Il cappotto termico è uno degli interventi più richiesti negli ultimi anni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Ma con la riduzione delle aliquote prevista per il 2026 e il 2027, molti proprietari si stanno chiedendo se convenga ancora intervenire.

Secondo la tabella ufficiale ENEA sugli interventi ammessi all’Ecobonus, per il 2026 e 2027 la detrazione per gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco e per la riqualificazione globale dell’edificio scende al 36% o al 30%, a seconda dei casi .

Ma quali lavori rientrano davvero nel bonus? Quali requisiti tecnici bisogna rispettare? E soprattutto: chi ha diritto all’aliquota più alta?

Nei prossimi paragrafi analizziamo tutto nel dettaglio.

Quali interventi di coibentazione rientrano nell’Ecobonus 2026-2027

Nel 2026 e nel 2027 restano agevolabili con Ecobonus gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco disperdente, cioè tutte quelle opere che riducono le dispersioni termiche dell’edificio verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati.

In particolare rientrano:

  • Cappotto termico su pareti verticali esterne
  • Isolamento delle coperture (tetti piani o inclinati)
  • Coibentazione dei solai verso locali non riscaldati
  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio

La tabella ufficiale ENEA conferma che per il 2026-2027 la detrazione spettante è pari al 36% o 30%, in base alla tipologia di immobile e al soggetto beneficiario .

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Cosa significa “involucro opaco disperdente”

Dal punto di vista tecnico, per involucro opaco si intendono le superfici non trasparenti che delimitano il volume riscaldato: muri, tetti, solai. Sono “disperdenti” quando confinano con:

  • Ambiente esterno
  • Vano scala non riscaldato
  • Cantine o garage non climatizzati
  • Sottotetti non abitabili

L’intervento deve migliorare la prestazione energetica dell’edificio, rispettando i valori limite di trasmittanza termica (U) previsti dalla normativa vigente e dai decreti attuativi dell’art. 14 del D.L. 63/2013.

Requisiti tecnici fondamentali

Per poter accedere all’Ecobonus:

  1. L’edificio deve essere esistente e accatastato.
  2. Deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante (salvo casi particolari ammessi).
  3. I materiali isolanti devono rispettare i valori di trasmittanza previsti per la zona climatica di riferimento.
  4. È obbligatoria la trasmissione della pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

Inoltre, la detrazione si applica su un limite massimo di spesa previsto per la specifica categoria di intervento (come indicato nelle guide ufficiali dell’Agenzia delle Entrate).

Questo è un punto spesso sottovalutato: non basta “mettere il cappotto”, ma occorre che l’intervento sia progettato e asseverato nel rispetto dei parametri tecnici.

Ecobonus 36% o 30% nel 2026-2027: chi ha diritto all’aliquota più alta

Uno degli aspetti più delicati per il 2026 e il 2027 riguarda la differenza tra detrazione al 36% e detrazione al 30%.

La tabella ufficiale ENEA chiarisce che per gli interventi di coibentazione dell’involucro e per la riqualificazione globale dell’edificio, nel biennio 2026-2027 l’aliquota è pari al 36% o 30% .

Ma quando si applica il 36%?

L’aliquota più alta spetta al titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Negli altri casi – come seconde case o immobili non destinati ad abitazione principale – l’aliquota si riduce al 30%.

Attenzione alla destinazione dell’immobile

Questo punto sarà centrale nel 2026-2027:

  • Prima casa → 36%
  • Seconda casa → 30%
  • Immobili a disposizione → 30%
  • Immobili locati → 30% (salvo future modifiche normative)

Dal punto di vista pratico, questo significa che l’effettivo recupero fiscale sarà sensibilmente più basso rispetto agli anni precedenti.

Esempio concreto

Se realizzi un cappotto termico con una spesa di 40.000 euro:

  • Con aliquota 36% recuperi 14.400 euro in 10 anni
  • Con aliquota 30% recuperi 12.000 euro in 10 anni

La differenza non è trascurabile, soprattutto per interventi importanti come l’isolamento completo dell’edificio.

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Massimali di spesa e calcolo della detrazione per il cappotto termico

Quando si parla di Ecobonus non conta solo l’aliquota (36% o 30%), ma anche il limite massimo di spesa detraibile.

Per gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco, la normativa sull’Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013 e guide dell’Agenzia delle Entrate) prevede un tetto massimo di detrazione pari a 60.000 euro per unità immobiliare per gli interventi sull’involucro.

Questo significa che:

  • Non si guarda solo alla spesa sostenuta
  • Ma al limite massimo di detrazione consentita

Come si calcola concretamente

Esempio pratico nel 2026:

  • Spesa per cappotto termico: 80.000 euro
  • Aliquota: 36% (prima casa)

36% di 80.000 = 28.800 euro di detrazione

Poiché l’importo è inferiore al massimale di 60.000 euro di detrazione, l’intero importo è ammesso.

Se invece la detrazione calcolata superasse il massimale previsto, il contribuente potrebbe comunque recuperare solo fino al limite consentito.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Differenza tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione per la coibentazione

Molti proprietari si chiedono: conviene usare l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazione?

Nel 2026-2027 il Bonus ristrutturazione potrebbe avere aliquote simili o differenti a seconda delle future leggi di bilancio. Tuttavia:

  • L’Ecobonus richiede il rispetto di precisi requisiti tecnici energetici.
  • Il Bonus ristrutturazione è meno vincolato dal punto di vista delle prestazioni energetiche.

Il cappotto termico rientra pienamente nell’Ecobonus come intervento di efficientamento energetico, ma in alcuni casi può essere valutata un’alternativa fiscale in base alla situazione del contribuente.

Qui entra in gioco la pianificazione fiscale preventiva, che nel 2026 sarà ancora più importante vista la riduzione delle aliquote.

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Conviene fare il cappotto termico nel 2026-2027?

La domanda che molti proprietari si stanno ponendo è semplice: con un’aliquota al 36% o al 30%, ha ancora senso investire nel cappotto termico?

La risposta non può essere solo fiscale.

Anche con una detrazione ridotta, l’isolamento dell’involucro garantisce:

  • Riduzione immediata dei consumi energetici
  • Aumento della classe energetica
  • Incremento del valore immobiliare
  • Maggiore comfort abitativo
  • Riduzione del rischio di condense e muffe

Nel 2026 e 2027 l’Ecobonus sarà meno generoso rispetto al passato, ma resterà uno strumento utile per chi intende migliorare strutturalmente l’edificio.

Va inoltre considerato che:

  • I costi energetici restano elevati.
  • Gli immobili in classi energetiche basse stanno perdendo valore sul mercato.
  • Le future direttive europee sull’efficienza energetica spingono verso edifici sempre più performanti.

In questo scenario, il cappotto termico non è solo una scelta fiscale, ma una scelta strategica.

La vera domanda non è solo “quanto recupero”, ma: quanto perdo se non intervengo oggi?