Il Bonus Condizionatori 2026 non è un incentivo autonomo: l’acquisto e l’installazione di un climatizzatore possono rientrare nel Bonus Casa, nell’Ecobonus, nel Bonus Mobili oppure, in alternativa, nel Conto Termico 3.0. La scelta dipende dal tipo di apparecchio, dalla presenza di un impianto di riscaldamento esistente e dall’intervento realmente eseguito.

Nel 2026 la detrazione è generalmente del 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per l’abitazione principale; negli altri casi ammessi è del 36%. Un climatizzatore a pompa di calore può essere agevolato con il Bonus Casa anche senza una ristrutturazione più ampia, purché l’intervento produca un risparmio energetico documentato.

Aggiornato al 19 luglio 2026. La guida considera la Legge di Bilancio 2026, l’aggiornamento del portale ENEA del 25 giugno 2026 e l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0.

Bonus Condizionatori 2026: aliquote e limiti

Agevolazione Aliquota o incentivo Quando si usa Limite principale
Bonus Casa 50% abitazione principale; 36% negli altri casi Installazione o sostituzione di una pompa di calore con risparmio energetico documentato, anche senza altre opere 96.000 euro per unità, condivisi con gli altri lavori agevolati
Ecobonus 50% abitazione principale; 36% negli altri casi Sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con pompa di calore ad alta efficienza 30.000 euro di detrazione massima
Bonus Mobili 50% Acquisto di un apparecchio per il condizionamento destinato a un immobile oggetto di recupero edilizio 5.000 euro di spesa complessiva nel 2026
Conto Termico 3.0 Contributo calcolato dal GSE Sostituzione di un impianto invernale esistente e funzionante con una pompa di calore ammessa Dipende da tecnologia, potenza e prestazioni

Bonus Casa ed Ecobonus restituiscono la detrazione in dieci quote annuali. Il Conto Termico è invece un contributo erogato dal GSE e segue regole proprie. Non si possono applicare due incentivi statali alla stessa spesa.

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Bonus condizionatori senza ristrutturazione: quando spetta

La domanda più frequente è se sia possibile detrarre un condizionatore senza aprire una CILA e senza ristrutturare casa. La risposta è sì, ma non per qualunque acquisto.

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR ammette gli interventi finalizzati al risparmio energetico anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Una nuova installazione fissa a pompa di calore può quindi rientrare nel Bonus Casa 2026 se:

  • l’apparecchio produce anche calore e non svolge soltanto la funzione di raffrescamento;
  • l’intervento riguarda un immobile residenziale esistente;
  • il risparmio energetico è attestato dalla scheda tecnica, dalla dichiarazione del produttore o dalla documentazione dell’installatore;
  • fattura, pagamento e comunicazione ENEA sono gestiti correttamente.

Questo percorso non va confuso con l’Ecobonus. Per l’Ecobonus deve esistere un impianto di climatizzazione invernale e la pompa di calore deve sostituirlo integralmente o parzialmente. La prima installazione in un edificio privo di impianto di riscaldamento non accede all’Ecobonus.

Nuova installazione o sostituzione: quale bonus scegliere

  • Nuovo split fisso a pompa di calore: può rientrare nel Bonus Casa se produce un risparmio energetico documentato.
  • Sostituzione di vecchi split o dell’impianto di riscaldamento: si può valutare Bonus Casa, Ecobonus o Conto Termico 3.0, confrontando requisiti e convenienza.
  • Condizionatore acquistato durante una ristrutturazione: può seguire il Bonus Casa oppure, se ricorrono i presupposti, il Bonus Mobili.
  • Condizionatore portatile: normalmente non accede a Bonus Casa o Ecobonus; può rientrare nel Bonus Mobili se esiste un intervento edilizio che dà diritto all’agevolazione.
  • Apparecchio solo freddo: non soddisfa il requisito del risparmio energetico legato alla climatizzazione invernale.

La stessa fattura non può essere detratta due volte. Prima del pagamento è opportuno scegliere il percorso e chiedere al fornitore una descrizione coerente dell’intervento.

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Bonus Casa: 50% o 36% nel 2026

Per le spese sostenute nel 2026 il Bonus Casa riconosce:

  • il 50% al proprietario, nudo proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione che interviene sull’unità adibita ad abitazione principale;
  • il 36% negli altri casi ammessi, comprese normalmente seconde case, inquilini, comodatari e familiari conviventi che sostengono la spesa.

“Abitazione principale” non significa automaticamente “prima casa” acquistata con agevolazioni notarili. Conta l’uso effettivo dell’immobile e, per il 50%, la titolarità della proprietà o di un diritto reale.

Il limite di 96.000 euro è riferito all’unità immobiliare e alle pertinenze e viene condiviso con gli altri interventi di recupero edilizio. Una spesa di 3.000 euro genera una detrazione di 1.500 euro al 50%, oppure di 1.080 euro al 36%, da ripartire in dieci anni.

