Chiudere un portico non è sempre una modifica leggera. Quando l’intervento trasforma uno spazio aperto in una parte stabile dell’abitazione e produce nuova superficie e volume, la sua qualificazione può rendere impossibile il terzo condono in area vincolata. Non bastano, da sole, la conformità al piano regolatore, l’urbanizzazione del quartiere o la natura relativa del vincolo.

È il punto centrale della sentenza n. 6397/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 6 agosto 2026. Il caso riguardava la chiusura di un portico con la creazione di 154 metri cubi in un’unità residenziale.

L’appello contro il diniego di condono è stato respinto perché l’opera rientrava tra gli abusi maggiori esclusi dal perimetro del condono del 2003 sugli immobili vincolati.

Il caso: un portico trasformato in 154 metri cubi

La domanda era stata presentata nell’ambito del cosiddetto terzo condono, disciplinato dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge 326/2003. L’intervento era descritto come ampliamento volumetrico di un’abitazione, realizzato mediante la chiusura di un portico. Il volume complessivamente creato era di 154 metri cubi.

L’immobile ricadeva in un’area interessata da tutele paesaggistiche. L’amministrazione aveva classificato l’intervento nella tipologia 1 dell’Allegato 1 al decreto: non una semplice manutenzione o un risanamento, quindi, ma un’opera eseguita senza titolo e capace di generare una consistenza edilizia ulteriore.

Il diniego è arrivato nel 2014 ed è stato impugnato dalla proprietaria subentrata. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la controversia è giunta al Consiglio di Stato. I giudici hanno esaminato tre argomenti: la presunta appartenenza dell’area a una zona urbanistica B, la conformità dell’ampliamento alle regole di piano e la natura non assoluta del vincolo.

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La distinzione decisiva è tra abusi maggiori e opere minori

Per capire la decisione bisogna partire dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 269/2003 e dall’Allegato 1. Le tipologie 1, 2 e 3 comprendono, in sintesi, opere abusive con nuova superficie o volume e interventi di ristrutturazione edilizia. Le tipologie 4, 5 e 6 riguardano invece restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, secondo le articolazioni indicate dall’Allegato.

Sugli immobili vincolati il terzo condono apre una possibilità soltanto per queste ultime opere di minore rilevanza, sempre che ricorrano anche le altre condizioni richieste. Non è quindi sufficiente verificare se un’opera rispetti oggi gli indici urbanistici: prima occorre stabilire a quale tipologia appartiene.

Elemento da verificare Perché conta nel terzo condono Esito nel caso esaminato
Effetto materiale dei lavori Distingue una modifica conservativa dalla creazione di nuova consistenza Il portico è diventato volume chiuso
Superficie e volume La loro creazione riconduce l’opera agli abusi maggiori Nuovo volume pari a 154 m³
Presenza del vincolo Restringe le tipologie ammesse dal condono del 2003 L’area risultava sottoposta a tutela paesaggistica
Conformità urbanistica È una condizione da valutare, ma non cambia la categoria dell’abuso Non ha superato l’esclusione dell’opera maggiore
Parere paesaggistico Opera per gli interventi astrattamente condonabili Non poteva rendere sanabile un abuso già escluso

Perché la chiusura non è stata considerata manutenzione

La parola “portico” può indurre a pensare a un elemento accessorio, ma la qualificazione edilizia dipende dal risultato concreto. Uno spazio coperto e aperto, se viene tamponato e incorporato stabilmente nell’unità immobiliare, acquista caratteristiche differenti: diventa utilizzabile come ambiente chiuso e incide su superficie e volume.

Nel giudizio non era in discussione una schermatura temporanea o un intervento reversibile privo di rilievo edilizio. La stessa domanda indicava un ampliamento volumetrico di 154 metri cubi. Questo dato ha impedito di ricondurre le opere al restauro, al risanamento conservativo o alla manutenzione straordinaria ammessi, entro limiti rigorosi, sugli immobili vincolati.

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La conformità al piano regolatore non cambia la natura dell’abuso

Una delle difese sosteneva che l’ampliamento fosse compatibile con le norme tecniche del piano regolatore. Secondo questa tesi, l’assenza di contrasto con gli indici urbanistici avrebbe dovuto escludere la causa ostativa prevista dalla legge regionale del Lazio n. 12/2004.

Il Consiglio di Stato ha distinto i piani del ragionamento. La conformità urbanistica può essere una delle condizioni richieste per le opere che il legislatore ha ammesso al condono; non trasforma però un aumento di volume in manutenzione straordinaria. Se l’intervento ricade già nelle tipologie 1, 2 o 3, la sua eventuale conformità alle prescrizioni urbanistiche non allarga l’elenco nazionale delle opere condonabili in area vincolata.

È un passaggio utile anche nella pratica tecnica: il calcolo della cubatura residua e la verifica degli indici non possono sostituire la corretta classificazione dell’intervento. Sono controlli diversi e vanno svolti nell’ordine corretto.

Area urbanizzata e zona B: servono prove, non affermazioni

L’appellante sosteneva inoltre che l’immobile ricadesse in una zona omogenea B, già interamente urbanizzata, e che per questo il vincolo non fosse operativo. Gli atti comunali riportavano però una classificazione diversa alla data rilevante: zona F, sottozona F2, oltre ai riferimenti alle tutele paesaggistiche e al piano territoriale paesistico.

