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Bonus Facciate: non valida la fattura se lo sconto non è specificato

Bonus Facciate: non valida la fattura se lo sconto non è specificatoBonus Facciate: non valida la fattura se lo sconto non è specificato
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Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’opzione dello sconto in fattura esercitata in relazione all’usufrutto del Bonus Facciate sarà ritenuta valida esclusivamente se nella fattura sarà specificato espressamente lo sconto.

Ricordiamo che in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus Facciate non concede più un’aliquota pari al 90% come accadeva per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Attualmente l’incentivo è fruibile per le spese sostenute nel corso del 2022 nella misura del 60%.

Approfondiamo di seguito.

Bonus Facciate: sconto non specificato, impossibile modificare fattura

Nella risposta ad interpello n. 385 del 20 luglio 2022, l’istante è una società che afferma di aver emesso, in data 27 dicembre 2021, una fattura relativa al Bonus Facciate.

Si fa presente che il cliente destinatario aveva scelto di fruire dell’agevolazione mediante sconto in fattura immediato. La società tuttavia, nell’emissione della fattura, ha dimenticato di specificare l’applicazione dello sconto in fattura del 90%, e nel mentre il cliente ha saldato il 10% delle spese restanti mediante bonifico parlante in data 31 dicembre 2021.

Accortasi dell’errore, la società vorrebbe sapere in sostanza se sia possibile modificare la fattura già emessa.

A tal proposito osserva però che, qualora dovesse procedere con la modifica mediante l’invio di una “nota di credito e rifatturazione datati dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo”, il bonifico del cliente risulterebbe comunque già saldato in riferimento ad un’altra fattura.

Allo stesso modo, non sarebbe possibile neanche richiedere un nuovo pagamento relativo ad una nuova fattura, in quanto risulterebbe datato al 2022.

L’istante fa presente inoltre un aspetto molto importante, riguardante la Comunicazione obbligatoria da inviare alle Entrate per la scelta delle opzioni alternative alla detrazione in relazione ai Bonus Casa. Viene specificato che, al fine di non mandare avanti una pratica contenente una fattura non corretta, la Comunicazione obbligatoria per accedere allo sconto in fattura non è stata mai inviata.

In conclusione, si intende sapere se sia possibile mantenere come valida la fattura originariamente emessa, modificandola però con l’integrazione dello sconto in fattura del 90% e con l’espressa indicazione dello sconto applicato.

Sconto in fattura e Comunicazione obbligatoria: le regole

L’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto quanto precisato dalla Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 riguardo l’applicazione dello sconto in fattura in relazione al Bonus Facciate. Ovvero che:

Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.

Oltretutto, quando il beneficiario sceglie di usufruire delle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura (sia per il Bonus Facciate che per gli altri bonus che ammettono la scelta, la Comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il 16 marzo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

A questo proposito, tuttavia, si ricorda che il Decreto Sostegni TER ha disposto, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite nel 2020, una proroga per l’invio delle Comunicazioni fino al 29 aprile 2022.

I soggetti che sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi entro il 30 novembre 2022 potranno invece trasmettere la Comunicazione fino al 15 ottobre 2022.

Bonus Facciate: opzioni non concesse, detrazione e spese 2022

In riferimento alla possibilità di emettere una nota di variazione al solo fine di integrare alla fattura l’espressa indicazione dello sconto praticato, il Fisco osserva che tale opzione non può essere ritenuta valida.

Il caso infatti non rientra tra quelli elencati all’ex art. 26 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, per i quali risulta fattibile l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e, quindi, una nuova fattura modificata.

A questo proposito si fa presente che la fattura risulta valida ai fini fiscali e, pertanto, sia il valore imponibile (pari al corrispettivo pattuito), sia l’IVA applicata, sono calcolati in relazione all’intero ammontare lordo. L’opzione per lo sconto in fattura invece, non essendo stata specificata nella fattura, non può considerarsi valida.

Il beneficiario non potrà quindi usufruire dello sconto in fattura con il Bonus Facciate per le spese prospettate. Ma potrà comunque beneficiare dell’agevolazione mediante la detrazione con la dichiarazione dei redditi in relazione a quel 10% di importo pagato entro il 31 dicembre 2021 per il periodo d’imposta 2021.

Il Bonus Facciate consentirà qui di fruire della detrazione ancora nella misura del 90%, ma sempre solo per l’importo relativo al 10% di spesa effettivamente sostenuta.

Non sarà possibile invece, in relazione al 10% pagato, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in quanto la Comunicazione non è stata inviata entro il 29 aprile 2022.

Per quanto riguarda poi il restante 90% di importo dovuto in fattura, il Fisco afferma che, se questo sarà pagato entro il 31 dicembre 2022, il cliente beneficiario potrà alternativamente:

  • Usufruire del Bonus Facciate nella misura del 60% in detrazione con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022;
  • Optare per l’usufrutto mediante opzione alternativa (quali cessione del credito o sconto in fattura), sempre in relazione al 60% delle spese 2022, tenendo però conto che la Comunicazione per la scelta dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2023.

Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo

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TAGS: bonus facciata, bonus facciate, facciata, sconto, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

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