Le zone climatiche italiane dividono i Comuni nelle fasce A, B, C, D, E ed F in base ai gradi-giorno. Servono soprattutto a stabilire il periodo e la durata giornaliera consentiti per il riscaldamento e incidono sui calcoli energetici degli edifici. La zona A comprende le località dal clima invernale più mite; la F quelle con più di 3.000 gradi-giorno, per le quali non esistono limiti ordinari di periodo e orario.

La classificazione non segue Regioni o province. Due Comuni della stessa provincia possono appartenere a zone diverse per altitudine, distanza dal mare ed esposizione. Anche porzioni più alte dello stesso territorio comunale possono ricevere una classificazione differente con un provvedimento specifico. Per conoscere la regola applicabile a un immobile bisogna quindi verificare il Comune esatto e le eventuali ordinanze locali, non limitarsi a una mappa generica.

Nel 2026 il calendario ordinario è quello del D.P.R. 74/2013: da 6 ore al giorno tra il 1° dicembre e il 15 marzo in zona A fino a 14 ore tra il 15 ottobre e il 15 aprile in zona E; in zona F non ci sono limitazioni. I sindaci possono ampliare o ridurre periodi, orari e temperatura massima per comprovate esigenze. Le riduzioni straordinarie adottate durante precedenti emergenze energetiche non diventano automaticamente la regola degli anni successivi.

Che cosa sono le zone climatiche A-F

Il D.P.R. 412/1993 suddivide l’intero territorio nazionale in sei zone climatiche indipendentemente dalla posizione geografica. Il criterio è il numero dei gradi-giorno (GG) attribuito alla località. Più alto è il valore, più severo è convenzionalmente il clima invernale e più ampia è la finestra ordinaria concessa per il funzionamento degli impianti.

Le lettere non esprimono la qualità energetica della casa e non sono una graduatoria di efficienza. Un edificio in zona F può essere ben isolato e consumare poco; uno in zona B può disperdere molto. La zona descrive il clima convenzionale della località, mentre il consumo dipende anche da involucro, impianto, superficie, uso, manutenzione e temperatura scelta dagli occupanti.

Non bisogna confondere queste fasce con le zone territoriali omogenee A-F del D.M. 1444/1968. Queste ultime sono categorie urbanistiche — centri storici, aree consolidate, espansioni, attività produttive, aree agricole e servizi — e hanno una funzione completamente diversa.

Che cosa sono i gradi-giorno

Il D.P.R. 412/1993 definisce i gradi-giorno come la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive tra la temperatura interna convenzionale di 20 °C e la temperatura media esterna giornaliera.

La formula semplificata è:

GG = somma di (20 °C − temperatura media esterna giornaliera), considerando soltanto i risultati positivi

Se, in un esempio puramente didattico, la temperatura media esterna è 8 °C, quel giorno contribuisce per 12 gradi-giorno. Se il giorno successivo la media è 15 °C, aggiunge 5 GG. Una media esterna superiore a 20 °C non produce un contributo negativo. Il valore ufficiale del Comune non si ottiene però sommando pochi giorni delle bollette: è un dato convenzionale riportato dalla normativa e dai provvedimenti che la aggiornano.

I gradi-giorno sono un indicatore di severità climatica invernale, non una previsione esatta dei kWh che consumerà l’edificio. Non includono direttamente isolamento, sole, vento, umidità, temperatura realmente impostata o efficienza del generatore. Nella diagnosi e nel monitoraggio possono essere usati per normalizzare i consumi di stagioni più o meno fredde, adottando però una base meteo coerente e dichiarata.

Tabella delle zone climatiche e accensione del riscaldamento

Il calendario seguente deriva dall’articolo 4 del D.P.R. 74/2013. Le ore sono un limite massimo giornaliero e possono essere articolate in due o più fasce. Fuori dalla zona F l’attivazione ordinaria deve essere compresa tra le 5 e le 23, salvo le deroghe previste per particolari impianti ed edifici.

