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Il Superbonus 2026 resta disponibile solo in casi eccezionali, con nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito, scadenze precise, controlli automatici e requisiti documentali rigorosi.
Il Superbonus continua a produrre effetti anche nel 2026, ma soltanto per una platea circoscritta di interventi e contribuenti. Con il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per comunicare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito relativi alle spese sostenute durante l’anno.
Il modulo, operativo dal 23 luglio 2026, non rappresenta però una riapertura generalizzata delle opzioni alternative alla detrazione: il suo utilizzo è consentito esclusivamente nei casi residuali individuati dalla normativa sul Superbonus e sulla ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.
Chi può ancora scegliere lo sconto o la cessione? Quali lavori e territori rientrano nelle eccezioni? E quali scadenze dovranno rispettare contribuenti, tecnici e intermediari?
Sommario
Il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026 approva il nuovo modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura o della prima cessione del credito per alcune spese Superbonus sostenute nel corso del 2026.
Non si tratta, però, di una riapertura generalizzata delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito restano disponibili soltanto nelle ipotesi residuali espressamente ammesse dalla normativa, con particolare riferimento agli interventi collegati alla ricostruzione degli immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici.
Il provvedimento richiama, in particolare, l’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e l’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023.
Il nuovo modello non introduce quindi un’ulteriore agevolazione e non modifica le percentuali di detrazione. La sua funzione è esclusivamente operativa: permette ai soggetti che possiedono ancora i requisiti previsti dalla legge di comunicare la scelta di utilizzare il beneficio sotto forma di sconto applicato dal fornitore oppure di credito d’imposta ceduto a un altro soggetto.
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 non riguarda tutti gli immobili né tutti i cantieri ancora aperti. La proroga è riservata agli interventi realizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a partire dal 24 agosto 2016, nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
A stabilirlo è l’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020, secondo cui la detrazione del 110% può essere riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2026, ma esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023.
L’agevolazione è quindi strettamente legata agli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici danneggiati dal sisma. Non è sufficiente che l’immobile si trovi genericamente in una delle quattro regioni interessate: occorre verificare che sia ubicato in un Comune compreso nel territorio emergenziale e che l’intervento rispetti tutte le condizioni previste dalla disciplina speciale.
Per queste spese resta inoltre possibile esercitare una delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, scegliendo tra sconto in fattura e prima cessione del credito. Si tratta di una deroga al blocco generalizzato delle opzioni alternative introdotto negli anni precedenti, pensata per sostenere la ricostruzione nelle aree terremotate.
Il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate potrà essere utilizzato a partire dal 23 luglio 2026 per comunicare le opzioni relative alle spese Superbonus sostenute nel corso dell’anno.
La comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2026”.
Il termine ordinario per l’invio è fissato al 16 marzo 2027. Entro questa data i soggetti interessati dovranno comunicare la scelta tra:
Il rispetto della scadenza assume un’importanza decisiva. Una comunicazione tardiva, incompleta o compilata con dati non coerenti potrebbe infatti impedire il corretto esercizio dell’opzione, salvo l’eventuale applicazione degli strumenti di regolarizzazione ammessi dalla disciplina fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che effettuerà controlli automatici sui dati trasmessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici governativi competenti per territorio. Le verifiche potranno determinare lo scarto della comunicazione qualora vengano rilevate irregolarità, incongruenze o la mancanza delle condizioni necessarie per accedere all’agevolazione.
Advertisement - PubblicitàIl modello approvato dall’Agenzia delle Entrate consente ai beneficiari ammessi dalla normativa di scegliere tra sconto in fattura e prima cessione del credito. Le due opzioni permettono di utilizzare il Superbonus senza attendere il recupero della detrazione attraverso le dichiarazioni dei redditi, ma funzionano in modo differente.
Con lo sconto in fattura, il fornitore applica una riduzione sul corrispettivo dovuto per i lavori, fino a un importo massimo pari alla spesa sostenuta. In cambio, il fornitore acquisisce un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al contribuente.
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Richiedi informazioni gratisLa prima cessione del credito, invece, presuppone che il contribuente sostenga la spesa e trasferisca successivamente il credito d’imposta a un altro soggetto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina vigente.
