre spiegare come l’opera incida proprio sui caratteri tutelati e perché tale incidenza non possa essere evitata o ridotta.

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Estensione e altezza dei pannelli sono dati, non ancora una valutazione

Trenta ettari, 35.000 moduli e strutture alte più di quattro metri sono elementi rilevanti. Non sono però una motivazione completa se restano isolati dal luogo. Per misurare l’impatto servono visuali, punti di osservazione, morfologia, distanze, schermature, rapporto con le colture e qualità specifiche del paesaggio protetto.

Dire che l’impatto è “non nullo” non risponde alla domanda decisiva: è incompatibile con il vincolo oppure è gestibile attraverso distanze, riduzione delle file, diversa disposizione, materiali meno riflettenti, fasce vegetali o corridoi visivi?

Il giudizio paesaggistico non deve necessariamente quantificare ogni effetto con una formula matematica. Deve però rendere comprensibile il collegamento fra caratteristiche del progetto, valori tutelati e conclusione negativa.

Le mitigazioni non provano da sole l’incompatibilità

Una siepe è progettata proprio perché l’opera produce una trasformazione visibile. Da questo non segue che la trasformazione sia inevitabilmente intollerabile. Il Consiglio di Stato ha censurato l’assenza di una vera valutazione delle misure proposte.

L’amministrazione deve verificare altezza e profondità della fascia vegetale, specie previste, tempi di crescita, continuità stagionale, manutenzione, visuali effettivamente schermate e possibili effetti indesiderati. Se la misura è insufficiente, deve spiegarne il motivo; se può essere migliorata, deve considerare prescrizioni ragionevoli.

La stessa logica vale per arretramenti, riduzione della superficie, modifica dell’orientamento, corridoi liberi e abbassamento di alcune strutture. Valutare non significa accettare ogni proposta, ma confrontarsi con essa.

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La VIA favorevole non sostituisce il parere paesaggistico

Il progetto aveva ottenuto una valutazione ambientale favorevole. Ciò non obbligava la Soprintendenza ad aderire: VIA e tutela paesaggistica proteggono interessi distinti e possono arrivare a conclusioni diverse.

Una divergenza è legittima se viene motivata. Nel caso esaminato mancava, invece, la spiegazione delle ragioni per cui le valutazioni favorevoli sull’impatto, sulle colture e sugli effetti cumulativi non fossero condivisibili. Il parere negativo non dialogava con l’istruttoria già svolta.

Per un progetto complesso, quindi, il fascicolo non è una raccolta di pareri indipendenti. Ogni amministrazione conserva le proprie competenze, ma deve confrontarsi con i dati tecnici pertinenti già acquisiti.

La continuità agricola deve essere verificata nel progetto reale

Chiamare un impianto “agrivoltaico” non basta a renderlo tale. Occorre dimostrare che la produzione agricola continui in modo credibile: superfici coltivate, spazi di manovra, altezze, orientamento dei moduli, accessibilità, gestione delle acque, scelta colturale e monitoraggio devono risultare coerenti.

Le Linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici distinguono infatti la semplice compresenza di pannelli e terreno agricolo da un sistema progettato per preservare la continuità delle attività agricole o pastorali.

Nel caso concreto il parere avrebbe dovuto valutare anche la compatibilità dell’impianto con le colture dichiarate, non ignorarla. Il Consiglio di Stato non ha però certificato definitivamente che ogni requisito agricolo fosse soddisfatto: ha imposto di esaminarlo.

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Come cambia una motivazione da generica a puntuale

Tema Formula insufficiente Valutazione richiesta
Vincolo L’area è vincolata Individuare i valori paesaggistici interessati dal progetto
Dimensioni L’impianto è molto esteso Esaminare visuali, morfologia, distanze e parti effettivamente percepibili
Moduli I pannelli superano quattro metri Valutare disposizione, profilo, riflessi e rapporto con colture e orizzonte
Siepi La mitigazione dimostra l’impatto Verificare efficacia, specie, altezza, tempi e manutenzione
VIA Il parere paesaggistico è autonomo Spiegare perché i dati favorevoli non sono condivisibili
Esito Diniego integrale Considerare modifiche e prescrizioni prima di escluderle

Prescrizioni migliorative: quando vanno considerate

La sentenza rimprovera alla Soprintendenza anche di non avere individuato prescrizioni capaci di rendere l’opera compatibile. Non significa che l’amministrazione debba sempre riscrivere il progetto o approvarlo a condizioni impossibili.

Quando l’impatto può essere ridotto senza snaturare l’intervento, la possibilità di prescrivere correzioni deve entrare nel ragionamento. Se invece nessuna modifica ragionevole può proteggere il valore paesaggistico, il diniego resta possibile, ma deve chiarire perché mitigazioni e alternative non bastano.

Per il proponente è utile presentare varianti già studiate: riduzione della potenza, arretramenti, fasce libere, differenti altezze e sezioni paesaggistiche comparative. Una soluzione alternativa concreta rende più difficile una risposta stereotipata.