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Zona Gradi-giorno del Comune Periodo ordinario Ore massime giornaliere
A Non superiori a 600 1° dicembre – 15 marzo 6 ore
B Oltre 600 e fino a 900 1° dicembre – 31 marzo 8 ore
C Oltre 900 e fino a 1.400 15 novembre – 31 marzo 10 ore
D Oltre 1.400 e fino a 2.100 1° novembre – 15 aprile 12 ore
E Oltre 2.100 e fino a 3.000 15 ottobre – 15 aprile 14 ore
F Oltre 3.000 Nessuna limitazione ordinaria Nessuna limitazione ordinaria

“Consentito” non significa “obbligatorio”. L’impianto può restare spento o funzionare per meno ore se il comfort è raggiunto. Il responsabile deve comunque evitare sprechi e rispettare temperatura, manutenzione, sicurezza e disposizioni regionali o comunali.

Esempi di Comuni nelle sei fasce

Gli esempi aiutano a capire perché non si deve ragionare per latitudine o per provincia. Nell’Allegato A e nelle elaborazioni ENEA compaiono in zona A località dal clima particolarmente mite come Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle; Palermo e Reggio Calabria sono esempi di zona B; Napoli, Bari e Imperia di zona C; Roma, Firenze e Ancona di zona D; Milano, Torino, Venezia e L’Aquila di zona E; Cortina d’Ampezzo e Abetone di zona F.

Questi nomi non formano un elenco sostitutivo della norma. I confini amministrativi cambiano e la quota può produrre differenze notevoli: nella stessa provincia possono convivere costa, pianura e montagna. Anche il capoluogo non determina la classe degli altri Comuni. Prima di usare una zona per un progetto o una pratica energetica, il professionista deve controllare il dato ufficiale riferito al luogo dell’intervento.

La fascia non rappresenta neppure una fotografia meteorologica dell’anno in corso. Un inverno eccezionalmente caldo non trasferisce temporaneamente il Comune in una zona più mite; può semmai motivare una diversa gestione o un’ordinanza. Allo stesso modo, una settimana di freddo intenso non cambia i gradi-giorno convenzionali.

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Come trovare la zona climatica del proprio Comune

L’Allegato A al D.P.R. 412/1993 riporta, per ciascun Comune, altitudine della casa comunale, gradi-giorno e zona. Nel tempo sono però nati nuovi Comuni, fusioni e variazioni territoriali. La verifica più affidabile segue questo ordine:

  1. cercare zona e gradi-giorno nel sito istituzionale del Comune o nel regolamento relativo agli impianti termici;
  2. consultare il catasto impianti o il portale energia della Regione o Provincia autonoma;
  3. controllare l’Allegato A e i successivi provvedimenti di aggiornamento;
  4. verificare l’ordinanza comunale della stagione in corso, che può modificare calendario e orari;
  5. per immobili in frazioni alte o territori molto estesi, chiedere se esiste una diversa classificazione della porzione comunale.

Se un Comune non è indicato nell’Allegato A, il sindaco attribuisce i gradi-giorno prendendo come riferimento il Comune più vicino in linea d’aria sullo stesso versante e applicando la rettifica di quota prevista dall’articolo 2. Un Comune con porzioni edificate a quota superiore rispetto alla casa comunale può attribuire a quelle sole aree una zona diversa, seguendo la procedura stabilita dalla norma.

Per questo sono fuorvianti gli elenchi che assegnano un’unica zona a tutta una provincia. Si possono usare esempi di città per capire il sistema, ma il dato dell’immobile va sempre ricondotto al proprio Comune e, quando pertinente, alla specifica frazione.

Accensione prima o dopo il periodo ordinario

Al di fuori delle date indicate, l’impianto può essere attivato in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella ordinaria. In zona D, per esempio, il limite ordinario è 12 ore e quello fuori periodo è quindi 6 ore, finché non intervenga una disposizione diversa.

Il sindaco, con ordinanza motivata da comprovate esigenze, può ampliare o ridurre il periodo annuale e la durata giornaliera, oltre a ridurre la temperatura massima consentita. L’ordinanza deve essere comunicata immediatamente alla popolazione. Prima di accendere in anticipo un impianto centralizzato, l’amministratore deve quindi controllare sia la regola nazionale sia l’eventuale provvedimento locale.

