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Codice degli Appalti: riforma in 2 fasi, come funziona

Codice degli Appalti: riforma in 2 fasi, come funzionaCodice degli Appalti: riforma in 2 fasi, come funziona
Ultimo Aggiornamento:

In questi ultimi mesi, l’obiettivo di istituire una nuova riforma del Codice degli Appalti, ormai in progetto da anni, sembra stia facendo finalmente dei passi avanti.

Le ingenti risorse stanziate dall’Europa per il PNRR (Recovery Plan italiano) infatti, consentono al Governo di procedere con la nuova riforma, allo scopo di semplificare e snellire le procedure legate alla stipula di contratti di appalto e subappalto.

Ecco tutto quello che sappiamo finora della nuova riforma del Codice degli Appalti.

Codice degli Appalti: dal 2006 ad oggi nessuna semplificazione

L’ultimo reale tentativo di costituire una nuova riforma del Codice degli Appalti è avvenuto nel 2016 con il Governo Renzi. Il datato e complesso sistema di normative contenuto nel D.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice Appalti), è stato allora sostituito dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti attualmente in vigore).

L’idea di base era quella di adeguare e aggiornare il Codice degli Appalti nel rispetto delle 3 Direttive europee istituite nel 2014 (2014/23/UE , 2014/24/UE , 2014/25/UE), al fine di ridurre i numerosi provvedimenti normativi contenuto nel vecchio Codice e velocizzare l’intero sistema di processi in ambito appalti.

Con il nuovo Codice Appalti del 2016, in parte, alcuni obiettivi sono stati raggiunti. Il Governo Renzi ha provveduto infatti all’eliminazione di decine di provvedimenti attuativi, di cui oltretutto molti risultavano inutili in quanto mai pubblicati.

Il tutto è avvenuto con l’adozione del sistema della “soft law”, che ha previsto una struttura normativa completamente rivoluzionata, con l’istituzione di varie norme prive di efficacia vincolante diretta.

Ma, quella che secondo il Governo Renzi doveva essere una misura volta alla semplificazione del Codice degli Appalti, in realtà, si è rivelata fallimentare. Il vecchio sistema infatti fu semplificato solo per quanto riguarda la struttura delle normative mentre, nella sostanza di quanto stabilivano le stesse norme, il nuovo Codice degli Appalti andò solo a complicare ulteriormente tutti i processi.

Da allora, con i successivi esecutivi che si sono susseguiti, ci sono stati dei tentativi di riforma del sistema procedurale legato alla stipula di appalti e subappalti, ma sono sempre rimasti solo sulla carta, fino ad oggi.

Riforma Appalti: misure urgenti e misure a regime

Lo stanziamento delle risorse per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, lo ricordiamo, ha consentito la proroga del Superbonus 110% fino al 2023, è senza dubbio un’opportunità imperdibile che dovrebbe consentire finalmente anche la costituzione di un nuovo, e realmente semplificato, Codice degli Appalti Pubblici.

Il Governo Draghi in tal senso si muove velocemente e sta facendo dei passi in avanti significativi.

I primi fondi europei, pari a 25 miliardi di euro, sono giunti alle casse dello Stato ad agosto. Meno di un mese dopo, in data 7 settembre 2021, è stato avviato in Commissione Lavori Pubblici del Senato l’iter di esame del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici.

La nuova riforma del Codice degli Appalti si svolgerà secondo due fasi:

  1. Misure urgenti, già contenute nel Decreto Semplificazioni BIS (DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  2. Misure a regime, che invece saranno quelle contenute nella legge delega per la riforma del Codice degli Appalti.

L’iter sottoposto all’esame del Senato è inerente proprio alle misure a regime da adottare con il disegno di legge delega, la cui bozza contiene 19 criteri direttivi che dovrebbero essere alla base della Riforma del Codice degli Appalti.

Per consultare l’iter che sta seguendo la nuova riforma, continuare qui.