Interesse pubblico prevalente non significa autorizzazione automatica

La Direttiva (UE) 2023/2413 ha rafforzato il peso delle rinnovabili, introducendo per specifiche valutazioni ambientali una presunzione di interesse pubblico prevalente. La sentenza la collega a sicurezza energetica, decarbonizzazione, clima e riduzione delle emissioni.

Il Collegio precisa però che non si tratta di prevalenza assoluta. Paesaggio, biodiversità, habitat e patrimonio culturale restano interessi protetti. La presunzione orienta il bilanciamento e impedisce di trattare la produzione rinnovabile come un interesse marginale, ma non cancella la valutazione caso per caso.

In pratica, non basta scrivere “transizione energetica” per ottenere l’autorizzazione, così come non basta scrivere “paesaggio” per negarla.

La particolarità del procedimento iniziato nel 2020

La domanda era stata presentata quando il quadro autorizzativo faceva riferimento all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e al PAUR dell’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006. La decisione ricostruisce quindi quel procedimento e gli atti adottati nel 2021.

Oggi il sistema delle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili è stato riordinato dal D.Lgs. 190/2024, successivamente modificato. Il principio sulla motivazione conserva valore, ma la sentenza non va usata come guida automatica per scegliere il regime amministrativo di una nuova iniziativa.

Prima di presentare un progetto occorre quindi verificare disciplina vigente, potenza, localizzazione, area idonea, vincoli, procedura ambientale e norme regionali applicabili.

Un’incongruenza numerica da non ignorare

Nella ricostruzione iniziale il progetto è riferito a circa 30 ettari. In un passaggio della motivazione compare invece la cifra di 30.000 ettari, accanto ai circa 35.000 moduli. I due dati non sono compatibili tra loro e il secondo appare un’evidente anomalia materiale del testo.

Per evitare di amplificare l’errore, questa ricostruzione usa la superficie di circa 30 ettari richiamata negli atti e nel parere. L’incongruenza non cambia la regola stabilita: anche un’estensione importante deve essere valutata nel contesto, non soltanto citata.

Cosa succede dopo l’annullamento

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e annullato gli atti impugnati per difetto di motivazione e istruttoria. Ha però fatto salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

La pratica deve quindi essere riesaminata. La nuova decisione potrà essere favorevole, contenere prescrizioni oppure anche concludersi con un altro diniego, purché fondato su un’analisi concreta e coerente con i principi indicati.

Non nasce un diritto immediato a costruire e non vengono meno gli altri assensi necessari. L’effetto della sentenza è riaprire il procedimento eliminando una motivazione insufficiente.

Documenti utili per un progetto agrivoltaico in area vincolata

La relazione paesaggistica dovrebbe descrivere valori tutelati, bacini visuali, punti sensibili e alternative. Fotoinserimenti da distanze realistiche, sezioni del terreno, profili dei moduli e simulazioni stagionali delle siepi aiutano a misurare ciò che sarà davvero percepibile.

Il piano agricolo deve dimostrare colture, rese attese, accessi, passaggi dei mezzi e continuità produttiva. Le mitigazioni vanno accompagnate da specie, sesti d’impianto, tempi di sviluppo, irrigazione e manutenzione. È utile confrontare almeno una configurazione alternativa e indicare quali effetti residui rimangono dopo le correzioni.

Questi elaborati non garantiscono un esito positivo. Consentono però alla conferenza di servizi e alle autorità di tutela di discutere il progetto reale, rendendo verificabile sia l’assenso sia il diniego.

Cosa non dice la sentenza

La decisione non equipara ogni impianto con coltivazioni a un agrivoltaico autentico. Non dichiara inefficaci i vincoli del 1985, non considera irrilevante l’impatto di strutture alte più di quattro metri e non impone alla Soprintendenza di accettare le siepi proposte.

Non afferma neppure che una VIA favorevole assorba il giudizio paesaggistico. Chiede che il dissenso sia puntuale, dialoghi con l’istruttoria e valuti se prescrizioni realistiche possano risolvere le criticità.

Il principio è più rigoroso di un semplice favor per le rinnovabili: ogni interesse deve essere preso sul serio e il risultato deve essere comprensibile nei documenti del procedimento.

La regola pratica

In area vincolata, un diniego a un impianto agrivoltaico non può fermarsi a superficie, altezza dei moduli, durata e presenza di mitigazioni. Deve identificare il paesaggio protetto, misurare l’impatto nelle visuali reali, confrontarsi con VIA e continuità agricola e spiegare perché modifiche o prescrizioni non sarebbero sufficienti.

Per il proponente, la lezione è presentare una dimostrazione paesaggistica e agricola verificabile, non solo un progetto energetico. Per l’amministrazione, è costruire un bilanciamento concreto: le rinnovabili hanno un peso pubblico elevato, ma il paesaggio può ancora prevalere quando l’incompatibilità è realmente istruita e motivata.

Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6631/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-Stato-sentenza-6631-2026.pdf - 74,5 KB

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