Le ordinanze sono stagionali e territoriali. Un anticipo disposto per freddo eccezionale in un determinato anno non vale automaticamente per l’anno successivo; una decisione di Milano non disciplina un Comune vicino. Anche le misure nazionali straordinarie adottate durante l’emergenza energetica 2022-2023 non sostituiscono stabilmente il calendario ordinario del D.P.R. 74/2013.

Impianto autonomo e centralizzato: le regole non sono identiche

Le date annuali riguardano l’esercizio degli impianti termici, ma il D.P.R. 74/2013 prevede eccezioni alla sola durata giornaliera. Un impianto autonomo residenziale con programmatore giornaliero capace di regolare la temperatura almeno su due livelli e di spegnere il generatore secondo le necessità dell’utente non è soggetto al limite quotidiano delle ore. Questo non equivale a poter ignorare temperatura massima, periodo annuale e manutenzione.

La deroga alla durata giornaliera riguarda anche:

  • sistemi radianti incassati nell’opera muraria;
  • impianti condominiali con gruppo termoregolatore pilotato da sonda esterna e programmatore su almeno due livelli, purché fuori dalle ore ordinarie l’ambiente sia mantenuto a 16 °C più 2 °C di tolleranza;
  • impianti al servizio di più unità con contabilizzazione del calore e termoregolazione programmabile in ogni unità;
  • alcuni impianti a cogenerazione, servizi senza interruzione e contratti di servizio energia nelle condizioni definite dalla norma.

La frase “con il termostato autonomo posso accendere sempre” è quindi troppo generica. Bisogna verificare caratteristiche del programmatore e tipo di impianto, distinguere il limite giornaliero dal periodo annuale e controllare eventuali regole locali.

Edifici esclusi dai limiti di periodo e orario

I limiti di periodo, ore e fascia 5-23 non si applicano ad alcune destinazioni con esigenze particolari: ospedali, cliniche e case di cura assimilabili; strutture per ricovero o cura di minori e anziani; strutture protette; rappresentanze diplomatiche non collocate in condomìni; scuole materne e asili nido; piscine e saune; attività industriali o artigianali quando esigenze tecnologiche o produttive lo richiedono.

L’eccezione dipende dalla destinazione e dalle condizioni indicate, non dalla semplice preferenza dell’utente. Uffici o negozi aperti senza interruzione possono beneficiare di una deroga alla durata giornaliera limitatamente alle parti effettivamente destinate a quel servizio. Per strutture miste il responsabile deve documentare quali ambienti rientrano nel caso.

La produzione di acqua calda sanitaria non va confusa con il riscaldamento degli ambienti. Un impianto può dover mantenere attivo il circuito necessario all’acqua calda anche fuori dalle ore di climatizzazione; questo non autorizza a riscaldare continuamente i locali.

Qual è la temperatura massima nel 2026

Durante il funzionamento invernale, l’articolo 3 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che la media ponderata delle temperature dell’aria misurate negli ambienti riscaldati di ciascuna unità non superi:

  • 18 °C più 2 °C di tolleranza per edifici industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20 °C più 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il limite ordinario per un’abitazione non è quindi 19 °C più tolleranza: quel valore è stato utilizzato da misure emergenziali temporanee e continua a comparire in molte guide non aggiornate. Il sindaco può comunque stabilire una riduzione della temperatura massima con ordinanza motivata.

Per la climatizzazione estiva, la media ponderata non deve essere inferiore a 26 °C meno 2 °C di tolleranza. Le zone A-F basate sui gradi-giorno sono una classificazione invernale e non creano un calendario nazionale A-F per l’accensione dei condizionatori.

Che cosa deve esporre il condominio

Presso ogni impianto termico che serve più unità residenziali o assimilate, proprietario o amministratore devono esporre una tabella con:

  • periodo annuale di esercizio e orario giornaliero scelto;
  • generalità e recapito del responsabile dell’impianto;
  • codice assegnato dal catasto regionale o provinciale degli impianti termici.

