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Dichiarazione di conformità impianto 2022: Cos’è? Quali impianti sono interessati? Quando è obbligatorio? Quanto costa?

Dichiarazione di conformità impianto 2022: Cos’è? Quali impianti sono interessati? Quando è obbligatorio? Quanto costa?Dichiarazione di conformità impianto 2022: Cos’è? Quali impianti sono interessati? Quando è obbligatorio? Quanto costa?
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Quando si parla di Dichiarazione di Conformità, si fa riferimento a una specifica documentazione attestante la sicurezza degli impianti presenti all’interno di un determinato tipo di immobile.

Questo insieme di carte riveste un ruolo di primaria importanza, dal momento che rappresenta una sorta di carta d’identità dell’impianto, specificandone le caratteristiche e documentandone la rispondenza alle normative vigenti al tempo della sua realizzazione.

La conformità può essere redatta per tutti gli impianti, come ad esempio, l’impianto elettrico, termico, idraulico o di condizionamento. Inoltre, questo tipo di attestato è spesso necessario nel momento in cui si ha necessità di affrontare una compravendita, essendo spesso richiesto in sede di rogito per il trasferimento dell’immobile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Andiamo ora a dettagliare meglio la questione, specificando in che cosa consiste la dichiarazione di conformità degli impianti 2022, quando e come farla.

Dichiarazione di conformità impianti 2022: di cosa si tratta?

La Dichiarazione di Conformità degli impianti, nota anche come DiCo, è un documento non solo necessario, ma anche obbligatorio e deve essere rilasciato nel momento in cui viene installato un nuovo impianto. Come già anticipato, l’attestato in questione è rilevante per ogni tipo di impianto installato in un immobile, così come per le civili abitazioni. In particolare, stiamo parlando sia di impianti privati che di impianti condominiali, indipendente dalla destinazione d’uso dell’edificio, quali:

  • impianto elettrico (rientrano in questa categoria anche gli impianti per l’automazione di porte e dei cancelli, nonché gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche);
  • impianto termico;
  • impianto idraulico-sanitari;
  • impianto di riscaldamento (termico e caldaia);
  • impianto di condizionamento/climatizzazione;
  • impianto di ventilazione per i locali;
  • impianto radiotelevisivo, installazione di antenne e impianti elettronici di vario genere;
  • impianto per la cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria);
  • impianto a gas;
  • impianto antincendio;
  • impianto di allarme;
  • impianto di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc.)

Il certificato va redatto e rilasciato da parte di un professionista qualificato, in quanto il tecnico dovrà attestare che l’impianto in oggetto è stato realizzato e installato rispettando tutte le normative vigenti in materia, così come tutte le prescrizioni legislative sull’argomento. Non tutte le imprese sono abilitate per eseguire questo tipo di documento ed è necessario rivolgersi esclusivamente alle aziende/professionisti che hanno ottenuto una specifica abilitazione, avendone fatto richiesta, oltre al fatto che dovranno necessariamente essere iscritte al registro delle imprese.

Il responsabile, infatti, deve essere in possesso di specifici requisiti professionali, così come stabilito dall’art 4 del Decreto Ministeriale 37/2008.

La DiCo è necessaria anche nell’ipotesi in cui si debba realizzare un intervento di manutenzione straordinaria su un impianto già presente o per il suo ampliamento, facendo riferimento, ovviamente, solo alla parte di impianto oggetto della modifica. Non è, invece, obbligatorio dotarsi di tale dichiarazione quando si effettua la sola manutenzione ordinaria.

La conformità non viene, quindi, richiesta esclusivamente per impianti di nuova realizzazione, in quanto è possibile ottenerlo anche su impianti già esistenti. In questo caso, però, si parla di Certificato o Dichiarazione di Rispondenza, da redigere a cura di uno dei soggetti previsti dall’art. 7 comma 6 del DM 37/08.