I giudici hanno ritenuto che l’amministrazione avesse compiuto un’istruttoria specifica, mentre l’affermazione contraria non era accompagnata da elementi idonei a smentirla. Il fatto che intorno all’immobile vi siano altri edifici non prova da solo né la classificazione urbanistica né l’inefficacia di un vincolo. Occorrono tavole, norme tecniche, date di vigenza e una localizzazione certa.

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Vincolo relativo non significa condono automatico

Un altro argomento faceva leva sulla distinzione tra vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo relativo. Nel secondo caso, si sosteneva, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere all’autorità competente di valutare concretamente la compatibilità paesaggistica dell’opera.

La sentenza chiarisce che questa distinzione non risolve il problema preliminare. Per il terzo condono, gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati restano esclusi anche quando il vincolo non vieta in assoluto ogni costruzione. Il parere dell’autorità di tutela entra in gioco per le opere minori astrattamente ammesse, non può rendere condonabile una nuova superficie o un nuovo volume che la legge colloca fuori dal perimetro.

Il parere paesaggistico non è una scorciatoia

Il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo è una condizione necessaria in determinate ipotesi, ma non è una sanatoria autonoma. Prima di richiederlo, l’amministrazione deve verificare che l’intervento appartenga a una categoria ammessa dal condono.

Nel caso del portico, l’ostacolo non era una valutazione estetica ancora da compiere. Era la creazione di nuova volumetria, incompatibile con il limite stabilito per gli immobili vincolati. Per questa ragione il Comune poteva respingere la domanda senza affidare al parere paesaggistico il compito, giuridicamente impossibile, di cambiare la tipologia dell’abuso.

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La data del vincolo va controllata, ma non basta sempre

La pronuncia richiama un orientamento secondo cui, nel quadro del terzo condono, la restrizione agli interventi minori opera sugli immobili vincolati anche quando si discute di un vincolo successivamente apposto. La data resta comunque un dato da ricostruire con precisione, perché può incidere su ulteriori cause ostative, sulle norme regionali applicabili e sul procedimento paesaggistico.

Nel Lazio la disciplina è stata modificata nel 2024 con effetti anche su alcuni procedimenti pendenti relativi a vincoli sopravvenuti. La sentenza mostra però perché questo controllo cronologico non può essere isolato: anche superata una specifica causa ostativa regionale, rimane il limite nazionale che, in area vincolata, distingue opere minori e abusi con nuova superficie o volume.

Condono straordinario e sanatoria ordinaria non sono la stessa cosa

La decisione riguarda una domanda presentata in base al condono straordinario del 2003. Non afferma che ogni irregolarità edilizia attuale in area vincolata sia sempre insanabile e non decide sull’applicazione degli articoli 36 e 36-bis del D.P.R. 380/2001 a casi diversi.

Condono e sanatoria ordinaria hanno presupposti, termini e verifiche differenti. Una pratica del 2004 va esaminata secondo la normativa speciale che la governa; un intervento per il quale oggi si valuta un accertamento di conformità richiede invece un’analisi autonoma, compresi il regime edilizio vigente, la disciplina paesaggistica e le eventuali condizioni introdotte dal Decreto Salva Casa.

Quali documenti deve controllare il tecnico

La sola domanda originaria non basta per capire se un vecchio condono possa essere accolto. Occorre confrontare elaborati, fotografie, dichiarazioni di consistenza e rilievo attuale per verificare che cosa sia stato realmente chiesto. Se l’istanza descrive un restauro ma le opere hanno chiuso un portico e creato un ambiente, prevale la trasformazione effettiva.

Servono poi il titolo originario dell’edificio, la cartografia urbanistica valida alla data rilevante, le norme tecniche, gli atti istitutivi del vincolo e le successive modifiche, la legge regionale applicabile e tutti i provvedimenti istruttori. In presenza di acquisti successivi è importante ricostruire anche la continuità delle pratiche: il trasferimento della proprietà non modifica la natura edilizia dell’opera né rimuove le cause ostative.

Le conseguenze operative della sentenza

Per chi ha una domanda di terzo condono ancora pendente, il primo quesito non dovrebbe essere “l’area è edificata?” o “l’ampliamento rispetta gli indici?”. La domanda preliminare è se i lavori abbiano prodotto nuova superficie, nuovo volume o una ristrutturazione riconducibile alle tipologie maggiori dell’Allegato 1.

Se la risposta è positiva e l’immobile è vincolato, la conformità urbanistica e un possibile giudizio favorevole sul paesaggio non sono normalmente sufficienti. Se invece si tratta davvero di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, l’esame può proseguire sulle ulteriori condizioni: data del vincolo, conformità, normativa regionale e parere dell’autorità competente.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello e confermato il diniego. La sentenza non introduce un divieto nuovo: applica la struttura selettiva del terzo condono e ricorda che la compatibilità di un’opera non coincide con la sua appartenenza a una categoria condonabile.

Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6397/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-6397-2026.pdf - 53,3 KB

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