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Montascale in condominio: richiesta, maggioranze, silenzio dell’assemblea, ripartizione delle spese, permessi, contributi e bonus 2026.
Installare un montascale sulle scale comuni può restituire autonomia a una persona con disabilità o con ridotta mobilità, ma la procedura cambia a seconda di chi promuove l’intervento. Se il condominio approva un’opera comune, valgono maggioranze e criteri di spesa condominiali; se invece l’assemblea rifiuta o non decide entro tre mesi dalla richiesta scritta, l’articolo 2 della Legge 13/1989 permette alla persona con disabilità di installare a proprie spese un servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili.
Non è quindi corretto affermare né che “pagano sempre tutti”, né che “paga sempre e soltanto il disabile”. Occorre distinguere delibera comune, iniziativa individuale, tipo di impianto, possibilità di uso separato e accordi assunti. Questa guida spiega come formulare la richiesta, quali maggioranze servono, chi sostiene installazione e manutenzione, quali limiti deve rispettare l’opera e quali agevolazioni possono essere utilizzate nel 2026.
Sommario
Nel linguaggio comune “montascale” è un termine ampio. La soluzione corretta dipende dalla capacità della persona di trasferirsi dalla carrozzina, dalla geometria della scala e dagli spazi che devono restare liberi per gli altri utilizzatori e per l’evacuazione.
| Soluzione | A chi è adatta | Ingombro e percorso | Osservazione condominiale |
|---|---|---|---|
| Montascale a poltroncina | A chi riesce a sedersi e alzarsi in sicurezza | Binario diritto o curvo lungo la rampa; seduta spesso ripiegabile | Va verificato il passaggio residuo e il trasferimento della persona all’inizio e alla fine della corsa |
| Servoscala a piattaforma | A chi usa la carrozzina e deve salire senza trasferimento | Pedana più ingombrante, ripiegabile quando non utilizzata | Richiede una verifica più attenta di pianerottoli, porte, vie di esodo e manovra della carrozzina |
| Piattaforma elevatrice verticale | Per piccoli dislivelli o più fermate, secondo modello | Movimento verticale con vano o protezioni dedicate | Non va confusa con il servoscala inclinato; opere e titolo edilizio possono essere differenti |
| Ascensore | Per un servizio stabile e potenzialmente comune a tutti | Richiede vano, fossa o soluzioni esterne compatibili | Ha costi, opere, regime d’uso e manutenzione diversi dal montascale individuale |
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Il percorso più solido inizia con una richiesta scritta all’amministratore. Non dovrebbe essere una comunicazione generica: è utile allegare una soluzione preliminare che consenta ai condòmini di capire posizione, ingombri, alimentazione, opere accessorie, modalità di utilizzo e costi. Se l’intervento è promosso ai sensi della Legge 13/1989 da una persona con disabilità, la richiesta deve poter essere provata e conservata, perché da essa decorre il termine di tre mesi previsto per l’eventuale iniziativa individuale.
La documentazione iniziale dovrebbe comprendere:
Il terzo comma dell’articolo 1120 del Codice civile prevede che l’amministratore convochi l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta di un solo condomino interessato alle innovazioni del secondo comma, purché la domanda indichi contenuto e modalità dell’intervento; in mancanza, può invitare il richiedente a integrare la proposta. Questo termine di convocazione non sostituisce il diverso termine di tre mesi previsto dalla Legge 13/1989 per il caso di rifiuto o mancata deliberazione.
Le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche rientrano nell’articolo 1120, secondo comma, del Codice civile. La delibera deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, secondo l’articolo 1136, secondo comma. Non basta quindi la sola maggioranza delle persone presenti e non si applica il quorum ordinario di un terzo previsto per molte delibere di seconda convocazione.
La Legge 13/1989 precisa inoltre che queste innovazioni non sono mai considerate voluttuarie. Per la delibera agevolata resta fermo il divieto delle opere che possano pregiudicare stabilità o sicurezza del fabbricato. Ciò non elimina la necessità di rispettare normativa tecnica, antincendio, vincoli, diritti individuali e corrette modalità di progettazione.