Per le spese sostenute nel 2026, queste possibilità non sono accessibili a tutti i beneficiari dei bonus edilizi. Il nuovo modello riguarda esclusivamente le fattispecie residuali del Superbonus richiamate dal provvedimento del 17 luglio 2026.
La comunicazione rappresenta un passaggio essenziale per rendere efficace l’opzione. Prima dell’invio sarà quindi necessario controllare con attenzione i dati del beneficiario, dell’immobile, dell’intervento, dei soggetti coinvolti e della spesa agevolata, poiché i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate potrebbero determinare lo scarto del modello in presenza di errori o incongruenze.
Una volta trasmessa la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui dati inseriti nel modello.
Le verifiche vengono svolte anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici governativi competenti per territorio. Questo passaggio è particolarmente importante perché il Superbonus 2026 è riservato a situazioni circoscritte, legate alla disciplina speciale applicabile agli immobili danneggiati dagli eventi sismici.
Qualora dai controlli emergano dati errati, incongruenze o la mancanza dei requisiti richiesti, la comunicazione può essere scartata. Prima dell’invio sarà quindi necessario verificare attentamente:
Il provvedimento del 17 luglio 2026 precisa inoltre che, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal nuovo atto, continuano ad applicarsi, purché compatibili, le disposizioni contenute nel precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 321370 del 7 agosto 2025.
La corretta compilazione del modello non deve quindi essere considerata un semplice adempimento formale. Un errore nei dati o la mancata dimostrazione dei requisiti può impedire l’efficacia dell’opzione e compromettere l’utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Advertisement - PubblicitàL’approvazione del modello per le spese sostenute nel 2026 non comporta il ritorno generalizzato dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti gli interventi edilizi.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha una funzione principalmente operativa: permette di comunicare le opzioni alternative alla detrazione esclusivamente nelle ipotesi che continuano a essere ammesse dalle norme speciali richiamate nel documento.
Il riferimento è all’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023. Sono queste disposizioni a delimitare i casi nei quali, per le spese del 2026, è ancora possibile beneficiare del Superbonus ed esercitare una delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Di conseguenza, la semplice presenza di lavori avviati negli anni precedenti, di un titolo edilizio già presentato o di un condominio con un cantiere ancora aperto non consente automaticamente di utilizzare il nuovo modello.
Prima di trasmettere la comunicazione occorre verificare che l’intervento rientri effettivamente nella disciplina derogatoria. In assenza dei requisiti richiesti, il contribuente non può ricorrere allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito soltanto perché le spese sono state sostenute nel 2026.
Il punto centrale è quindi distinguere tra la proroga limitata del Superbonus nelle aree interessate dagli eventi sismici e una riapertura generale dei bonus edilizi, che il provvedimento del 17 luglio 2026 non prevede.
Prima di trasmettere la comunicazione, il contribuente deve accertarsi che l’intervento rientri realmente tra i casi residuali ammessi al Superbonus nel 2026.
Non è sufficiente aver sostenuto una spesa agevolabile o aver avviato i lavori negli anni precedenti. È necessario verificare la presenza delle condizioni richieste dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023.
Particolare attenzione deve essere riservata alla documentazione che dimostra il collegamento dell’intervento con gli immobili danneggiati dagli eventi sismici, oltre che alla corretta indicazione dei dati catastali, degli importi sostenuti e dei soggetti coinvolti nell’operazione.
Occorre inoltre controllare che la scelta tra sconto in fattura e prima cessione del credito sia coerente con gli accordi stipulati e con la documentazione fiscale emessa.
Considerata la possibilità di controlli automatici e di scarto della comunicazione, è consigliabile affidare la verifica a un professionista abilitato, soprattutto nei casi in cui siano presenti più beneficiari, interventi condominiali o lavori finanziati anche attraverso contributi pubblici per la ricostruzione.
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Richiedi informazioni gratisUna verifica preventiva può evitare errori difficili da correggere e ridurre il rischio di perdere l’accesso alle opzioni alternative alla detrazione. Il nuovo modello, infatti, è destinato esclusivamente alle deroghe ancora previste dalla legge e non può essere utilizzato per aggirare il blocco generalizzato della cessione del credito.