Ecobonus per pompe di calore

L’Ecobonus 2026 riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore ad alta efficienza, anche geotermiche, e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per il 2026 le aliquote seguono la distinzione del 50% per l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale e del 36% negli altri casi. Il limite specifico è di 30.000 euro di detrazione, non di spesa.

Il prodotto deve rispettare i requisiti tecnici vigenti al momento dell’inizio dei lavori. Non è corretto affermare che serva sempre un nuovo APE: per la sostituzione di una pompa di calore la documentazione richiesta dipende dalle caratteristiche e dalla potenza dell’impianto. Sono invece necessari la scheda tecnica, la documentazione prevista dal decreto requisiti e la trasmissione ENEA.

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Bonus Mobili 2026 e apparecchi per il condizionamento

Gli apparecchi per il condizionamento rientrano tra i grandi elettrodomestici ammessi al Bonus Mobili. Nel 2026 la detrazione è del 50% su una spesa complessiva massima di 5.000 euro per unità immobiliare, comprensiva degli altri mobili ed elettrodomestici acquistati.

Per utilizzarlo occorre beneficiare della detrazione per un intervento di recupero edilizio iniziato non prima del 1° gennaio 2025. L’acquisto deve essere successivo alla data di avvio dei lavori, mentre non è necessario che le spese edilizie siano pagate prima dell’elettrodomestico.

Per il Bonus Mobili sono ammessi carta di debito, carta di credito o bonifico ordinario. Non serve il bonifico parlante; non sono ammessi contanti e assegni. Il contribuente che sostiene la spesa per l’elettrodomestico deve essere lo stesso che beneficia della detrazione per i lavori.

Conto Termico 3.0 come alternativa

Dal 25 dicembre 2025 è operativo il Conto Termico 3.0. Per le pompe di calore può essere più interessante di una detrazione decennale perché prevede un contributo erogato dal GSE.

Occorre però sostituire un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data prevista dal decreto. La domanda in accesso diretto va normalmente presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Per persone fisiche e condomìni il contributo non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese.

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Quali condizionatori sono agevolabili

La tipologia più facilmente inquadrabile è il climatizzatore fisso reversibile, cioè capace di raffrescare e riscaldare tramite pompa di calore. Possono rientrare, in base all’agevolazione scelta:

  • split e multisplit aria-aria a pompa di calore;
  • pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua o geotermiche;
  • sistemi centralizzati e apparecchi destinati alle parti comuni condominiali;
  • scaldacqua a pompa di calore, con requisiti e limiti propri.

La sola etichetta energetica non dimostra automaticamente il diritto alla detrazione. Contano la funzione dell’apparecchio, l’intervento eseguito, l’impianto preesistente e la documentazione tecnica.

Spese comprese nella detrazione

Quando collegate a un intervento agevolabile possono essere comprese:

  • fornitura del climatizzatore e degli accessori necessari;
  • posa, collegamenti elettrici e frigoriferi;
  • smontaggio e smaltimento del vecchio impianto;
  • opere murarie e ripristini strettamente funzionali;
  • prestazioni professionali e pratiche tecniche necessarie;
  • IVA rimasta a carico del contribuente.

Canoni di manutenzione, estensioni di garanzia non collegate e servizi successivi all’installazione non diventano detraibili soltanto perché acquistati insieme all’apparecchio.

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Bonifico parlante: come pagare

Per Bonus Casa ed Ecobonus le persone fisiche devono utilizzare un bonifico parlante bancario o postale contenente:

  • causale con il riferimento alla norma agevolativa;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • partita IVA o codice fiscale del fornitore o installatore;
  • numero e data della fattura, quando richiesti dal modello bancario.

La banca applica al beneficiario la ritenuta prevista dalla legge. In caso di finanziamento, la società finanziaria deve pagare il fornitore con le modalità richieste e il contribuente deve conservare la ricevuta. Un errore non comporta sempre la perdita definitiva del beneficio, ma va corretto secondo i chiarimenti dell’Agenzia: la guida dedicata spiega cosa fare in caso di bonifico errato per il climatizzatore.

Comunicazione ENEA 2026

La comunicazione all’ENEA è obbligatoria per l’Ecobonus e va trasmessa anche per gli interventi Bonus Casa che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili, come l’installazione di una pompa di calore.

La scheda descrittiva va inviata attraverso il portale Bonus Fiscali entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il portale 2026 è stato aggiornato il 25 giugno alle disposizioni del decreto legislativo 5/2026 e del decreto ministeriale 26 ottobre 2025. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno, il termine decorre dal 25 giugno 2026; negli altri casi si calcola dalla data dichiarata di fine lavori secondo l’avviso ENEA.

