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Il DM 127/2024 esclude alcuni materiali provenienti da siti contaminati: ecco quali controlli servono e perché la linea guida MASE 2026 non elimina i divieti.
Gli inerti provenienti da un sito contaminato non possono essere considerati automaticamente recuperabili solo perché sono costituiti da terra, calcestruzzo, mattoni o altri materiali minerali. La provenienza, il procedimento di bonifica, la classificazione EER, le sostanze presenti e il titolo dell’impianto determinano se il materiale debba restare un rifiuto, possa essere trattato oppure rientri in una diversa disciplina.
Il riferimento oggi vigente per l’End of Waste degli inerti è il DM 127/2024, che ha sostituito il DM 152/2022. Il regolamento ammette il codice EER 17 05 04, cioè terre e rocce diverse da quelle pericolose della voce 17 05 03, ma esclude espressamente quelle provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Anche i rifiuti interrati non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato mediante il percorso ordinario del decreto.
Sommario
Un sito non diventa giuridicamente contaminato per una semplice supposizione o per il solo rinvenimento di rifiuti. La Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 disciplina caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica. In estrema sintesi, il procedimento verifica le concentrazioni presenti, ricostruisce sorgenti e vie di esposizione e stabilisce gli interventi necessari.
Per gestire i materiali di scavo e demolizione è quindi necessario conoscere:
Una stessa area può produrre flussi differenti, ma non è consentito estendere a un cumulo la caratterizzazione eseguita su materiale non rappresentativo o miscelare frazioni per ridurre le concentrazioni.
L’Allegato 1 stabilisce che non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:
Questa esclusione riguarda il percorso End of Waste generale del DM 127/2024. Non significa che ogni materiale presente nel perimetro di un sito debba essere inviato in discarica, ma impedisce di applicare automaticamente il decreto senza una ricostruzione tecnica e giuridica del caso.
No. Il Decreto dipartimentale MASE n. 139 del 2 luglio 2026 ha approvato una linea guida per le autorizzazioni End of Waste caso per caso relative a flussi non ricompresi nel DM 127/2024 e destinati agli usi previsti dal suo Allegato 2. Non ha modificato la Tabella 1 e non consente di aggirare una esclusione espressa.
Il documento distingue infatti tra:
La miscelazione con codici ammessi non estende il campo del decreto. Qualunque progetto di recupero residuo deve essere valutato dall’autorità competente con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA, ARPA o APPA e deve dimostrare l’assenza di impatti negativi nello scenario d’uso.
La soluzione dipende dalla natura del materiale e dal progetto approvato. In termini generali possono presentarsi:
Non esiste una soluzione valida per tutti i siti. L’analisi del solo codice EER è insufficiente: occorrono provenienza, contaminanti attesi, campionamento rappresentativo, comportamento alla lisciviazione, processo proposto e destinazione finale.
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Richiedi informazioni gratisPrima dello scavo o della demolizione è opportuno verificare:
Un carico respinto perché non coerente con analisi o autorizzazione genera costi, ritardi e una nuova gestione del rifiuto. Per questo la verifica documentale deve precedere l’avvio dei mezzi.
No. Indica terre e rocce diverse da quelle pericolose della voce 17 05 03, ma l’attribuzione deve derivare da origine e caratterizzazione. “Non pericoloso” non equivale a privo di qualunque contaminante né a materiale liberamente utilizzabile.
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Il decreto esclude espressamente il 17 05 04 proveniente da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Il caso va gestito secondo il progetto di bonifica e gli altri titoli applicabili.
No. Le analisi sono una parte della verifica. Servono anche recupero autorizzato, requisiti tecnici, destinazione specifica e documentazione prevista. Finché il percorso non è completato, il materiale resta rifiuto.
No. La miscelazione non può essere utilizzata per ridurre artificialmente le concentrazioni, eludere la classificazione o ampliare i codici ammessi.
Servono competenze ambientali, geologiche e impiantistiche coordinate con l’autorità responsabile del procedimento e con il destinatario autorizzato. La decisione non può essere affidata a una formula commerciale del trasportatore o del fornitore.
Le indicazioni devono essere verificate sul singolo procedimento: origine del materiale, analisi, autorizzazioni e prescrizioni dell’autorità prevalgono su ogni valutazione generale.
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