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Ecobonus 2026: quando spettano 50% o 36%, lavori ammessi, massimali, beneficiari, requisiti tecnici, bonifico e invio ENEA.
L’Ecobonus 2026 consente di detrarre il 50% delle spese sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per interventi sull’abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%. Il beneficio riguarda lavori che migliorano l’efficienza energetica di edifici esistenti e viene recuperato in dieci quote annuali, nel rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali previsti per ciascun intervento.
Non basta però acquistare un prodotto efficiente: occorre verificare che edificio, beneficiario, prestazione del componente, pagamento e documentazione rispettino la disciplina fiscale e tecnica. Per molti lavori è inoltre obbligatorio trasmettere la scheda descrittiva all’ENEA.
Aggiornato al 17 luglio 2026. La guida considera la Legge di Bilancio 2026 e l’aggiornamento del portale ENEA operativo dal 25 giugno 2026.
Sommario
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote già applicate nel 2025. La percentuale non dipende più dal singolo tipo di lavoro, come accadeva in passato, ma dalla posizione del beneficiario e dall’utilizzo dell’immobile.
| Spesa sostenuta | Aliquota ordinaria | Proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale |
|---|---|---|
| 2026 | 36% | 50% |
| 2027 | 30% | 36% |
La detrazione spettante viene divisa in dieci rate annuali di pari importo. Per esempio, una spesa agevolabile di 20.000 euro sostenuta nel 2026 genera una detrazione di 10.000 euro al 50%, oppure di 7.200 euro al 36%. Le rate annuali sarebbero rispettivamente di 1.000 e 720 euro, nei limiti dell’imposta dovuta.
L’Ecobonus è una detrazione fiscale: non produce normalmente un rimborso della quota che supera l’IRPEF o l’IRES dovuta nell’anno. Prima di programmare una spesa elevata è quindi utile verificare anche la propria capienza fiscale.
Advertisement - PubblicitàL’aliquota del 50% non spetta automaticamente a chiunque esegua lavori su un immobile nel quale vive. Per le spese 2026 devono ricorrere insieme queste condizioni:
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il diritto di proprietà o il diritto reale deve esistere all’inizio dei lavori; l’immobile può essere adibito ad abitazione principale anche al termine dell’intervento. Un inquilino, un comodatario o un familiare convivente può ancora beneficiare dell’Ecobonus se possiede gli altri requisiti, ma normalmente applica l’aliquota ordinaria del 36%, perché non è proprietario né titolare di un diritto reale.
Per i lavori sulle parti comuni il requisito dell’abitazione principale viene verificato per ciascun condomino. Lo stesso intervento può quindi produrre una detrazione del 50% per il proprietario che usa l’appartamento come abitazione principale e del 36% per chi possiede una seconda casa o non comunica il requisito.
Dal 2025 l’articolo 16-ter del TUIR limita l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il limite di base è pari a:
Questi importi vengono moltiplicati per un coefficiente collegato al numero di figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con almeno tre figli o un figlio con disabilità. Il meccanismo non cambia l’aliquota dell’Ecobonus né i massimali tecnici del singolo intervento, ma può ridurre la quota di spesa fiscalmente utilizzabile nell’insieme delle detrazioni personali. Per situazioni rilevanti è opportuno effettuare il calcolo con il commercialista prima di avviare i lavori.
Advertisement - PubblicitàL’agevolazione ordinaria può essere utilizzata dai contribuenti IRPEF e IRES che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. Tra i possibili beneficiari rientrano:
Fatture e pagamenti devono permettere di individuare chi sostiene la spesa. Se partecipano più contribuenti, ciascuno detrae la quota rimasta effettivamente a proprio carico.
L’Ecobonus riguarda edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’esistenza viene normalmente provata dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento. Il bonus non finanzia la costruzione di un nuovo edificio.
