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Detrazione Superbonus: dieci quote anche per spese parziali

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione Superbonus 2022 può essere ripartita in dieci quote annuali solo per alcune spese, offrendo flessibilità nella gestione fiscale dei benefici.

Detrazione Superbonus: dieci quote anche per spese parziali Detrazione Superbonus: dieci quote anche per spese parziali
Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus, introdotto per incentivare interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, continua a essere al centro di chiarimenti normativi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, ha ribadito un’importante opportunità per i contribuenti: la possibilità di ripartire la detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022.

Questa flessibilità, introdotta dal comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, consente di ottimizzare la gestione fiscale e adattarla alle esigenze personali.

Quali sono le condizioni per usufruire di questa agevolazione? Come orientarsi tra le diverse opzioni disponibili per la ripartizione delle detrazioni?

Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e i chiarimenti forniti dall’Agenzia.

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Il quesito posto dall’istante

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una contribuente, unica proprietaria di un edificio unifamiliare, che nel 2022 ha sostenuto spese congiuntamente al coniuge per interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus.

Nello specifico, la contribuente chiede se sia possibile applicare la ripartizione decennale della detrazione, prevista dal comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, solo a una parte delle spese, ovvero quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, degli infissi e all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Per le restanti spese, destinate all’isolamento termico delle superfici opache, la contribuente intende mantenere la ripartizione in quattro quote annuali come previsto dalla normativa originaria.

Inoltre, poiché le spese non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, la contribuente intende integrare il Modello Redditi persone fisiche per poter fruire correttamente delle detrazioni spettanti.

Leggi anche: Cosa cambia nel Superbonus 2025: restrizioni e rateizzazione in dieci anni

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La soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene di poter applicare il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 solo a una parte delle spese sostenute nel 2022, ripartendo la detrazione in dieci quote annuali per gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, degli infissi e per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Per le restanti spese, destinate all’isolamento termico delle superfici opache, propone di mantenere la ripartizione ordinaria in quattro quote annuali, come stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 119.

Poiché tali spese non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, l’istante prevede di presentare un Modello Redditi persone fisiche integrativo per specificare la detrazione quadriennale delle spese per l’isolamento termico.

Successivamente, intende indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 l’opzione di ripartizione decennale per le restanti spese. Con questa soluzione, l’istante mira a sfruttare la flessibilità introdotta dal comma 8-quinquies per ottimizzare la gestione delle detrazioni in base alle proprie esigenze fiscali.

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Il parere definitivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall’istante, confermando che è possibile optare per la ripartizione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, senza obbligo di applicare tale opzione alla totalità degli interventi.

Questo approccio, in linea con la ratio della norma, consente ai contribuenti di gestire in modo flessibile e personalizzato le detrazioni fiscali.

L’Agenzia ha ribadito che l’opzione per la ripartizione decennale, prevista dal comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Tuttavia, questa possibilità è vincolata a due condizioni principali:

  1. Le spese oggetto della detrazione decennale non devono essere già state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.
  2. L’opzione per la ripartizione decennale è irrevocabile, richiedendo quindi una valutazione attenta da parte del contribuente.

Nel caso in esame, l’istante potrà:

  • Presentare un Modello Redditi persone fisiche integrativo per le spese sostenute nel 2022 e ripartire in quattro rate annuali le spese relative all’intervento di isolamento termico delle superfici opache.
  • Indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 la ripartizione decennale delle detrazioni per gli altri interventi (sostituzione impianto di climatizzazione, infissi e installazione fotovoltaico).

L’Agenzia ha sottolineato che il parere si basa sui dati forniti dall’istante, la cui veridicità e correttezza non sono state oggetto di verifica, riservandosi eventuali controlli successivi. Questa risposta evidenzia l’importanza di una corretta pianificazione fiscale e di una gestione accurata delle dichiarazioni, offrendo un quadro chiaro sulle opportunità fornite dalla normativa vigente.



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TAGS: agenzia delle entrate, detrazione decennale, detrazione fiscale, dieci quote, efficientamento energetico, isolamento termico, legge Rilancio, Modello Redditi, ripartizione spese, Superbonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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