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Condono edilizio: quando l’annullamento è illegittimo senza adeguata motivazione

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Cosa accade quando un atto amministrativo, come il permesso di costruire in sanatoria, viene annullato senza una motivazione adeguata? È legittimo procedere all’annullamento di un condono edilizio senza spiegare chiaramente le ragioni di tale decisione?

Queste domande trovano risposta in una recente sentenza (n° 1976/2022) del Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’importanza cruciale di una corretta motivazione nei provvedimenti amministrativi.

I condoni edilizi, permessi che legalizzano opere preesistenti realizzate in violazione delle norme urbanistiche, richiedono un’attenzione particolare alla giustificazione dell’annullamento, specialmente in un paese ad alta densità legislativa come l’Italia.

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Questa sentenza segna un punto di riferimento fondamentale per la giurisprudenza amministrativa, delineando chiaramente i contorni dell’obbligo di motivazione. Analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa decisione cruciale.

Il caso specifico della sentenza

Il fulcro della controversia si concentra sull’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria concesso nel quadro del terzo condono edilizio, stabilito dalla Legge n. 269 del 2003.

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Il Comune aveva deciso di revocare il permesso in autotutela, affermando che le costruzioni non rispettavano le normative vigenti al momento della loro realizzazione.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale, interpellato dalla proprietà, ha ritenuto l’annullamento illegittimo, sottolineando la mancanza di una motivazione adeguata come richiesto dall’articolo 21 nonies della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).

Questa decisione è stata successivamente oggetto di appello da parte del Comune, che ha messo in discussione il termine “ragionevole” di tre anni per l’annullamento, sostenendo la sua conformità nonostante la recente modifica normativa che prevedeva un termine di diciotto mesi.

La giurisprudenza richiede che ogni annullamento in autotutela di un atto amministrativo, specialmente se emesso prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative recenti, sia supportato da una motivazione dettagliata. Questa deve riflettere l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale che giustifichi l’annullamento, bilanciando questo interesse con quello dei privati destinatari dell’atto.

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La sentenza in esame ha messo in luce come non sia sufficiente invocare un interesse pubblico generico per ritirare un titolo edilizio; è necessario indicare specificamente le ragioni di pubblica utilità o eventuali falsità nelle documentazioni presentate che minino l’affidamento legittimo del privato.

Implicazioni della sentenza e onere della motivazione

L’importanza di una motivazione esauriente e circostanziata viene ulteriormente enfatizzata dalla sentenza quando considera il tempo trascorso tra l’emissione del permesso e l’annullamento.

Secondo la Corte, il breve intervallo di tempo non esime l’Amministrazione dall’obbligo di motivare adeguatamente il proprio provvedimento. Anzi, un lasso di tempo ridotto dovrebbe facilitare l’analisi degli interessi contrapposti e alleggerire l’onere della motivazione, ma non eliminarlo.

La decisione sottolinea che anche nei casi in cui il titolo sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei fatti, la motivazione deve esplicitamente illustrare queste circostanze, rafforzando così la legittimità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

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TAGS: condono, condono edilizio, permesso di costruire, permesso di costruire in sanatoria, sanatoria, sentenza 1976

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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