Installare un ascensore in un edificio storico richiede un equilibrio più complesso di un semplice “sì” o “no”. L’accessibilità resta un obiettivo da perseguire anche negli immobili vincolati, ma la soluzione deve essere scelta attraverso un’istruttoria completa: vanno ascoltati i soggetti che possono subire un pregiudizio, confrontati i progetti alternativi e spiegato perché quello autorizzato è il meno invasivo per il bene culturale.

Lo chiarisce la sentenza n. 1179/2026 del TAR Veneto, pubblicata il 26 maggio 2026. I giudici hanno annullato gli atti che consentivano una piattaforma elevatrice in un palazzo storico, non perché l’ascensore fosse incompatibile in assoluto con il vincolo, ma perché il procedimento non aveva coinvolto correttamente alcuni condomini già noti all’amministrazione e non rendeva verificabile il confronto fra le alternative.

Il caso: due soluzioni per superare le barriere architettoniche

La vicenda riguardava un condominio situato in un edificio sottoposto a tutela culturale. L’assemblea aveva deliberato la realizzazione di un collegamento verticale nella corte interna. Alcuni proprietari avevano votato contro, sostenendo che la posizione prevista, vicina alle aperture della loro unità e ad elementi decorativi storici, potesse arrecare un pregiudizio.

Quei condomini non si erano limitati a contestare la delibera davanti al giudice civile. Avevano scritto ripetutamente alla Soprintendenza, chiesto di partecipare alle attività istruttorie e domandato di essere informati se il condominio avesse presentato un’istanza. Nel frattempo erano emerse più ipotesi progettuali: una piattaforma elevatrice e un diverso ascensore panoramico. La stessa amministrazione aveva poi osservato che, in un bene vincolato, non sarebbe stato ragionevole installare due impianti.

La Soprintendenza aveva autorizzato uno dei progetti ai sensi dell’articolo 21 del Codice dei beni culturali e aveva espresso anche il parere necessario al procedimento paesaggistico. Il Comune aveva quindi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica semplificata. I condomini contrari, però, non erano stati coinvolti in modo coerente nelle fasi decisive, nonostante le richieste già presentate e la conoscenza della loro posizione.

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Perché la partecipazione dei condomini era necessaria

L’articolo 7 della legge 241/1990 impone di comunicare l’avvio del procedimento anche ai soggetti, diversi dai destinatari diretti, che siano individuati o facilmente individuabili e possano ricevere un pregiudizio dal provvedimento. Non basta quindi identificare chi presenta il progetto: in certe situazioni l’amministrazione deve considerare anche i controinteressati già emersi.

Nel caso esaminato, la Soprintendenza conosceva da tempo i proprietari contrari, aveva ricevuto le loro osservazioni e in una fase aveva perfino trasmesso loro una comunicazione sui motivi ostativi. Li aveva però esclusi dal nuovo procedimento avviato su una successiva istanza del condominio. Per il TAR questa discontinuità non era un difetto meramente formale: aveva sottratto all’istruttoria contributi tecnici utili a valutare collocazione, interferenze e alternative.

La regola non significa che ogni condomino debba sempre ricevere una comunicazione personale per qualsiasi lavoro. La pronuncia valorizza circostanze specifiche: la prossimità dell’impianto all’unità interessata, le possibili interferenze con elementi storici, le richieste espresse di partecipazione e l’esistenza di progetti concorrenti. È la concreta riconoscibilità del possibile pregiudizio a rendere necessaria la partecipazione.

Edificio vincolato e accessibilità non sono obiettivi opposti

La legge 13/1989 favorisce il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il vincolo culturale non cancella questo obiettivo. Le linee guida ministeriali del 28 marzo 2008 richiamate dalla sentenza orientano progettisti e amministrazioni verso soluzioni prestazionali, capaci di rendere il bene fruibile riducendo al minimo le trasformazioni.

Dall’altro lato, l’articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 richiede l’autorizzazione della Soprintendenza per opere e lavori sui beni culturali. Il compito dell’ufficio di tutela non è quindi scegliere automaticamente la soluzione più comoda per il richiedente né respingere ogni intervento contemporaneo. Deve verificare in modo tecnico se il progetto preservi materia, struttura, leggibilità e durata del bene.

Il TAR ha sintetizzato il punto in quattro criteri che dovranno guidare il nuovo esame: ampia partecipazione dei portatori di interessi, analisi comparativa delle alternative, ricerca della soluzione meno invasiva e massima fruibilità possibile del bene culturale. Conservazione e accessibilità vanno bilanciate nello stesso procedimento, non trattate come due pratiche separate.