Vanno conservati il codice CPID della pratica, la scheda trasmessa e gli allegati tecnici. L’APE non è automaticamente necessario in ogni sostituzione di split: occorre verificare la documentazione prevista per la specifica agevolazione e potenza.

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Permessi, condominio e installatore certificato

Molte installazioni rientrano nell’edilizia libera, ma questo non elimina eventuali vincoli paesaggistici, regole comunali o limiti relativi alla facciata. In condominio vanno rispettati decoro architettonico, parti comuni, distanze e regolamento: l’approfondimento dedicato spiega le cautele per installare il condizionatore in condominio.

I collegamenti al circuito frigorifero devono essere eseguiti da un’impresa e da personale in possesso delle certificazioni previste dalla disciplina F-gas. Quando applicabile, l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del decreto ministeriale 37/2008.

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Sconto in fattura, cessione e limiti di reddito

Per i nuovi interventi del 2026 Bonus Casa ed Ecobonus vengono normalmente utilizzati in dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione del credito non sono disponibili in via generale, salvo limitate deroghe transitorie riferite a interventi con requisiti e date precedenti.

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica inoltre il limite generale agli oneri detraibili previsto dall’articolo 16-ter del TUIR. Il limite di 96.000 euro o quello specifico dell’Ecobonus non garantiscono quindi, da soli, che l’intera detrazione sia utilizzabile.

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Esempi di calcolo

Abitazione principale del proprietario

Spesa agevolabile con Bonus Casa: 2.400 euro. Detrazione al 50%: 1.200 euro, pari a 120 euro l’anno per dieci anni.

Seconda casa

Spesa agevolabile: 2.400 euro. Detrazione al 36%: 864 euro, pari a 86,40 euro l’anno per dieci anni.

Acquisto con Bonus Mobili

Condizionatore e montaggio: 2.000 euro, acquistati dopo l’avvio di lavori ammessi. Detrazione al 50%: 1.000 euro, entro il plafond complessivo di 5.000 euro.

Documenti da conservare

  • fattura dettagliata di fornitura e installazione;
  • ricevuta del bonifico parlante o del pagamento ammesso;
  • scheda tecnica ed etichetta energetica;
  • dichiarazione del produttore o dell’installatore sul risparmio energetico;
  • dichiarazione di conformità e documenti F-gas, quando dovuti;
  • ricevuta e scheda ENEA con codice CPID;
  • titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva per i lavori in edilizia libera;
  • consenso del proprietario per inquilini o comodatari;
  • eventuale delibera e certificazione dell’amministratore per lavori condominiali.
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Domande frequenti sul Bonus Condizionatori 2026

Si può ottenere senza ristrutturazione?

Sì. Una pompa di calore fissa che produce un risparmio energetico documentato può rientrare nel Bonus Casa anche senza altre opere edilizie. L’Ecobonus richiede invece la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.

Una nuova installazione è detraibile?

Può esserlo con il Bonus Casa, se l’apparecchio a pompa di calore e la documentazione dimostrano il risparmio energetico. Non è ammessa come nuova installazione nell’Ecobonus quando l’edificio era privo di impianto invernale.

Il bonus è sempre del 50%?

No. Nel Bonus Casa e nell’Ecobonus il 50% spetta nel 2026 al proprietario o titolare di diritto reale per l’abitazione principale. Negli altri casi ammessi l’aliquota è normalmente del 36%. Il Bonus Mobili segue regole diverse ed è al 50%.

Serve la comunicazione ENEA?

Sì per l’Ecobonus e per gli interventi Bonus Casa che comportano risparmio energetico, compresa normalmente la pompa di calore. Il termine ordinario è di 90 giorni dalla fine dei lavori.

Serve sempre l’APE?

No. Non è corretto considerarlo obbligatorio per ogni split o pompa di calore. La documentazione varia in base all’agevolazione, alla potenza e alle caratteristiche dell’intervento.

Posso pagare con carta?

Per Bonus Casa ed Ecobonus va usato il bonifico parlante. Carta di debito o credito è ammessa nel Bonus Mobili, che consente anche il bonifico ordinario.

Il condizionatore portatile è detraibile?

Non rientra normalmente nel Bonus Casa o nell’Ecobonus perché non costituisce un impianto fisso a pompa di calore. Può essere valutato come grande elettrodomestico nel Bonus Mobili, se esiste il necessario intervento di recupero edilizio.

Serve la CILA?

Non sempre. Molte installazioni sono in edilizia libera, ma vincoli, opere accessorie, facciata e regole locali possono richiedere verifiche o autorizzazioni.

Il bonus vale anche per la seconda casa?

Sì, se ricorrono i requisiti dell’agevolazione scelta. Per Bonus Casa ed Ecobonus l’aliquota 2026 è normalmente del 36%.

Fonti ufficiali