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Dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sui claim ambientali: divieti, etichette, carbon neutral e controlli per prodotti e imprese dell’edilizia.
Dal 27 settembre 2026 cambiano le regole con cui imprese e venditori possono presentare come “verdi”, “ecologici” o “a impatto zero” prodotti e servizi destinati ai consumatori. Il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito in Italia la direttiva europea 2024/825 e ha inserito nel Codice del consumo nuovi divieti contro il greenwashing.
Le novità riguardano anche l’edilizia: materiali isolanti, pitture, serramenti, impianti, servizi di ristrutturazione e offerte energetiche possono essere promossi con vantaggi ambientali solo quando il messaggio è preciso, pertinente e dimostrabile.
Non nasce un divieto di comunicare la sostenibilità; diventa però molto più rischioso usare formule generiche, etichette autoprodotte o promesse future prive di un piano verificabile.
Sommario
Il decreto è formalmente entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, data prevista dalla direttiva europea per l’applicazione uniforme. L’intervento modifica soprattutto gli articoli del Codice del consumo dedicati alle pratiche commerciali ingannevoli e alla lista delle condotte vietate in ogni caso.
Il perimetro è quello delle comunicazioni commerciali tra professionista e consumatore. Rientrano quindi pubblicità, siti web, cataloghi, confezioni, preventivi e presentazioni con cui un prodotto o servizio viene offerto a una persona fisica per finalità estranee alla propria attività professionale. Un capitolato tecnico tra imprese resta su un piano diverso, ma lo stesso materiale promosso sul mercato residenziale può ricadere pienamente nelle nuove regole.
L’“asserzione ambientale” comprende non solo le parole: può essere un testo, un nome commerciale, un marchio, un’immagine, un simbolo o una combinazione grafica che suggerisca un impatto positivo, nullo o inferiore rispetto ad alternative concorrenti. Colori e immagini non costituiscono automaticamente una violazione, ma possono contribuire al messaggio complessivo valutato dal consumatore.
Espressioni come “green”, “amico dell’ambiente”, “ecologico”, “sostenibile”, “biodegradabile” o “a basso impatto” non possono essere usate come slogan indeterminati quando l’impresa non è in grado di dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente all’affermazione.
La specificazione deve essere chiara ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione. Scrivere “isolante ecologico” nel titolo e nascondere in una pagina lontana il fatto che soltanto l’imballaggio contiene materiale riciclato non rende il messaggio trasparente. È diverso indicare, nello stesso spazio, una caratteristica misurabile e documentata, per esempio la percentuale di materia riciclata riferita esattamente al componente interessato.
| Messaggio | Rischio | Impostazione più corretta |
|---|---|---|
| “Pannello totalmente green” | Claim generico e riferito all’intero prodotto | Indicare la caratteristica precisa, il perimetro e la prova disponibile |
| “Edificio a impatto zero” grazie a crediti | Neutralità basata sulla compensazione esterna | Descrivere prestazioni reali e separare gli investimenti di compensazione |
| “Azienda sostenibile” per un solo stabilimento | Estensione di un dato parziale all’intera attività | Limitare l’affermazione allo stabilimento o processo documentato |
| “Nel 2030 saremo carbon neutral” | Promessa futura priva di piano verificabile | Pubblicare obiettivi, risorse, scadenze e verifica indipendente |
Non esiste una formula magica valida per ogni prodotto. La prova deve essere coerente con il messaggio: una certificazione su emissioni indoor non dimostra automaticamente riciclabilità, durata o riduzione della CO2; un dato relativo all’imballaggio non descrive il materiale da costruzione contenuto.
Il decreto vieta di esibire un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione oppure stabilita da un’autorità pubblica. La norma mira ai marchi volontari che distinguono un prodotto, un processo o un’impresa attraverso caratteristiche ambientali o sociali.
Un sistema di certificazione deve prevedere requisiti pubblici, accesso trasparente, procedure per le non conformità e controllo da parte di un terzo indipendente. Un’icona verde creata dal produttore e presentata come se fosse una garanzia autonoma non acquista valore perché graficamente simile a un marchio ufficiale.
Nel settore edile questo impone di distinguere certificazioni, dichiarazioni ambientali di prodotto, rapporti di prova e semplici autodichiarazioni. Documenti diversi possono essere tutti utili, ma non dimostrano le stesse prestazioni e non autorizzano affermazioni più ampie del loro campo di applicazione.
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Richiedi informazioni gratisUna delle nuove pratiche vietate consiste nel formulare un’asserzione sull’intero prodotto o sull’intera attività dell’impresa quando il vantaggio riguarda soltanto un aspetto. È il caso di un serramento dichiarato “realizzato con materiale riciclato” quando la percentuale riciclata riguarda solo una guarnizione o l’imballaggio.
