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Superbonus 110% e redditi imponibili: facciamo chiarezza

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Accedere al Superbonus 110% se non si possiedono redditi imponibili, non è possibile. Lo ha chiarito più di un anno fa la Circolare dell’8 agosto 2020, il documento col quale sono state fornite le prime spiegazioni sull’applicazione del maxi-incentivo entrato in vigore col Decreto Rilancio.

Sebbene il punto sia chiaro, tutta l’argomentazione attorno è sempre stata piuttosto difficile da comprendere perché, secondo quanto spiegato dalle Entrate, basterebbe anche avere un reddito “simbolico” di modesta entità per accedere al maxi-incentivo.

Inoltre, bisogna considerare anche il concetto dei soggetti che “astrattamente” potrebbero essere titolari della detrazione, perché anche questi in realtà sono idonei a beneficiare del Superbonus 110%.

Insomma, l’imposizione sui redditi imponibili può essere intesa in molte maniere differenti, per cui è bene fare chiarezza sull’argomento, anche perché in questo caso basta davvero poco per ribaltare la condizione dei “non beneficiari” in “beneficiari”.

Superbonus 110%: non spetta senza redditi imponibili? Non sempre

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, al punto 1.2 in riferimento alle persone fisiche che hanno diritto ad accedere al Superbonus 110%, chiarisce espressamente che:

Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Si specifica poi che anche i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’incentivo, sia in detrazione sia sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura. Tra questi soggetti rientrano gli OICR ad esempio, come abbiamo spiegato nell’articolo “Superbonus e Bonus Facciate: gli OICR non possono accedervi”.

Tuttavia, non tutte le persone fisiche che non possiedono redditi imponibili sono escluse dalla possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione. Ci sono infatti dei soggetti che, pur non avendo un reddito che concorre alla formazione della base imponibile, possono ottenere il Superbonus 110% scegliendo per una delle due opzioni alternative alla detrazione.

Sempre nella Circolare dell’8 agosto 2020 viene chiarito infatti che:

Ai fini dell’esercizio dell’opzione (cessione o sconto), non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Redditi “astratti”, imposta sostitutiva e tassazione separata accedono ugualmente

In sostanza, possiamo dire che i soggetti idonei a beneficiare del Superbonus 110% non sono solo quelli che possiedono un reddito imponibile, ma anche quelli che potenzialmente potrebbero averlo.

Ma spieghiamoci meglio con un esempio. Un cittadino che non possiede redditi imponibili ma è proprietario di un immobile ubicato in territorio italiano (che è adibito come abitazione principale in Italia), può ottenere il Superbonus?

Si, anche se l’intestatario non è residente in Italia e anche se l’immobile è escluso da tassazione. Questo perché il reddito fondiario derivante dall’immobile concorre al calcolo del reddito complessivo, e pur non essendo tassato, potrebbe essere tassabile.

Lo stesso soggetto che, invece, non è residente in Italia e detiene un immobile solo con contratto di locazione o di comodato d’uso, non potrà accedere all’agevolazione, in quanto non possiede redditi imponibili, redditi fondiari né altri redditi di alcun tipo che potrebbero essere assoggettati ad imposta.

Chiariamo però che, per poter richiedere la maxi-agevolazione, in realtà la regola sui redditi tassabili non è così rigorosa come si pensa. Infatti, basterà produrre un qualsiasi tipo di reddito imponibile in territorio italiano, di qualsiasi importo, anche con imposta sostitutiva, per aver diritto all’incentivo maggiorato.

Sempre nella Circolare n. 24/E infatti, il Fisco chiarisce che possono accedere senza problemi al Superbonus 110% i soggetti che possiedono redditi assoggettati solo ad imposta sostitutiva o a tassazione separata, come ad esempio le Partite IVA in regime forfettario.

Tutti questi soggetti citati, in mancanza di un’imposta lorda che consenta loro di beneficiare del maxi-incentivo in detrazione, potranno esercitare le opzioni fiscali alternative della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura immediato.

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TAGS: bonus, bonus facciate, Decreto Rilancio, detrazione fiscale, edilizia, incentivo, ires, reddito imponibile, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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