Finestre Serie FTP
Progettate con innumerevoli soluzioni innovative che ne aumentano la sicurezza e l'automazione.
Il nuovo TUIR riordina Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus negli articoli 17 e da 371 a 373. Cosa cambia davvero dal 2027.
Dal 1° gennaio 2027 ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus avranno nuovi riferimenti normativi. Il D.Lgs. 117/2026 ha infatti raccolto e riordinato in un nuovo Testo unico delle imposte sui redditi le disposizioni oggi distribuite tra il vecchio TUIR, il D.L. 63/2013 e altre leggi.
La novità deve però essere interpretata correttamente: non nasce un nuovo bonus edilizio e non cambiano le aliquote applicabili alle spese sostenute nel 2026. Il decreto è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, ma l’articolo 377 stabilisce che le disposizioni del nuovo testo unico si applicheranno dal 1° gennaio 2027.
Per contribuenti e imprese, quindi, il 2026 prosegue con le regole già vigenti. Dal prossimo anno cambierà soprattutto la “mappa” degli articoli da consultare e citare.
Sommario
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio, nasce dalla delega per la riforma fiscale e riordina in un unico corpus le norme sulle imposte sui redditi. L’operazione non riguarda soltanto l’edilizia, ma l’intero sistema di IRPEF, IRES, regimi sostitutivi e disposizioni fiscali speciali.
Per i bonus sulla casa l’effetto più evidente è lo spostamento di disposizioni che, nel tempo, erano state inserite in provvedimenti differenti e poi modificate più volte. Dal 2027 sarà quindi necessario fare riferimento ai nuovi articoli, mentre documenti e prassi relativi agli anni precedenti continueranno comprensibilmente a richiamare la vecchia numerazione.
Advertisement - PubblicitàIl nuovo testo unico concentra le principali detrazioni edilizie in quattro articoli. La tabella mette in relazione i riferimenti attuali con quelli che diventeranno applicabili dal 1° gennaio 2027.
Su smartphone scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Agevolazione | Riferimento utilizzato fino al 2026 | Nuovo riferimento dal 2027 |
|---|---|---|
| Detrazione ordinaria per il recupero edilizio | Articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 | Articolo 17 del nuovo TUIR |
| Sismabonus | Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, del D.L. 63/2013 | Articolo 371 |
| Ecobonus | Articolo 14 del D.L. 63/2013 e disposizioni collegate | Articolo 372 |
| Aliquote temporanee del Bonus Ristrutturazioni | Articolo 16, comma 1, del D.L. 63/2013 | Articolo 373 |
L’articolo 17 contiene la disciplina strutturale della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, riprendendo l’attuale articolo 16-bis del vecchio TUIR. Gli articoli da 371 a 373 raccolgono invece le misure temporanee che si sono sovrapposte nel tempo alla disciplina ordinaria.
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, gli articoli 371, 372 e 373 confermano la misura ordinaria del 36%, elevata al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per lavori sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La semplice pubblicazione del nuovo TUIR non modifica pertanto pagamenti, requisiti, documenti o comunicazioni già previsti per il 2026. Non è necessario correggere fatture o pratiche già predisposte soltanto perché dal 2027 cambierà la numerazione degli articoli.
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratisIl testo riordinato riporta anche le aliquote già programmate per le spese sostenute nel 2027: il 30% nella generalità dei casi e il 36% per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.
Per il Bonus Ristrutturazioni, l’articolo 373 mantiene nel 2027 il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Le stesse percentuali del 30% e del 36% sono richiamate dall’articolo 371 per il Sismabonus e dall’articolo 372 per l’Ecobonus, secondo le condizioni proprie di ciascuna agevolazione.
Questa riduzione non è stata introdotta ora dal D.Lgs. 117/2026: il nuovo testo unico recepisce il calendario già presente nella legislazione vigente. Inoltre, il quadro potrà essere modificato da successivi interventi legislativi prima dell’inizio del 2027. Per questo le aliquote dovranno essere ricontrollate al momento del pagamento delle spese.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
L’articolo 371 raccoglie la disciplina temporanea delle detrazioni per gli interventi antisismici, comprese le disposizioni storiche sulle classi di rischio, sugli interventi condominiali e sul Sismabonus acquisti. Il comma 8 contiene le aliquote applicabili alle spese del triennio 2025-2027, mentre il comma 9 prevede la ripartizione in dieci quote annuali per le spese interessate dalla disciplina richiamata.
L’articolo 372 riunisce invece le norme sulla riqualificazione energetica degli edifici: involucro, infissi, schermature, impianti, interventi condominiali, controlli ENEA e requisiti tecnici. Il comma 18 contiene le percentuali per il 2025, 2026 e 2027 ed esclude le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Advertisement - PubblicitàFino al 31 dicembre 2026 si continueranno a utilizzare i riferimenti normativi oggi applicabili. Dal 2027 dovranno essere aggiornati software fiscali, modelli, check-list, informative, contratti e documenti professionali che richiamano gli articoli abrogati o ricollocati.
Il passaggio non cancella gli effetti delle norme precedenti. Per verificare una spesa sostenuta prima del 2027 sarà comunque necessario considerare la disciplina vigente nell’anno del pagamento, insieme alle circolari e alla giurisprudenza che citano i vecchi articoli.
L’articolo 376 dispone infatti le abrogazioni a partire dalla data indicata dall’articolo 377, tra cui gli articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986. Il vecchio articolo 16-bis sarà quindi sostituito dal nuovo articolo 17, ma resterà centrale per interpretare e controllare le detrazioni maturate negli anni precedenti.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.