Per consultare il testo ufficiale del DDL cliccare qui.

Codice degli Appalti: gli obiettivi del Governo Draghi

Ecco quali sono gli obiettivi principali in vista del nuovo Codice degli Appalti:

  1. Stretto adeguamento alle direttive europee con mantenimento di livelli di regolazione minimi, allo scopo di assicurare per gli operatori l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo, e consentire la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici;
  2. Revisione e rafforzamento delle norme riguardanti la qualificazione delle stazioni appaltanti, con la riduzione, l’accorpamento e la riorganizzazione delle direttive attualmente in vigore, nonché l’introduzione di incentivi destinati a committenti e appaltatori;
  3. Massima semplificazione delle normative applicabili agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europee;
  4. Semplificazione massima dei processi legati agli investimenti nelle tecnologie verdi, nelle tecnologie digitali, nell’innovazione e nella ricerca;
  5. Introduzione della facoltà o dell’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara delle clausole sociali e ambientali da rispettare, volte a promuovere tra le altre cose:
    • La stabilita occupazionale dei lavoratori;
    • L’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
    • Le pari opportunità di genere e generazionali.
  1. Riduzione delle tempistiche relative ai processi di gara, alla stipula dei contratti e alla realizzazione delle opere pubbliche, mediante la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, nonché il rafforzamento delle specializzazioni professionali dei commissari e la riduzione degli adempimenti amministrativi ed economici a carico dei partecipanti;
  2. Semplificazione della normativa primaria riguardante i processi di programmazione, localizzazione e dibattito, così da consentire una maggiore soddisfazione dei fabbisogni della comunità, nonché favorire delle procedure più celeri e meno conflittuali;
  3. Semplificazione delle procedure riguardanti la fase di approvazione dei progetti negli appalti delle opere pubbliche, mediante la revisione e la riduzione dei livelli di progettazione, nonché lo snellimento degli iter di verifica e approvazione dei progetti;
  4. Revisione del sistema di qualificazione generale degli operatori, con la semplificazione e la valorizzazione dei criteri di verifica delle capacità realizzative, delle competenze professionali e tecniche, del rispetto della legalità, della tutela del lavoro, della prevenzione e della lotta alla discriminazione e alla criminalità;
  5. Riduzione degli automatismi riguardanti la valutazione delle offerte, e circoscrizione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ai soli criteri del prezzo più basso e del massimo ribasso d’offerta;
  6. Incentivazione al ricorso delle procedure flessibili, ovvero del dialogo competitivo, del partenariato per l’innovazione, delle procedure con bando e della stipula dei contratti pubblici complessi;
  7. Revisione, estensione e semplificazione degli accordi tra pubblico e privato, con specifico riguardo al sistema della finanza di progetto;
  8. Revisione del sistema riguardante le possibili cause di giustificazione per la stipula dei contratti segretati o di quelli che necessitano di particolari misure di sicurezza;
  9. Individuazione e semplificazione della disciplina normativa riguardante i contratti che non rientrano nell’ambito applicativo dei decreti legislativi di cui al comma 1;
  10. Definizione delle ipotesi nelle quali le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto riguardante le fasi di progetto e di esecuzione dei lavori;
  11. Introduzione dei divieto di proroga dei contratti di concessione, con la revisione della disciplina sul controllo degli investimenti e l’emissione di sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento;
  12. Razionalizzazione della normativa riguardante i processi di affidamento dei contratti, con l’obiettivo di introdurre una specifica disciplina per i rapporti riguardanti la gestione di servizi di interesse economico generale;
  13. Razionalizzazione della disciplina riguardante i premi e le sanzioni, in modo tale da ridurre le tempistiche di esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario;
  14. Potenziamento ed estensione dei sistemi di risoluzione delle controversie differenti da quelli che prevedono il ricorso al sistema giurisdizionale.

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TAGS: appalti, appalto, codice appalti, PNRR, Recovery Plan, riforma, subappalto

Autore: Redazione Online

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