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Il decreto MIM pubblicato in Gazzetta definisce priorità e tetto di un milione per intervento. Le domande non sono ancora aperte: serviranno gli avvisi.
Per la messa in sicurezza delle scuole pubbliche arrivano nuovi criteri di impiego della quota statale dell’otto per mille. Il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 21 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre, riguarda 114,5 milioni di euro delle annualità 2023 e 2024. I finanziamenti sono destinati a interventi urgenti e indifferibili: dal ripristino dopo calamità alla sicurezza sismica, dai solai a rischio alla bonifica dell’amianto.
Il provvedimento stabilisce priorità, criteri di selezione e un tetto di un milione di euro per intervento. Non contiene invece un avviso per presentare domanda: le opere ammissibili e le modalità operative saranno definite dal Ministero con una o più procedure selettive successive.
Per enti locali e tecnici, dunque, è il momento di leggere le regole, non di trattare le risorse come già assegnate.
Sommario
La dotazione indicata dal decreto è di 114.498.620,84 euro: 55.360.000,22 euro riferiti all’annualità 2023 e 59.138.620,62 euro al 2024. Si tratta della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale destinata all’edilizia scolastica, non di un nuovo bonus fiscale per le famiglie o per i proprietari di case.
Le risorse vengono divise in tre parti di pari importo tra Nord, Centro e Isole e Sud, nei limiti degli stanziamenti disponibili per ciascuna area. La suddivisione geografica mira a evitare che gli interventi si concentrino in un solo territorio; non equivale però a un riparto automatico tra singole Regioni o Comuni. La scelta dei progetti avverrà attraverso gli avvisi previsti dal decreto.
L’ordine delle priorità è un elemento decisivo: il decreto non mette sullo stesso piano qualsiasi ristrutturazione scolastica. Vengono prima gli interventi urgenti resi necessari da eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili. Seguono gli interventi locali e quelli di miglioramento o adeguamento sismico. Su queste tre categorie tecniche è utile distinguere il diverso obiettivo di ciascuna opera: lo spiega la nostra guida su intervento locale, miglioramento e adeguamento sismico.
Il decreto prosegue indicando, nell’ordine, lavori conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti, interventi per ripristinare l’agibilità dopo una chiusura disposta dall’autorità competente e manutenzione straordinaria per prevenire lo sfondellamento o mettere in sicurezza solai e controsoffitti. Rientrano inoltre gli interventi straordinari per bonificare elementi contenenti amianto e ripristinare le parti interessate. Per capire le tecniche di rimozione e gli obblighi generali, si può consultare l’approfondimento sulla bonifica dell’amianto.
Chiudono l’elenco gli interventi indispensabili per assicurare il diritto allo studio e il regolare svolgimento della didattica. Questa ultima voce non trasforma il finanziamento in un programma ordinario per ogni manutenzione: il decreto parla espressamente di opere urgenti e indifferibili.
All’interno delle tipologie ammesse, uno o più avvisi pubblici individueranno gli interventi finanziabili. Tra i criteri da considerare, in ordine di priorità, figurano la popolazione scolastica interessata, la vetustà dell’edificio, l’assenza di un’altra soluzione idonea a garantire la continuità delle lezioni e la mancanza di un altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di lavoro.
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Richiedi informazioni gratisIl contributo massimo riconoscibile è di un milione di euro per singolo intervento. È un limite, non l’importo che ogni scuola riceverà. Importo effettivo, documentazione richiesta, termini e modalità di presentazione saranno chiariti nelle procedure selettive. Il Ministero incarica la propria direzione generale competente di predisporle.
Il decreto parla di assegnazione delle risorse agli enti locali per immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. Non è quindi una misura alla quale possano aderire direttamente famiglie, insegnanti o imprese esecutrici. Per queste ultime, eventuali opportunità di lavoro dipenderanno dalle successive procedure di affidamento degli enti che otterranno i fondi.
Al 24 settembre 2026 il decreto pubblicato non stabilisce una scadenza per le domande. Sarebbe sbagliato attribuirgli un termine del 30 settembre: quella data può comparire nelle regole generali di altre procedure dell’otto per mille, ma il nuovo provvedimento demanda la selezione degli interventi a specifici avvisi ministeriali. Prima di programmare una candidatura, l’ente dovrà verificare l’avviso effettivamente pubblicato e le sue istruzioni.
In attesa degli avvisi, il testo consente già di individuare gli elementi da ricostruire: natura e urgenza del problema, eventuale ordinanza di chiusura o segnalazione di criticità, popolazione scolastica coinvolta, condizioni dell’edificio, possibilità di mantenere la didattica e presenza di altri fondi pubblici per la stessa tipologia di intervento. Questa è una lettura operativa dei criteri, non un elenco ufficiale di allegati: l’elenco vincolante sarà quello dell’avviso.
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Per gli interventi sismici sarà importante non confondere una riparazione locale con un miglioramento o un adeguamento dell’edificio; per solai, controsoffitti e amianto servirà descrivere con precisione la criticità che rende il lavoro urgente. Il provvedimento premia l’urgenza documentata e la continuità del servizio scolastico, non una generica intenzione di riqualificazione.
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No. Il decreto pubblicato il 21 settembre definisce criteri e priorità, mentre l’individuazione dei progetti avverrà con uno o più avvisi pubblici successivi.
No. Un milione è il limite massimo per ciascun intervento finanziabile, non un importo assegnato automaticamente.
La misura riguarda gli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e l’assegnazione delle risorse agli enti locali. Non è un bonus per abitazioni private.
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