| Situazione | Decisione o presupposto | Chi sostiene la spesa | Uso dell’impianto |
|---|---|---|---|
| Opera approvata come innovazione comune | Maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi | Secondo delibera e regole condominiali applicabili | Definito dalla delibera, nel rispetto dei diritti dei partecipanti |
| Opera separabile assunta solo da alcuni | Delibera o accordo che individua partecipanti, costi e accesso | Dai condòmini aderenti | Riservato agli aderenti, con possibile partecipazione successiva alle condizioni di legge |
| Rifiuto o inerzia per tre mesi dopo richiesta scritta | Articolo 2, comma 2, Legge 13/1989 per persona con disabilità, tutore o soggetto legittimato | Dal richiedente | Individuale, salvo accordi successivi |
| Installazione individuale fuori dal percorso speciale | Da verificare in base all’articolo 1102, al tipo di opera e ai diritti sulle parti comuni | Dal proponente | Non può impedire il pari uso o mutare la destinazione della parte comune |
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L’articolo 2, comma 2, della Legge 13/1989 contiene una tutela specifica. Quando il condominio rifiuta di assumere la delibera oppure non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, la persona con disabilità, chi ne esercita la tutela o l’altro soggetto indicato dalla norma può installare a proprie spese servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili e può modificare l’ampiezza delle porte di accesso per rendere più agevole l’ingresso nell’edificio, nell’ascensore o nelle rampe dei garage.
La previsione non autorizza indistintamente qualsiasi opera fissa o qualsiasi trasformazione delle parti comuni. Un servoscala inclinato compatibile con la norma è diverso da un nuovo ascensore esterno, da una piattaforma verticale con opere strutturali o da un manufatto che occupa stabilmente un’area indispensabile. Se il progetto supera il perimetro delle strutture mobili e facilmente rimovibili, il tecnico deve individuare la base civilistica e il titolo edilizio corretti prima di ordinare l’impianto.
Per una delibera condominiale destinata in generale all’eliminazione delle barriere non è necessario che nell’edificio risieda già una persona con disabilità: l’accessibilità ha una funzione oggettiva e sociale. Il diritto individuale speciale dopo il rifiuto o i tre mesi, invece, è attribuito testualmente ai soggetti indicati dalla Legge 13/1989. È quindi prudente documentare la legittimazione, limitando la circolazione dei dati sanitari a ciò che è strettamente necessario e senza consegnare all’intero condominio dettagli clinici irrilevanti.
Nel verbale basta registrare presupposto, proposta e decisione. La documentazione sanitaria necessaria per contributi o agevolazioni deve essere custodita dal soggetto interessato e consegnata solo agli enti o professionisti che la richiedono legittimamente.
L’obiettivo di accessibilità ha un peso rilevante, ma non rende secondarie stabilità, sicurezza e concreta utilizzabilità delle parti comuni. Prima dell’installazione vanno verificati almeno larghezza della scala, corrimano, pianerottoli, porte, cassette postali, accessi alle cantine, impianti, vie di esodo e apertura della pedana. Non basta misurare l’ingombro del binario: conta lo spazio residuo nella configurazione di riposo e durante l’uso.
Il progetto deve evitare che il dispositivo:
Il D.M. 236/1989 detta requisiti per servoscala e piattaforme elevatrici; per i servoscala inclinati costituisce un riferimento centrale anche la norma tecnica UNI EN 81-40 nella versione vigente. Il preventivo deve specificare marcatura e documentazione del prodotto, dispositivi anticaduta e antiurto, comandi, arresto di emergenza, portata, batteria, recupero in caso di guasto e piano di manutenzione.
La risposta dipende dal modo in cui nasce l’impianto. Se il condominio delibera un’opera comune e la finanzia come tale, la delibera deve indicare il criterio di riparto, normalmente collegato al valore delle proprietà ai sensi dell’articolo 1123, salvo diversa disposizione o accordo valido. Non si può trasferire automaticamente sul solo richiedente una spesa che il condominio ha assunto come propria.
Se invece il montascale è installato individualmente dopo il rifiuto o l’inerzia previsti dalla Legge 13/1989, il richiedente paga fornitura, posa, opere connesse, energia, verifiche e manutenzione. Lo stesso accade quando soltanto alcuni condòmini accettano espressamente di sostenere un impianto separatamente utilizzabile: costi, chiavi o comandi, responsabilità, futuro accesso e ripristino devono essere disciplinati con precisione.
La Risoluzione 336/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al condomino con difficoltà motoria che aveva installato a proprie spese un montascale per raggiungere il garage la detrazione sull’intera spesa da lui sostenuta, distinguendo l’ausilio individuale dall’ascensore divenuto bene comune. È però una risposta riferita a quella fattispecie e alla disciplina fiscale allora vigente: non dimostra che ogni montascale condominiale sia sempre individuale o che gli altri condòmini siano sempre esonerati.
