Un immobile sottoposto a sequestro penale può essere destinatario di un ordine di demolizione? La risposta del Consiglio di Stato è sì, ma richiede una distinzione precisa. Il sequestro non rende nullo né impossibile l’ordine: può limitarne temporaneamente l’esecuzione finché il vincolo resta efficace.

Il principio emerge dalla sentenza n. 6746/2026, pubblicata il 1° settembre 2026. La Sezione Settima ha respinto l’appello contro un’ingiunzione relativa a numerose difformità rispetto al permesso di costruire e alla successiva variante. La decisione chiarisce anche chi deve attivarsi per ottenere il dissequestro, cosa accade quando il vincolo penale termina e quale motivazione è sufficiente per ordinare il ripristino di opere realizzate in parziale difformità.

Il caso: più difformità rispetto ai titoli edilizi

La controversia riguardava un fabbricato per il quale erano stati rilasciati un permesso di costruire e una variante. A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva rilevato un insieme articolato di trasformazioni: diversa collocazione della scala con una rampa aggiuntiva, frazionamento e ampliamento del piano seminterrato, modifiche ai prospetti, cambio d’uso residenziale di un piano, ampliamenti su più livelli, una tettoia e opere funzionali alla divisione delle unità immobiliari.

L’amministrazione aveva descritto tali interventi nell’ordinanza di demolizione, richiamando relazione tecnica, rilievi fotografici e sequestro eseguito in sede penale. Le destinatarie contestavano soprattutto tre aspetti: l’impossibilità di eseguire il comando mentre il bene era sequestrato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento a tutte le socie e l’insufficienza della motivazione.

Il TAR aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato ha confermato quel risultato, affrontando separatamente validità, esecutività e contenuto dell’ordine.

Advertisement - Pubblicità

Sequestro penale e demolizione: validità ed esecutività non coincidono

Il passaggio centrale è la separazione tra due piani che spesso vengono confusi. La validità riguarda l’esistenza giuridica dell’ordine e la possibilità del suo oggetto. L’esecutività riguarda invece la possibilità concreta di darvi attuazione in un determinato momento.

Profilo Effetto del sequestro penale
Validità dell’ordinanza L’ordine di demolizione resta giuridicamente valido: il sequestro è una misura cautelare e non sottrae definitivamente il bene.
Esecuzione durante il sequestro Può essere temporaneamente impedita dal vincolo esterno, salvo autorizzazione del giudice penale.
Iniziativa del destinatario Chi riceve l’ordine deve chiedere il dissequestro finalizzato al ripristino, utilizzando la procedura prevista.
Cessazione del vincolo L’esecutività si riespande automaticamente: non occorre una nuova ingiunzione comunale.

Il sequestro, dunque, non trasforma l’oggetto del comando in qualcosa di giuridicamente impossibile. Impone però di coordinare il procedimento amministrativo con quello penale, senza compiere attività sul bene in contrasto con il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Perché il sequestro è diverso dalla confisca

La decisione richiama la natura cautelare del sequestro: il vincolo conserva il bene e ne limita la disponibilità per le esigenze del procedimento penale, ma non produce di per sé una sottrazione definitiva. Quest’ultimo effetto può derivare dall’eventuale confisca, che è una misura diversa e successiva.

Proprio questa temporaneità consente all’ordine amministrativo di restare valido. Se il sequestro terminasse, la causa esterna che impediva l’esecuzione verrebbe meno. Il Comune non deve quindi annullare l’ordinanza né attendere di poterla emanare una seconda volta.

Advertisement - Pubblicità

Chi riceve l’ordine deve chiedere il dissequestro

Secondo il Consiglio di Stato, grava sul destinatario l’onere di rivolgersi al giudice penale per ottenere la restituzione del bene, o comunque l’autorizzazione necessaria a eseguire il ripristino. Il riferimento è alla procedura dell’articolo 85 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Questo non significa che il privato possa demolire unilateralmente un immobile ancora sequestrato. Significa l’opposto: deve documentare di essersi attivato presso l’autorità competente e attendere il provvedimento che renda legittima l’operazione. L’inerzia non basta a trasformare il sequestro in una causa permanente di invalidità dell’ordine.

La questione era già emersa in un’altra pronuncia, con un’attenzione particolare alla tempestività dell’istanza, alla prova della non imputabilità e all’eventuale differimento disposto dal Comune.

Dopo il dissequestro non serve un nuovo ordine

La conseguenza operativa più rilevante è l’automatica riespansione dell’esecutività. Quando il sequestro cessa, l’ordinanza già valida torna a poter essere eseguita: non è necessario che il Comune eserciti nuovamente il potere repressivo.

Il destinatario non dovrebbe quindi attendere una seconda notifica per valutare tempi e adempimenti. Deve invece verificare il contenuto dell’ingiunzione originaria, la durata del termine, gli atti intervenuti nel frattempo e le prescrizioni dell’autorità giudiziaria. La sentenza enuncia il principio generale, ma la concreta decorrenza dei termini va ricostruita sugli atti del singolo procedimento.