Per diversi interventi, soprattutto quelli sull’impianto di climatizzazione, l’edificio deve essere già dotato di un impianto termico nei termini previsti dalla normativa. I tributi dovuti sull’immobile devono inoltre risultare regolarmente assolti quando applicabili.
La detrazione fiscale non sana abusi edilizi e non sostituisce i titoli necessari. A seconda delle opere e delle regole locali possono servire CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Prima dei lavori vanno verificati anche vincoli paesaggistici, condominiali e regolamenti comunali.
Advertisement - PubblicitàGli interventi devono produrre un miglioramento energetico misurabile e rispettare i requisiti tecnici applicabili. I massimali storici dell’Ecobonus sono generalmente espressi come detrazione massima, non come semplice limite della fattura: vanno coordinati con l’aliquota 2026 e con gli eventuali massimali unitari di costo.
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| Intervento | Detrazione massima | Condizioni essenziali |
|---|---|---|
| Riqualificazione energetica globale dell’edificio | 100.000 euro | Raggiungimento dei requisiti energetici complessivi previsti |
| Involucro, pareti, coperture e pavimenti | 60.000 euro | Superfici disperdenti e valori di trasmittanza conformi |
| Bonus infissi 2026: detrazioni, requisiti e documenti | 60.000 euro | Sostituzione di elementi esistenti e prestazioni migliorative |
| Schermature solari | 60.000 euro | Orientamento, marcatura e requisiti ENEA |
| Collettori solari per acqua calda | 60.000 euro | Certificazioni e garanzie richieste |
| Pompe di calore, sistemi geotermici e scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | Sostituzione dell’impianto e coefficienti prestazionali conformi |
| Sistemi ibridi assemblati in fabbrica | 30.000 euro | Configurazione certificata dal produttore |
| Generatori a biomassa | 30.000 euro | Requisiti energetici, emissivi e ambientali applicabili |
| Microcogeneratori | 100.000 euro | Risparmio di energia primaria previsto dalla disciplina |
| Building automation | 15.000 euro | Controllo e monitoraggio degli impianti secondo i requisiti tecnici |
La tabella è orientativa: il limite effettivo dipende dalla combinazione degli interventi, dalle caratteristiche dell’edificio e dai costi specifici ammissibili. Il tecnico deve utilizzare i vademecum ENEA aggiornati per verificare valori, documenti e massimali applicabili al caso concreto.
Dal 2025 non sono agevolabili gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. L’esclusione non va confusa con i sistemi ibridi certificati, le pompe di calore o gli altri impianti ammessi che rispettano i requisiti previsti.
Il solo impianto fotovoltaico non rientra nell’Ecobonus ordinario. Può essere agevolato, quando ne ricorrono le condizioni, con il Bonus Ristrutturazione. I pannelli solari termici destinati alla produzione di acqua calda seguono invece la disciplina Ecobonus.
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti del settore.
I requisiti non coincidono con la sola classe energetica dichiarata dal produttore. A seconda dell’intervento occorre verificare trasmittanze, rendimento degli impianti, prestazioni delle pompe di calore, fattori di trasmissione solare, caratteristiche emissive e massimali di costo. Possono essere richiesti asseverazione tecnica, schede prodotto, dichiarazioni del fornitore e Attestato di Prestazione Energetica.
Il 25 giugno 2026 ENEA ha reso operativo l’aggiornamento del portale alle nuove disposizioni tecniche. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno, il termine di 90 giorni decorre dal 25 giugno. Per i lavori iniziati prima del 4 febbraio o conclusi dal 25 giugno in avanti, il termine si calcola dalla data dichiarata di fine lavori. Poiché disciplina nazionale e regole regionali possono coordinarsi in modo diverso, il tecnico deve verificare la normativa applicabile alla data del titolo edilizio e dell’intervento.
Advertisement - PubblicitàLe persone fisiche che non operano nell’esercizio d’impresa devono normalmente pagare con bonifico parlante bancario o postale. Nel bonifico vanno indicati:
I titolari di reddito d’impresa non sono obbligati al bonifico parlante, ma devono poter dimostrare la spesa con la contabilità e la documentazione fiscale.