Se l’innovazione è separatamente utilizzabile e inizialmente sostenuta solo da alcuni, chi non ha partecipato, e i suoi aventi causa, può chiedere in seguito di beneficiare dell’impianto contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione secondo l’articolo 1121, terzo comma. L’importo non si risolve necessariamente nel costo storico diviso per il numero degli utenti: occorre ricostruire spese sostenute, manutenzioni, eventuale deprezzamento e accordi.
L’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 considera edilizia libera gli interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportano ascensori esterni o manufatti capaci di alterare la sagoma dell’edificio. Molti montascale interni, privi di opere strutturali e compatibili con le condizioni locali, possono rientrare in questo ambito. “Edilizia libera”, però, non significa assenza di regole o libertà di intervenire senza il condominio.
| Controllo | Quando è particolarmente importante | Possibile esito |
|---|---|---|
| Titolo edilizio | Opere murarie, piattaforma verticale, installazione esterna o modifica della sagoma | Edilizia libera, CILA, SCIA o altro titolo secondo progetto e disciplina locale |
| Strutture e zona sismica | Tagli, aperture, ancoraggi su elementi strutturali o nuove opere portanti | Progetto e adempimenti sismici prima dei lavori |
| Antincendio e via di esodo | Autorimesse, edifici soggetti, scale protette o passaggi già ridotti | Verifica del professionista antincendio ed eventuale aggiornamento della pratica |
| Vincolo culturale o paesaggistico | Scale storiche, facciate o parti tutelate | Autorizzazione preventiva dell’autorità competente |
| Impianto elettrico | Nuova linea, quadro, presa fissa o modifiche dell’impianto comune | Installatore abilitato e dichiarazione di conformità per le opere eseguite |
| Regolamento e parti comuni | Uso esclusivo, consegna chiavi, sosta della pedana e accesso per manutenzione | Delibera o accordo scritto con regole operative |
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La detrazione autonoma del 75% prevista dall’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 si è conclusa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Nel 2026 il riferimento generale per il montascale è il Bonus Ristrutturazioni dell’articolo 16-bis del TUIR, se ricorrono requisiti soggettivi, oggettivi e di pagamento. Le aliquote 2026 non sono uguali per tutti: in linea generale sono più alte per il proprietario o titolare di diritto reale che sostiene la spesa sull’abitazione principale e più basse negli altri casi.
| Misura | Regola essenziale nel 2026 | Attenzione |
|---|---|---|
| Bonus Ristrutturazioni | Detrazione per eliminazione delle barriere; ordinariamente 36% sull’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale e 30% negli altri casi, entro il limite complessivo di 96.000 euro per unità | Dieci quote annuali, bonifico parlante e documenti; sulle parti comuni ogni avente diritto applica la propria disciplina |
| Detrazione sanitaria del 19% | Può riguardare mezzi necessari al sollevamento delle persone con disabilità quando ricorrono i presupposti sanitari e documentali | Non si somma sulla stessa quota di costo già agevolata come intervento edilizio; va verificato l’eventuale importo eccedente |
| IVA agevolata | L’aliquota del 4% è prevista per servoscala e mezzi simili destinati al superamento delle barriere, nei casi e con i documenti richiesti | Separare bene fornitura, posa e opere accessorie e chiedere al venditore quali attestazioni servono |
| Contributo Legge 13/1989 | Contributo pubblico per opere in edifici esistenti, gestito attraverso Comune e Regione | Domanda ordinariamente entro il 1° marzo; graduatoria, fondi e istruzioni dipendono dalla disciplina territoriale |
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Per i lavori condominiali, l’amministratore deve conservare delibera, riparto, fatture e bonifici e rilasciare la certificazione delle somme effettivamente attribuite e versate. Se paga direttamente un singolo condomino, bisogna chiarire prima chi è committente, intestatario delle fatture, titolare dell’impianto e beneficiario fiscale. Una fattura pagata dalla persona sbagliata non si corregge con il solo verbale.
La Legge 13/1989 prevede contributi a fondo perduto per opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere in edifici esistenti. Possono rientrare i soggetti con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, chi li ha fiscalmente a carico e i condomìni nei quali risiedono i beneficiari indicati dalla legge.
La domanda va presentata al Comune nel quale si trova l’immobile, ordinariamente entro il 1° marzo, indicando opere e spesa prevista. Moduli, certificazioni, priorità, sopralluoghi e divieto di iniziare prima della domanda vanno controllati sulla procedura della Regione e del Comune: il contributo non è automatico e il pagamento dipende dalle risorse disponibili.