Advertisement - Pubblicità

L’avvio del procedimento non è sempre necessario

Nel caso esaminato, la comunicazione di avvio era stata inviata alla socia accomandataria e legale rappresentante della società, ma non a tutte le socie accomandanti. Il Consiglio di Stato ha escluso che ciò rendesse illegittima l’ordinanza.

La ragione è duplice. Da un lato, l’avviso era giunto al soggetto che rappresentava legalmente la società. Dall’altro, l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso è considerato un atto dovuto e vincolato: una volta verificata l’inosservanza della disciplina urbanistica, l’amministrazione non dispone normalmente di una scelta discrezionale sull’opportunità di intervenire.

Non è però una regola da estendere a qualunque procedimento edilizio. La comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/1990 resta una garanzia generale; qui la sua omissione non incideva su un provvedimento repressivo vincolato e, inoltre, il legale rappresentante era stato avvisato.

Quale motivazione serve per le opere in parziale difformità

Le appellanti sostenevano che la motivazione fosse insufficiente perché il fabbricato non era stato costruito integralmente senza titolo: esistevano un permesso e una variante. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il Comune aveva elencato in modo dettagliato le difformità, collegandole ai titoli rilasciati e agli accertamenti tecnici.

Per un ordine vincolato non occorre una comparazione autonoma tra l’interesse pubblico al ripristino e l’interesse privato alla conservazione. È sufficiente che il destinatario possa comprendere quali opere vengono contestate e perché risultano contrarie al progetto assentito. Nel caso concreto, l’elenco di ampliamenti, cambi d’uso, modifiche di prospetto e frazionamenti soddisfaceva questo requisito.

Per distinguere parziale difformità, totale difformità e variazione essenziale, con le rispettive conseguenze, è utile la guida sulle differenze tra le principali difformità dal permesso di costruire.

Advertisement - Pubblicità

Il tempo trascorso non crea un diritto a conservare l’abuso

La sentenza ribadisce anche che il passare degli anni non elimina il carattere doveroso dell’azione repressiva e non genera, da solo, un affidamento tutelabile. L’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata soltanto perché le opere sono risalenti.

Questo principio non esonera il Comune dal provare e descrivere l’abuso. Una volta accertata la difformità e individuate le opere, però, la loro anzianità non sostituisce il titolo edilizio e non rende legittimo ciò che non lo era. La guida generale sull’abuso edilizio, le sanzioni e le possibili regolarizzazioni aiuta a inquadrare le verifiche preliminari.

Cosa non stabilisce la sentenza

La pronuncia non dice che si possa intervenire liberamente su un bene sequestrato. Finché il vincolo è efficace, occorre il provvedimento del giudice penale e vanno rispettate le relative condizioni.

Non stabilisce neppure che ogni ordine riferito a una parziale difformità conduca necessariamente alla materiale demolizione di tutte le opere. La decisione valuta la legittimità dell’ingiunzione e la sua motivazione; eventuali questioni tecniche della fase esecutiva, compresa l’applicabilità della sanzione pecuniaria nei casi previsti dall’articolo 34 del DPR 380/2001, richiedono una verifica distinta.

Infine, l’automatica riespansione dell’esecutività non permette di ignorare la cronologia concreta. Date del sequestro, richieste presentate, eventuali autorizzazioni e atti comunali devono essere letti insieme prima di calcolare termini e conseguenze.

Cosa fare in pratica quando immobile e ordinanza si sovrappongono

Il primo passo è acquisire copia completa sia del fascicolo edilizio sia di quello relativo al sequestro. Occorre verificare quali opere siano comprese in ciascun provvedimento: una coincidenza solo parziale può cambiare l’analisi.

Va poi presentata senza ritardo, tramite il difensore competente, l’istanza al giudice penale finalizzata all’esecuzione del ripristino. Le comunicazioni devono essere conservate e trasmesse anche al Comune, chiedendo che la posizione procedimentale tenga conto dell’impedimento documentato. Tecnico e legale devono coordinare modalità di accesso, sicurezza, smaltimento dei materiali e limiti imposti dall’autorità.

Quando il vincolo termina, non si può presumere che l’ordine sia scomparso. Bisogna verificare immediatamente se e come debba essere eseguito, senza aspettare necessariamente una nuova ingiunzione.

La regola pratica

Il sequestro penale e l’ordine di demolizione appartengono a due procedimenti diversi, ma devono essere coordinati. Il primo può sospendere temporaneamente la possibilità di eseguire; non cancella il secondo. Il destinatario deve attivarsi davanti al giudice penale e, cessato il vincolo, considerare nuovamente operativa l’ingiunzione già ricevuta.

La sentenza n. 6746/2026 offre così una regola utile anche oltre il caso specifico: prima di eccepire l’impossibilità del comando, occorre distinguere tra invalidità dell’atto e impedimento temporaneo alla sua esecuzione.

Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6746/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-6746-2026.pdf - 53,2 KB

Scarica PDF Il PDF viene reso disponibile dopo l'accesso gratuito al sito.