Advertisement - PubblicitàLa trasmissione del nuovo modello rappresenta soltanto l’ultimo passaggio per esercitare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito. La comunicazione non dimostra, da sola, il diritto al Superbonus e non sostituisce la documentazione richiesta dalla normativa per attestare la regolarità dell’intervento.
Prima dell’invio è quindi necessario verificare che siano presenti tutti gli atti, le dichiarazioni e le certificazioni previste per la specifica tipologia di lavori. A seconda dell’intervento, possono assumere particolare rilevanza le asseverazioni tecniche, il visto di conformità, i documenti di spesa e le attestazioni riguardanti l’immobile danneggiato dagli eventi sismici.
Dovrà inoltre esserci piena corrispondenza tra i dati indicati nella comunicazione e quelli contenuti nelle fatture, nei bonifici, nei titoli abilitativi e nella documentazione tecnica relativa al cantiere.
Il controllo deve riguardare anche l’importo della detrazione spettante, la quota oggetto dell’opzione e l’identificazione del fornitore o del soggetto al quale viene effettuata la prima cessione.
La presenza di un modello correttamente compilato, infatti, non mette al riparo da eventuali verifiche successive. Qualora venga accertata l’assenza dei requisiti sostanziali, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’agevolazione anche dopo l’accettazione della comunicazione telematica.
Per questa ragione, contribuenti, amministratori di condominio, tecnici e intermediari dovranno coordinarsi prima dell’invio, evitando che eventuali difformità tra la documentazione fiscale, tecnica e amministrativa compromettano l’utilizzo del beneficio.
Il provvedimento del 17 luglio 2026 interessa una platea limitata, ma richiede particolare attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli interventi agevolati.
Per i contribuenti, la principale novità consiste nella disponibilità del modello aggiornato con cui esercitare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito per le spese sostenute nel 2026. Resta però indispensabile dimostrare che l’intervento rientri in una delle deroghe previste dalla legge.
I tecnici incaricati dovranno verificare la coerenza tra i lavori eseguiti, le asseverazioni rilasciate, i titoli edilizi e la documentazione relativa agli immobili interessati dagli eventi sismici. Eventuali difformità potrebbero incidere non soltanto sulla trasmissione del modello, ma anche sul diritto sostanziale alla detrazione.
Anche le imprese che applicano lo sconto in fattura dovranno accertarsi che l’operazione sia correttamente documentata e che il credito acquisito trovi effettivo fondamento nelle condizioni previste dalla normativa.
Un ruolo centrale spetta inoltre agli intermediari e ai professionisti fiscali, chiamati a controllare i dati prima dell’invio telematico e a prevenire possibili incongruenze capaci di determinare lo scarto della comunicazione.
La procedura richiede quindi un coordinamento puntuale tra contribuente, impresa, tecnico e consulente fiscale. La scadenza del 16 marzo 2027 può sembrare lontana, ma la raccolta e la verifica dei documenti dovrebbero iniziare con largo anticipo, soprattutto nei cantieri più complessi o negli interventi che coinvolgono più unità immobiliari.
Advertisement - PubblicitàIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2026 conferma che il Superbonus continua ad avere effetti anche per alcune spese sostenute nel 2026, ma esclusivamente nelle situazioni eccezionali individuate dalla normativa.
La disponibilità del nuovo modello non deve quindi essere interpretata come una riapertura generalizzata dello sconto in fattura e della cessione del credito. Le opzioni restano circoscritte ai soggetti che rientrano nei casi previsti dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023.
Il modello potrà essere utilizzato dal 23 luglio 2026, mentre la comunicazione relativa alle spese sostenute durante l’anno dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2027.
Per evitare lo scarto della comunicazione o successive contestazioni, sarà fondamentale verificare con attenzione i requisiti dell’immobile, la tipologia di intervento, la documentazione tecnica e fiscale e la correttezza dei dati trasmessi.
Il Superbonus 2026 rappresenta dunque una misura residuale e strettamente regolamentata, destinata a sostenere specifici interventi tutelati dalla disciplina speciale. Prima di scegliere tra detrazione diretta, sconto in fattura e prima cessione del credito, sarà opportuno effettuare una valutazione completa con il supporto di tecnici e professionisti qualificati.
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