Le soglie originarie sono espresse in lire. Convertite in euro, il meccanismo riconosce la spesa fino a circa 2.582 euro, poi il 25% della fascia successiva fino a circa 12.911 euro e un ulteriore 5% della fascia fino a circa 51.646 euro, per un contributo massimo teorico di circa 7.101 euro. Il calcolo non coincide con una percentuale unica sul preventivo e il Comune può liquidare soltanto dopo gli adempimenti e la prova della spesa.
Prima della posa bisogna stabilire chi firma il contratto di manutenzione, chi chiama l’assistenza, dove sono conservati manuale e chiavi di emergenza e come si opera durante un guasto. Per un impianto individuale su parte comune il proprietario non può scaricare automaticamente costi e responsabilità sul condominio; al tempo stesso l’amministratore deve poter intervenire se il dispositivo crea un pericolo nelle parti comuni.
Il verbale o l’accordo dovrebbe disciplinare:
Se l’utilizzatore è inquilino, la richiesta non va gestita ignorando il proprietario: occorre coordinare contratto di locazione, consenso sulle opere nell’unità, domanda condominiale e impegni economici. Il diritto all’accessibilità non attribuisce all’inquilino la proprietà delle parti comuni, mentre il proprietario non dovrebbe ostacolare senza ragione una soluzione tecnicamente e giuridicamente compatibile.
Descrivi il lavoro da realizzare: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a imprese edili pertinenti.
L’assemblea approva l’opera con la maggioranza richiesta e decide di renderla comune. Il verbale indica riparto, chiavi, manutenzione e consumi. La spesa non diventa individuale soltanto perché la richiesta iniziale proveniva da un condomino con disabilità.
La richiesta completa è stata consegnata all’amministratore e sono trascorsi tre mesi senza delibera. Il richiedente può valutare l’installazione a proprie spese del servoscala previsto dall’articolo 2, comma 2, ma deve comunque verificare progetto, sicurezza, passaggio, titolo edilizio e conformità del dispositivo.
Non basta un’obiezione astratta, ma neppure si può ignorare un problema concreto. Si misurano ingombro aperto e chiuso, larghezza residua, transito, esodo e porte. Se il modello impedisce un uso essenziale, va scelta una soluzione diversa o modificato il progetto.
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No. La legge favorisce l’eliminazione delle barriere e, dopo rifiuto o inerzia per tre mesi, riconosce alla persona con disabilità la possibilità di installare a proprie spese servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili. Restano i controlli di sicurezza e compatibilità.
Per l’innovazione condominiale diretta a eliminare le barriere servono la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, sia in prima sia in seconda convocazione.
La Legge 13/1989 richiede una domanda scritta. È opportuno usare una consegna dimostrabile e allegare contenuto e modalità dell’intervento, così da evitare contestazioni sulla decorrenza.
Non necessariamente. Se è deliberato come opera comune, spesa e riparto seguono delibera e norme condominiali. Se viene installato individualmente dopo rifiuto o inerzia, paga il richiedente. Possono inoltre partecipare soltanto alcuni condòmini.
Dipende da titolarità, delibera e possibilità di uso separato. Chi vuole aderire in seguito a un’innovazione separabile può essere tenuto a contribuire alle spese di esecuzione e manutenzione secondo l’articolo 1121.
Non per approvare in generale un’opera condominiale di eliminazione delle barriere. Serve invece verificare la legittimazione specifica per l’installazione individuale prevista dall’articolo 2, comma 2, e per contributi o detrazioni personali.
No. Molte installazioni interne senza modifica della sagoma possono rientrarvi, ma opere murarie, strutturali, installazioni esterne, piattaforme verticali, vincoli e disciplina locale possono richiedere altri adempimenti.
No, la detrazione autonoma del 75% si è conclusa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Nel 2026 va verificato soprattutto il Bonus Ristrutturazioni e, quando applicabili, le agevolazioni personali e il contributo della Legge 13/1989.
La procedura va attivata prima dei lavori secondo le istruzioni territoriali. La domanda ordinaria è presentata al Comune entro il 1° marzo; iniziare prima può compromettere l’ammissione.
Non automaticamente in ogni caso. Dipende da proprietà, accordi, eventuale interesse di altri condòmini e condizioni stabilite. Per un ausilio individuale è opportuno disciplinare fin dall’inizio rimozione, cessione e ripristino.
La fattibilità dipende dal dispositivo, dalle parti comuni coinvolte e dalle caratteristiche dell’edificio. Prima di deliberare o installare occorre far verificare il caso a tecnico, amministratore e installatore qualificato; per detrazioni e contributi va controllata la posizione del singolo beneficiario.