Vanno conservati almeno fatture, ricevute dei pagamenti, asseverazioni, schede tecniche, APE quando richiesto, delibera e riparto millesimale per il condominio, titoli edilizi o dichiarazione sostitutiva, ricevuta ENEA ed eventuale consenso del proprietario. La guida dedicata riepiloga i documenti obbligatori e le scadenze dell’Ecobonus 2026.
La scheda descrittiva deve essere trasmessa tramite il portale Bonus Fiscali ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, tenendo conto delle decorrenze speciali indicate per l’aggiornamento 2026. La ricevuta con il codice CPID deve essere salvata insieme alla pratica.
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Un errore materiale può essere corretto nei termini e con le modalità ammesse dal portale. La giurisprudenza ha escluso in alcuni casi che il ritardo ENEA determini automaticamente la decadenza, ma questo non rende l’adempimento facoltativo: è prudente rispettare il termine e gestire eventuali omissioni con un professionista.
Advertisement - PubblicitàRientrano nella detrazione, quando necessarie e collegate all’intervento, le spese per progettazione, diagnosi energetica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, asseverazioni, APE, pratica ENEA e verifiche tecniche. Sono agevolabili anche IVA, imposta di bollo e diritti amministrativi direttamente connessi.
Alcuni interventi possono possedere i requisiti per più incentivi, ma la stessa spesa non può beneficiare di due agevolazioni. L’Ecobonus richiede specifiche prestazioni energetiche e ha massimali propri; il Bonus Ristrutturazione può includere lavori edilizi e impianti finalizzati al risparmio energetico con un diverso limite; il Conto Termico riconosce invece un contributo con regole e tempi differenti.
Quando nello stesso cantiere vengono utilizzati bonus diversi, fatture, computi e pagamenti devono distinguere chiaramente le spese attribuite a ciascuna misura.
Advertisement - PubblicitàPer i nuovi interventi l’Ecobonus viene normalmente utilizzato come detrazione in dichiarazione. Cessione del credito e sconto in fattura non sono più disponibili in via generale; restano soltanto fattispecie transitorie e deroghe legate a requisiti e date molto specifici. Non vanno quindi considerati come modalità ordinaria per lavori avviati nel 2026.
In caso di vendita, le rate non ancora utilizzate si trasferiscono di regola all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo indicato nell’atto. In caso di decesso, le quote residue passano all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. È opportuno disciplinare espressamente la detrazione nel rogito e verificare ogni anno la permanenza dei requisiti.
Advertisement - PubblicitàL’inquilino può accedere all’Ecobonus ordinario se sostiene la spesa e possiede i requisiti, ma il 50% per l’abitazione principale è riservato al proprietario o al titolare di un diritto reale. Per l’inquilino l’aliquota 2026 è normalmente del 36%.
Sì. Se edificio e intervento rispettano i requisiti, per le spese sostenute nel 2026 si applica l’aliquota ordinaria del 36%.
Non quando si tratta di una caldaia unica alimentata esclusivamente da combustibili fossili. Devono essere valutati sistemi ammessi come pompe di calore o impianti ibridi certificati.
No. L’APE non è richiesto per ogni tipologia di intervento, mentre asseverazione o dichiarazione del produttore possono variare. Il vademecum ENEA relativo allo specifico lavoro indica i documenti necessari.
Sì. Se una parte della spesa non rispetta i requisiti o supera i limiti, la detrazione viene calcolata soltanto sull’importo ammissibile, purché i costi siano identificabili e documentati.
La comunicazione resta obbligatoria. Alcune pronunce hanno escluso la decadenza automatica per il solo ritardo, ma casi, termini e possibili rimedi devono essere verificati individualmente: non è corretto fare affidamento sul contenzioso come procedura ordinaria.
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