L’assemblea può organizzare gli orari nei limiti applicabili, ma non può deliberare una violazione delle norme o impedire le deroghe dovute a situazioni protette. Con contabilizzazione e termoregolazione individuale cambiano le modalità di uso, non gli obblighi di controllo, manutenzione e sicurezza dell’impianto comune.

Il responsabile dell’impianto è normalmente il proprietario per l’autonomo e l’amministratore per il centralizzato, salvo nomina di un terzo responsabile nei casi consentiti. La distribuzione delle responsabilità deve risultare dal libretto e dal catasto territoriale.

Come la zona climatica incide sul progetto energetico

La zona non serve soltanto a decidere quando accendere. Entra nel quadro dei requisiti energetici e aiuta a determinare la severità invernale con cui confrontare l’edificio. Nei calcoli professionali si usano però anche dati climatici della località, temperatura esterna di progetto, irradianza, orientamento, ombreggiamento, ventilazione e caratteristiche d’uso.

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Ambito Come interviene la zona climatica Che cosa non determina da sola
Progetto Legge 10 Concorre ai dati climatici e ai limiti da verificare Soluzione costruttiva e conformità complessiva
Trasmittanza I valori limite di pareti, coperture, pavimenti e serramenti variano per zona e intervento Lo spessore dell’isolante, che dipende dall’intera stratigrafia
APE La località climatica entra nel calcolo convenzionale della prestazione La classe, che dipende dall’edificio-impianto
Dimensionamento Indica la severità stagionale generale Carico di punta stanza per stanza e potenza del generatore
Incentivi Può modificare soglie tecniche e spese massime ammissibili Diritto automatico alla detrazione o al contributo
Consumi Permette confronti normalizzati attraverso i gradi-giorno La bolletta reale, influenzata da uso, prezzi ed efficienza

Il D.M. 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, ha aggiornato il decreto sui requisiti minimi degli edifici. I suoi allegati differenziano per zona climatica diversi valori limite, tra cui trasmittanze e verifiche riferite alla specifica tipologia di intervento. Non esiste perciò un unico “valore U di legge” valido per ogni parete: bisogna identificare zona, elemento, nuova costruzione o ristrutturazione, livello dell’intervento e normativa regionale.

Requisiti nazionali e regole regionali

I limiti nazionali sono il livello di riferimento, ma Regioni e Province autonome possono adottare disposizioni proprie nell’ambito delle competenze attribuite. La relazione tecnica deve perciò indicare il quadro applicato e non può basarsi soltanto su una tabella trovata online. La zona climatica è uno degli input; occorre poi distinguere nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello e riqualificazione energetica.

Lo stesso valore di trasmittanza può cambiare in funzione dell’elemento — parete, copertura, pavimento o serramento — e della data da cui si applica il requisito. Il valore calcolato comprende gli effetti indicati dalla metodologia vigente, inclusi i ponti termici quando richiesto. Confrontare la sola conducibilità dell’isolante con il limite della parete è tecnicamente scorretto: la trasmittanza riguarda l’intera stratigrafia.

Zone climatiche, Legge 10 e APE

Nella relazione tecnica energetica il progettista non copia semplicemente la lettera del Comune. Utilizza i dati climatici e le metodologie vigenti, costruisce l’edificio di riferimento, verifica involucro, impianti, rinnovabili, ponti termici e altri requisiti. Un intervento in zona E avrà condizioni e limiti differenti rispetto a uno identico in zona B, ma anche orientamento e caratteristiche effettive restano decisivi.

L’APE assegna la classe attraverso una prestazione convenzionale calcolata per la località. Confrontare direttamente il numero assoluto di kWh/m² anno di edifici situati in climi molto diversi può essere fuorviante se non si leggono destinazione, servizi inclusi e metodo. La classe non indica soltanto “quanto è freddo il Comune”.

