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Installazione montascale: incentivi possibili e ripartizione delle spese

Installazione montascale: incentivi possibili e ripartizione delle speseInstallazione montascale: incentivi possibili e ripartizione delle spese
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Le spese che si sostengono per l’installazione di un montascale possono essere portate in detrazione in differenti misure a seconda dell’incentivo scelto.

Si tratta infatti a tutti gli effetti di un’opera mirata ad abbattere le barriere architettoniche, e che pertanto può essere agevolabile con diversi bonus edilizi.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese per gli edifici condominiali, la normativa impone che la detrazione spetti soltanto a chi sostiene interamente i costi.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Barriere architettoniche: non è obbligatoria la presenza di un disabile

Installazione montascale: agevolabile come l’ascensore?

L’installazione di un montascale è necessaria al fine di permettere ai disabili, agli anziani e ai soggetti impossibilitati a salire autonomamente le scale, di potersi muovere da un piano all’altro.

Il montascale viene dunque installato in riferimento ad abitazioni a due o più piani, oppure negli edifici condominiali nei quali non sia presente un ascensore.

Ricordiamo che l’installazione dell’ascensore deve sempre essere concessa anche se richiesta da un singolo condomino, in quanto trattasi di un’innovazione necessaria, utile e utilizzabile da tutti, che è mirata semplicemente ad eliminare le barriere architettoniche e che, tra l’altro, diventa di proprietà comune di tutti i condòmini.

I condòmini che non concordano con l’installazione dell’ascensore non potranno opporsi, anche se dovessero rappresentare la maggioranza dei partecipanti alla comunione. Potranno, tuttavia, rifiutarsi di contribuire alle spese per la realizzazione e successiva manutenzione, se rinunciano anche alla possibilità di utilizzare l’ascensore.

Lo stesso ragionamento viene fatto in relazione a qualsiasi elemento installato in condominio che sia suscettibile di utilizzazione separata, ovvero per cui ci sia la possibilità di scegliere se usarlo o meno.

In ogni caso, la detrazione potrà essere fruita solo dai soggetti che contribuiscono alle spese di installazione.

Leggi anche: “Ascensore in condominio: assemblea può rifiutarsi, ma non può impedirlo

Incentivi e ripartizione spese per installazione montascale

Anche l’installazione di un montascale, come quella dell’ascensore, è un’innovazione mirata ad abbattere le barriere architettoniche, ed è un intervento per cui si può beneficiare di diversi bonus edilizi.

È possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione, con detrazione Irpef al 50% e massimale pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare abitativa, per tutti i lavori di eliminazione delle barriere e per realizzare ogni altro strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

Leggi anche: “Montascale: la guida completa per una mobilità senza barriere

In alternativa al bonus ristrutturazione c’è il Bonus Barriere Architettoniche che, oltre a concedere una detrazione più elevata, pari al 75%, la ammette sia da Irpef che da Ires. Il bonus barriere infatti può essere beneficiato su immobili abitativi o non abitativi, da parte di privati ma anche per mano di imprese e professionisti.

Non bisogna dimenticare infine il Superbonus, che ammette i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche tra i lavori trainaTI, che quindi necessiteranno di interventi di maggiore entità per poter essere agevolabili (approfondisci qui).

A prescindere dall’agevolazione alla quale si intende accedere, è fondamentale che siano rispettati i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al DM n. 236 del 14 giugno 1989 per poter qualificare un intervento edilizio come “finalizzato ad abbattere le barriere”.

Per quanto riguarda poi la ripartizione delle spese legate all’installazione di un montascale in un edificio con più unità immobiliari, in questo caso si fa un discorso differente da quello previsto per gli ascensori.

Con la Risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008 è stato chiarito, infatti, che l’installazione del montascale è senza dubbio un intervento che può rientrare nell’abbattimento delle barriere, ma è anche un tipo di lavoro che nessun altro – a parte i soggetti che ne hanno bisogno – ha interesse a realizzare.

L’utilizzo del montascale, infatti, è generalmente riservato al solo soggetto disabile o anziano che abita nell’edificio, o al massimo a più soggetti che si trovano comunque nelle stesse condizioni.

In quest’ottica, gli altri condomini che abitano nell’edificio non sono tenuti in alcun modo a contribuire alle spese per l’installazione o manutenzione del montascale perché si tratta di un mezzo d’ausilio che – per loro – non risulta né utile né utilizzabile.

Allo stesso tempo, i condòmini non possono chiaramente impedire che nell’edificio venga installato un montascale necessario a garantire la mobilità ad un soggetto che ne avesse bisogno.

Le spese dunque saranno interamente a carico del soggetto (o dei soggetti) interessato all’installazione dell’elemento, e sarà lui a beneficiare interamente della detrazione, facendo riferimento al limite di spesa previsto per una sola unità, pari a 96.000 euro sia per il Bonus Ristrutturazione che per il Bonus Barriere Architettoniche.

Chiaramente, le due agevolazioni non potranno essere cumulate in relazione agli stessi interventi.

Leggi anche: “Bonus barriere architettoniche: la guida per il 2024, cosa cambia?

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TAGS: barriere architettoniche, installazione montascale, montascale

Autore: Redazione Online

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