Non tutti gli impianti, però, sono certificabili e questo può succedere se il tecnico dovesse riscontrare eventuali difformità di una certa importanza, tali da non poter proseguire con la dichiarazione. Questo è il caso di impianti molto vecchi, che spesso vanno aggiornati tramite l’esecuzione di opere specifiche per il raggiungimento di determinate condizioni di sicurezza, in quanto altrimenti sarebbero privi dei requisiti fondamentali previsti dall’attuale normativa.

Normativa tecnica di riferimento in materia di sicurezza di impianti

La Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte viene istituita, per la prima volta, con la Legge n. 46 del 1990, la quale è stata poi aggiornata e sostituita con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.
La legge italiana introduce la l’obbligo di dotarsi della Certificazione di Conformità per evitare, come troppo spesso accadeva, che gli impianti venissero realizzati abusivamente da parte di tecnici improvvisati, privi di specifiche competenze e qualifiche. Ora, l’installatore è obbligato a rilasciare la DiCo qualora realizzi un impianto tra quelli elencati all’art. 1 comma 2 del d.m. sopra citato.

La normativa in questione, tutt’oggi vigente, ha infatti il compito e l’intento di regolamentare la sicurezza degli impianti, grazie al riferimento a un unico strumento legislativo. Ciò significa poter avere la comodità di rivolgersi a un provvedimento chiaro e immediato, tutelando così l’incolumità pubblica, con la garanzia che un determinato impianto possa essere stato dichiarato sicuro, in quando in regola con tutte le caratteristiche stabilite all’interno del decreto.

Ciò, inoltre, dovrebbe evitare che eventuali incidenti possano accadere, ovviamente senza dimenticarsi di provvedere a una costante e attenta manutenzione dell’impianto nel corso del tempo. Un impianto privo di certificazione, infatti, è un impianto non a norma e, di conseguenza, potrebbe non essere sicuro.

Oltre ai contenuti di tipo normativo, in allegato al D. M. 37/08 è presente anche un modello da seguire per redigere la Dichiarazione di Conformità. Questo modello è stato successivamente modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010, che fa riferimento alla Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, come testualmente riportato.

Questo testo dovrà contenere alcuni dati tecnici obbligatori, secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro. I dettagli in questione riguardano la specifica del tipo di impianto installato e la sua esatta ubicazione, i materiali impiagati e la rispondenza alla normativa in vigore, specificando anche i riferimenti del tecnico installatore/del responsabile dell’impresa, così come quelli del committente e/o del proprietario dell’unità immobiliare.

La DiCo deve, inoltre, contenere alcuni allegati fondamentali, senza i quali la dichiarazione sarà priva di validità e verrà considerata nulla e inefficace. I documenti di cui stiamo parlando sono:

  • il progetto dell’impianto (obbligatorio solo per alcuni immobili, in base ad alcune specifiche di dimensione) e redatto esclusivamente da un soggetto professionista iscritto all’Albo nei casi stabiliti dall’Art. 5 del DM 27/08 o dall’installatore che, in tal caso, potrà fornire anche il solo schema planimetrico dell’impianto insieme a una relazione descrittiva;
  • relazione tipologica dei materiali utilizzati per la costruzione dell’impianto (elenco dei materiali impiegati);
  • eventuali riferimenti a precedenti dichiarazioni di conformità;
  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa oppure copia del certificato di riconoscimento dei requisiti del professionista.

Due copie della DiCo devono essere firmate per ricevuta dal committente e dall’utilizzatore finale dell’impianto, mentre una copia ulteriore dovrà essere presentata dal tecnico presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del comune in cui si trova l’impianto in oggetto.

La Dichiarazione di Rispondenza, al contrario, non prevede l’utilizzo di un modello standard e condiviso, ma l’installatore dovrà comunque premurarsi di rilasciare una relazione tecnica dettagliata che provi l’esecuzione dell’impianto a regola d’arte.