Gradi-giorno e confronto dei consumi

Quando si confrontano due stagioni, una bolletta più bassa non dimostra da sola che l’intervento abbia funzionato: l’inverno potrebbe essere stato più mite. Una prima normalizzazione può rapportare il consumo destinato al riscaldamento ai gradi-giorno effettivi del periodo. In forma semplificata:

Consumo normalizzato = consumo misurato × GG di riferimento ÷ GG effettivi

Se il consumo utile al riscaldamento è 10.000 kWh, i gradi-giorno effettivi sono 2.400 e il riferimento scelto è 2.600, il valore normalizzato è circa 10.833 kWh. Il calcolo suggerisce quale consumo sarebbe stato necessario in una stagione climaticamente più severa, mantenendo invariate le altre condizioni.

È un metodo preliminare, non una diagnosi completa. Prima bisogna separare acqua calda sanitaria, cucina e altri usi; poi considerare occupazione, orari, temperatura interna, ampliamenti, nuovi apparecchi e periodi di assenza. I gradi-giorno effettivi devono provenire da una stazione meteo rappresentativa e dallo stesso intervallo temporale delle letture. Usare il valore convenzionale del Comune come se fosse il meteo reale della bolletta può produrre conclusioni sbagliate.

Per condomìni e imprese è utile annotare mensilmente contatore, gradi-giorno, ore di funzionamento e principali variazioni. Una serie storica coerente rende più semplice individuare guasti, regolazioni errate e risparmi dopo i lavori.

Zone climatiche e incentivi energetici

Ecobonus, Bonus Casa con interventi energetici e Conto Termico possono utilizzare limiti o criteri differenziati per zona. Un isolamento ammesso in una fascia può richiedere una trasmittanza diversa in un’altra; alcune tecnologie e spese massime vengono valutate secondo tabelle specifiche. La lettera A-F, tuttavia, non crea da sola il diritto all’incentivo.

Prima dei lavori bisogna verificare soggetto beneficiario, edificio esistente, intervento incentivabile, valori ante e post operam, asseverazione, massimali, pagamenti e scadenze di trasmissione. Il tecnico deve usare la zona corretta del Comune e la versione delle regole applicabile alla data dell’intervento. Inserire una zona errata nella pratica può alterare requisiti e calcoli.

Per il Conto Termico 3.0 le Regole applicative GSE collegano alcune soglie tecniche alla zona climatica; per le detrazioni l’ENEA usa i dati della località nelle schede descrittive. Un preventivo che promette l’incentivo basandosi soltanto sul tipo di materiale o generatore è incompleto.

Zona climatica e scelta dell’impianto

Una zona fredda comporta una stagione più lunga, ma non impone automaticamente caldaia, pompa di calore o biomassa. Il generatore si sceglie dopo il calcolo del carico, l’analisi delle temperature di mandata, della potenza elettrica disponibile, delle emissioni locali, del combustibile, dei terminali e dei costi lungo il ciclo di vita.

Una pompa di calore può lavorare anche in zona E o F se macchina, terminali e involucro sono progettati per le temperature esterne reali; allo stesso modo, trovarsi in zona C non garantisce bassi consumi se la casa è dispersiva. I gradi-giorno aiutano a stimare l’energia stagionale, mentre la potenza di punta richiede la temperatura esterna di progetto e un calcolo specifico.

Per isolamento e serramenti, una zona più severa porta normalmente a requisiti più stringenti. Lo spessore non si sceglie però con una tabella “centimetri per zona”: servono conducibilità del materiale, stratigrafia, ponti termici, condensa, posa e verifica estiva.

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Controlli da fare prima della stagione termica

  1. verificare zona climatica e gradi-giorno del Comune;
  2. cercare l’ordinanza aggiornata, senza riutilizzare quella dell’anno precedente;
  3. controllare orario condominiale e caratteristiche della termoregolazione;
  4. eseguire manutenzione e controllo di efficienza nei termini indicati da impresa, fabbricante e normativa regionale;
  5. controllare pressione, termostati, valvole, contabilizzatori e assenza di perdite;
  6. impostare temperature ragionevoli e programmi coerenti con l’inerzia dell’edificio;
  7. conservare libretto, rapporti di controllo e codice del catasto impianti.

