Opere ante ’67: abusive se in assenza di prove concrete
Il Consiglio di Stato conferma che l’onere di dimostrare la legittimità delle opere edilizie ante 1967 spetta al privato, che deve fornire prove adeguate per evitare l’ordinanza di demolizione.
Quando un immobile viene dichiarato abusivo, è responsabilità del proprietario dimostrare che esso sia stato costruito prima del 1967, periodo in cui non era ancora obbligatorio ottenere un titolo edilizio. Questa responsabilità legale comporta la necessità di presentare prove concrete e affidabili per evitare sanzioni severe, come l’ordinanza di demolizione.
Ma quali sono le prove accettabili? Quali sono le conseguenze legali per chi non riesce a soddisfare questo onere probatorio?
Scopriamo insieme le risposte a queste domande cruciali, esplorando anche l’orientamento giurisprudenziale attuale e le normative in vigore.
Sommario
L’onere della prova
Il soggetto interessato, ossia il proprietario dell’immobile, ha la responsabilità di dimostrare l’epoca di costruzione e completamento del manufatto. Questa prova è fondamentale per evitare che l’immobile venga considerato abusivo e, di conseguenza, soggetto a un’ordinanza di demolizione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 24 giugno 2024, n. 5547, ha confermato questa responsabilità respingendo un ricorso contro un’ordinanza di demolizione, poiché il ricorrente non aveva fornito prove sufficienti che dimostrassero che l’immobile fosse stato costruito prima del 1967.
Tale sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che attribuisce al proprietario l’onere della prova.
Advertisement - PubblicitàLegittimità delle opere ante ’67
Le costruzioni realizzate prima del 1967 sono considerate legittime anche senza un titolo edilizio, poiché l’obbligo di ottenere tale concessione è stato introdotto solo con la Legge n. 765/1967, nota come Legge Ponte.
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Richiedi informazioni gratisTuttavia, affinché queste opere possano beneficiare di una sanatoria speciale, è necessario che il proprietario fornisca prove concrete e documentate che attestino l’epoca di costruzione.
Tra le prove accettabili possono esserci:
- aerofotogrammetrie,
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio
- altre documentazioni che dimostrino la data di realizzazione prima del 1° settembre 1967.
Solo il proprietario può presentare elementi inconfutabili o altamente plausibili a sostegno della legittimità dell’opera. In casi in cui il Comune fornisca prove incerte sulla data di realizzazione del manufatto, potrebbe essere ammesso un temperamento dell’onere probatorio.
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Tuttavia, nel caso specifico della sentenza citata, non sono stati ravvisati i presupposti per una tale attenuazione dell’onere della prova.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 24 giugno 2024, n. 5547, ha respinto un ricorso contro un’ordinanza di demolizione, evidenziando che la sentenza del giudice penale che aveva dichiarato attendibile la tesi del ricorrente si basava su testimonianze confuse e frammentarie.
La sentenza sottolinea l’importanza di fornire prove solide e inequivocabili per dimostrare la legittimità di opere edilizie realizzate prima del 1967. Inoltre, l’immobile in questione era situato all’interno della fascia di rispetto cimiteriale del Comune, un’area soggetta a divieto assoluto di edificabilità.
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