Lo stesso principio vale per l’impresa: non si può suggerire che tutta la produzione utilizzi energia rinnovabile se il dato riguarda una sola sede non rappresentativa. Il claim deve mantenere il medesimo perimetro della prova e non deve trasformare una prestazione parziale in un giudizio generale.
Per produttori e rivenditori diventa quindi essenziale costruire una scheda di corrispondenza tra ogni frase commerciale e la documentazione che la sostiene: prodotto e variante, stabilimento, periodo, fase del ciclo di vita, unità di misura e organismo che ha effettuato il controllo.
Il Codice del consumo vieta di affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente. Espressioni come “carbon neutral” o “impatto climatico compensato” non possono far credere che le emissioni proprie del bene siano state eliminate quando il risultato deriva dall’acquisto di crediti o da progetti esterni alla sua catena del valore.
L’impresa può continuare a comunicare investimenti in iniziative ambientali, purché lo faccia in modo non ingannevole e senza trasformarli in una caratteristica intrinseca del singolo prodotto. Per un materiale da costruzione è più corretto descrivere dati effettivi sul ciclo di vita, sul processo e sulle riduzioni conseguite, precisando confini, metodologia e periodo di riferimento.
Le dichiarazioni su prestazioni ambientali future diventano ingannevoli se non sono sostenute da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Il piano deve essere realistico, contenere obiettivi misurabili, scadenze precise, risorse assegnate e una verifica periodica di un soggetto terzo indipendente.
Dire che una gamma di caldaie, pitture o isolanti sarà “a emissioni zero entro il 2030” richiede dunque più di un’intenzione aziendale. Occorre spiegare che cosa sarà ridotto, rispetto a quale anno base, con quali azioni e come verranno misurati i progressi. Le conclusioni del verificatore devono essere messe a disposizione dei consumatori.
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È vietato presentare come elemento distintivo dell’offerta un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della stessa categoria nell’Unione europea. Se una prestazione, un’etichetta o una soglia è obbligatoria per ogni concorrente, non può essere pubblicizzata come qualità speciale esclusiva.
Questo principio è rilevante nelle schede di prodotti edili, dove marcatura CE, dichiarazione di prestazione e requisiti minimi possono essere confusi con certificazioni volontarie. La conformità obbligatoria resta fondamentale, ma deve essere descritta per ciò che è, senza suggerire un primato inesistente.
Prima del 27 settembre conviene censire sito, e-commerce, cataloghi, dépliant, preventivi tipo, post social, packaging e materiale esposto in showroom. La verifica non deve limitarsi alla parola “green”: vanno controllati anche nomi di linea, icone, foglie, colori e confronti che possano trasmettere un vantaggio ambientale.
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Anche il committente può usare le nuove regole per chiedere informazioni migliori. Nel confrontare due preventivi non basta la presenza della parola “sostenibile”: è utile domandare quale prodotto esatto sarà posato, quale documento sostiene il vantaggio dichiarato, a quale fase del ciclo di vita si riferisce e se la prova è ancora valida.
Il progettista dovrebbe tradurre gli obiettivi ambientali in requisiti controllabili, evitando clausole vaghe. Percentuale di riciclato, emissioni di sostanze, provenienza, durabilità, riparabilità e prestazione energetica richiedono documenti e metodi diversi. Un buon capitolato indica la caratteristica richiesta e la modalità con cui sarà verificata in accettazione.
Le nuove norme non sostituiscono i Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, le regole sui prodotti da costruzione o la disciplina energetica. Agiscono sul modo in cui i vantaggi vengono comunicati al consumatore e si sommano agli obblighi tecnici già applicabili.
Le disposizioni recepite dal Decreto legislativo 30/2026 si applicano dal 27 settembre 2026. Il decreto era entrato formalmente in vigore il 24 marzo.
Non in assoluto, ma un’affermazione generica deve essere sostenuta da un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente oppure specificata in modo chiaro nello stesso mezzo.
Sì, quando materiali, impianti o servizi sono promossi in una comunicazione commerciale rivolta ai consumatori.
No, se viene presentato come etichetta di sostenibilità deve basarsi su un sistema di certificazione conforme oppure essere stabilito da un’autorità pubblica.
La norma vieta di attribuire al prodotto un impatto neutro, ridotto o positivo sulla base della sola compensazione esterna delle emissioni.
Sì, ma devono poggiare su un piano pubblico, realistico, misurabile, con scadenze e risorse, verificato periodicamente da un terzo indipendente.
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