Il calendario di accensione non coincide con la periodicità della manutenzione. Questa dipende dalle istruzioni tecniche e dalle regole regionali; il controllo di efficienza energetica segue potenza, combustibile e scadenze applicabili. Aspettare il primo giorno freddo per chiamare il manutentore aumenta il rischio di ritardi e guasti.

Errori frequenti

  • Assegnare una zona a tutta la provincia: la classificazione è comunale e può variare anche all’interno dello stesso territorio.
  • Confonderla con la zona urbanistica: le lettere sono uguali, ma finalità e norme sono diverse.
  • Leggere la data come obbligo di accensione: è una finestra massima consentita.
  • Usare il limite temporaneo di 19 °C: nel regime ordinario le abitazioni seguono 20 °C più 2 °C di tolleranza, salvo ordinanze.
  • Ignorare il Comune: un’ordinanza può anticipare, posticipare o ridurre gli orari.
  • Applicare la deroga giornaliera anche al periodo annuale: molte eccezioni riguardano soltanto il numero di ore.
  • Dimensionare la caldaia dai soli gradi-giorno: serve il calcolo delle dispersioni nelle condizioni di progetto.
  • Stimare la bolletta dalla lettera A-F: involucro, impianto, comportamento e prezzi hanno un peso determinante.

Domande frequenti

Quali sono le sei zone climatiche italiane?

Sono A, B, C, D, E ed F. La A comprende Comuni fino a 600 gradi-giorno; la F quelli oltre 3.000. Le fasce intermedie sono definite dall’articolo 2 del D.P.R. 412/1993.

Come faccio a sapere la zona climatica della mia casa?

Verifica il Comune nel suo sito istituzionale, nel portale regionale degli impianti e nell’Allegato A al D.P.R. 412/1993 con i successivi aggiornamenti. Controlla anche eventuali regole specifiche per frazioni in quota.

La zona climatica dipende dalla provincia?

No. È assegnata al Comune in base ai gradi-giorno. Comuni della stessa provincia possono avere zone differenti e, in casi previsti, anche porzioni di un Comune possono essere riclassificate.

Che cosa significa zona climatica E?

Indica un Comune con oltre 2.100 e fino a 3.000 gradi-giorno. Il riscaldamento è ordinariamente consentito dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno.

In zona F il riscaldamento può stare sempre acceso?

Non ci sono i limiti ordinari di periodo e durata giornaliera, ma restano temperatura massima, uso senza sprechi, manutenzione, sicurezza e possibili disposizioni locali.

Fuori stagione si possono accendere i termosifoni?

Sì, quando condizioni climatiche lo giustificano, per non più della metà delle ore ordinarie giornaliere. Un’ordinanza del sindaco può stabilire regole diverse per comprovate esigenze.

Qual è la temperatura massima in casa?

Nel regime ordinario la media ponderata non deve superare 20 °C più 2 °C di tolleranza. Il sindaco può disporre una riduzione; gli edifici industriali seguono 18 °C più 2 °C, salvo deroghe specifiche.

Un impianto autonomo deve rispettare le ore?

Può essere escluso dal limite giornaliero se dispone del programmatore e delle funzioni richieste dal D.P.R. 74/2013. La deroga alle ore non elimina automaticamente periodo annuale e temperatura massima.

Le zone climatiche valgono anche per i condizionatori?

Le zone A-F e i gradi-giorno regolano la climatizzazione invernale. Per il raffrescamento vale il limite di temperatura del D.P.R. 74/2013, ma non esiste un analogo calendario estivo nazionale A-F.

La zona climatica stabilisce lo spessore del cappotto?

No. Influenza i limiti energetici, ma lo spessore deriva da materiale, stratigrafia, trasmittanza richiesta, ponti termici, condensa e progetto. Non esiste un numero di centimetri valido per tutti gli edifici della stessa zona.

Fonti normative e istituzionali

Contenuto aggiornato all’11 agosto 2026. Calendario e temperatura possono essere modificati da ordinanze nazionali o comunali: prima dell’avvio stagionale va sempre controllata la disciplina locale corrente.