Nell’ipotesi in cui l’azienda installatrice non rilasci il Certificato di Conformità dell’impianto, rischia di incorrere in sanzioni che prevedono un’ammenda che va dai 1.000 ai 10.000 euro.

Requisiti dell’impresa per il rilascio della Dichiarazione di Conformità

Le caratteristiche richieste alle imprese per poter rilasciare il Certificato di Conformità sono di diversa natura e non si limitano, come già detto, alle competenze acquisite in materia di sicurezza.
Oltre all’iscrizione al registro delle imprese oppure, per i tecnici professionisti, all’albo degli artigiani, è importante assicurarsi che siano soggetti aventi tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa di riferimento.

Tali requisiti sono dettagliati all’art. 4 del dm 37/08 e riguardano diversi aspetti, tra cui essere in possesso di un diploma di laurea di tipo tecnico e di una qualifica rilasciata dopo aver concluso la scuola secondaria del secondo ciclo, con relativa specializzazione nel settore specificato all’art. 1. A ciò si aggiunge l’aver effettuato un tirocinio di almeno due anni, che diventano quattro se si possiede altro tipo di attestato, presso una ditta autorizzata e qualificata nel redigere DiCo.

Il committente ha il diritto di richiedere l’attestato di riconoscimento di tali requisiti prima che venga sottoscritto il contratto di appalto o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. Ciò è una tutela che, da un lato, permette di essere certi del tipo di professionista incaricato e, dall’altro, di non incorrere in possibili sanzioni pecuniarie.

Il tutto è meglio approfondito all’art. 3 del Decreto Ministeriale 37/08, a cui si rimanda per informazioni ulteriori.

Quanto costa ottenere la Dichiarazione di Conformità degli impianti?

In genere, il costo della DiCo viene incluso nel computo finale, all’interno del prezzo complessivo che tiene conto anche di tutte le lavorazioni effettuate e dei materiali impiegati. È comunque possibile richiedere all’impresa di specificarne l’importo, così da poter effettuare un bilancio del preventivo ottenuto in modo più puntuale e preciso, avendo un’idea più chiara dell’effettivo esborso dovuto per le sole opere, ad esempio.

In ogni caso, il costo varia a seconda dell’impianto da certificare, per cui si stima che l’impianto elettrico costi mediamente tra i 400 e i 600 euro, mentre quello termico di riscaldamento sia di circa 300-400 euro. L’impianto di condizionamento è, solitamente, più economico (dai 250 ai 400 euro), mentre il medesimo documento redatto per l’impianto di evacuazione fumi può costare fino a 700 euro.

Ovviamente, questi sono solo dei prezzi indicativi e potrebbero salire in base alla complessità dell’impianto in questione, dovendo, ad esempio, richiedere la firma di un ingegnere. In questo caso, si parla di impianti più potenti, che difficilmente vengono installati in abitazioni private.

Nel caso in cui, invece, si parli di un impianto già esistente, i prezzi sono solitamente più contenuti.

La Dichiarazione di Conformità ha una scadenza?

La DiCo, così come il Certificato di Rispondenza, non ha un termine temporale e si può considerare perfettamente valido fino a quando non verranno eseguiti interventi sull’impianto.
Se, invece, ci fosse la necessità di mettere in opera lavori di tipo importante, così come opere di straordinaria manutenzione, allora sarà obbligatorio redigere un nuovo documento, pena la nullità della conformità.

Per concludere, il tema della conformità degli impianti è di primaria importanza e non va mai sottovalutato. Il consiglio è quello di affidarsi esclusivamente a tecnici altamente qualificati e aggiornati, così da poter contare sempre su un impianto sicuro.

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TAGS: attestato di riconoscimento, certificato, Dichiarazione di Conformità, Dichiarazione di Conformità degli impianti, dico, documentazione, impianto, impianto elettrico, impianto gas, impianto termico, riscaldamento

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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