Passaggio Cosa deve essere verificato Errore da evitare
Individuazione degli interessati Richiedente, condominio e soggetti concretamente esposti a un pregiudizio Ignorare chi ha già chiesto di partecipare ed è facilmente individuabile
Confronto progettuale Collocazione, ancoraggi, ingombri, accessibilità e interferenze con gli elementi storici Autorizzare una soluzione senza spiegare perché sia preferibile alle alternative
Tutela culturale Minima invasività, reversibilità quando possibile, conservazione e durabilità Limitarsi a prescrizioni generiche rinviando i dettagli essenziali
Accessibilità Utilità effettiva dell’impianto e fruibilità per il maggior numero di persone Ridurre il progetto al solo interesse di una singola unità senza valutarne l’uso complessivo
Motivazione finale Contributi ricevuti, alternativa scelta e ragioni tecniche della decisione Integrare la motivazione soltanto dopo, nelle difese in giudizio
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La Soprintendenza deve davvero scegliere il progetto migliore?

La sentenza non assegna all’amministrazione il compito di progettare l’ascensore al posto del tecnico. Le impone però di confrontare seriamente le soluzioni presentate quando la scelta incide in modo diverso sul bene tutelato e sui soggetti interessati. Una valutazione comparativa può considerare posizione della cabina, numero e tipo degli ancoraggi, demolizioni necessarie, interferenze con finestre e decorazioni, accessibilità dei piani, uso comune e possibilità di concentrare il collegamento verticale in un unico dispositivo.

Non esiste una regola nazionale secondo cui l’ascensore debba sempre stare nella corte, nel vano scala o all’esterno. La soluzione dipende dal fabbricato. Proprio per questo un’autorizzazione credibile deve mostrare il percorso seguito: quali alternative sono state esaminate, quali elementi storici rischiano di essere toccati e perché le misure progettuali riducono il sacrificio senza rendere inutilizzabile l’impianto.

Il rapporto fra autorizzazione monumentale e paesaggistica

Nel caso concreto il provvedimento della Soprintendenza aveva una doppia funzione: autorizzazione per i lavori sul bene culturale e parere interno al procedimento paesaggistico. Il successivo titolo del Comune si fondava su quel passaggio. Quando il TAR ha rilevato il vizio del procedimento a monte, l’illegittimità si è riflessa anche sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dopo.

È un aspetto operativo importante. In un immobile tutelato possono essere necessari più assensi, ciascuno con oggetto e autorità competente differenti. La SCIA edilizia, la delibera condominiale e l’autorizzazione della Soprintendenza non si sostituiscono a vicenda. Un progetto può essere approvato dall’assemblea ma richiedere ancora il controllo culturale; allo stesso modo, il nulla osta pubblico non decide definitivamente le controversie civilistiche sulla delibera o sui diritti dei singoli.

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Che cosa deve contenere un progetto ben istruito

In un palazzo storico non è sufficiente allegare una tavola con la sagoma dell’impianto. La relazione dovrebbe descrivere il bene e i suoi elementi sensibili, documentare lo stato dei luoghi, indicare fondazioni e ancoraggi, materiali, finiture, manutenzione e possibili effetti nel tempo. Fotoinserimenti e sezioni devono consentire di leggere gli ingombri rispetto a finestre, portici, stucchi, pavimentazioni e strutture esistenti.

Se sono state studiate più collocazioni, il confronto dovrebbe essere esplicito e usare criteri omogenei: accessibilità raggiunta, opere murarie, impatto visivo, perdita di materia storica, interferenze con le proprietà, reversibilità e fruizione condominiale. Anche le osservazioni dei proprietari interessati vanno acquisite e valutate; l’amministrazione può non condividerle, ma deve mostrare di averle comprese.

Per il condominio è utile coordinare fin dall’inizio progettista, amministratore e tecnico specializzato in beni culturali. Una delibera che approva un’idea ancora indeterminata espone il procedimento a continue varianti; al contrario, una proposta già definita senza ascoltare chi subirà le interferenze rischia di spostare il conflitto dentro l’istruttoria amministrativa o davanti al giudice.

Che cosa ha annullato il TAR e che cosa resta da decidere

Il TAR ha annullato l’autorizzazione monumentale e il parere paesaggistico della Soprintendenza del marzo 2025, la conseguente autorizzazione paesaggistica comunale e la nota che impediva di esaminare l’altra proposta. Ha invece dichiarato improcedibili gli ulteriori ricorsi ormai superati dagli atti successivi.

Non ha stabilito quale ascensore debba essere costruito, non ha vietato l’intervento e non ha imposto di accogliere il progetto dei condomini contrari. Le amministrazioni possono esercitare nuovamente i propri poteri. Dovranno però riaprire il confronto, consentire la partecipazione effettiva degli interessati e motivare la scelta sulla base di conservazione, minima invasività e accessibilità.

La conseguenza pratica è chiara: negli edifici storici il miglior progetto non è soltanto quello tecnicamente realizzabile, ma quello che arriva all’autorizzazione attraverso un’istruttoria verificabile. Un ascensore può essere compatibile con il vincolo; ciò che non è compatibile con un corretto procedimento è scegliere senza confrontare soluzioni e interessi già noti.

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Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 1179/2026 del TAR Veneto

TAR-Veneto-sentenza-1179-2026.pdf - 173,9 KB

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