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Silenzio-assenso, silenzio-rigetto e inerzia del Comune: regole 2026 per permesso di costruire, sanatoria, SCIA, CILA e accesso agli atti.
Il silenzio del Comune non produce sempre lo stesso effetto. In alcuni procedimenti equivale all’accoglimento della domanda, in altri al rigetto; quando la legge non gli attribuisce alcun significato, resta invece una semplice inerzia dell’amministrazione. Confondere questi tre casi può portare ad avviare lavori senza titolo, perdere un termine di ricorso oppure attendere inutilmente una risposta che avrebbe già dovuto essere sollecitata.
In edilizia la prima domanda da farsi non è quindi “quanti giorni sono trascorsi?”, ma “quale procedimento è stato presentato?”. Un permesso di costruire ordinario, un accertamento di conformità, una SCIA, una CILA e una richiesta di accesso agli atti seguono regole differenti. Anche la presenza di vincoli, un preavviso di diniego o una domanda priva degli elementi essenziali può cambiare l’esito.
Sommario
Il silenzio-assenso è un provvedimento tacito: allo scadere del termine, in presenza delle condizioni previste, la domanda si considera accolta. Il silenzio-rigetto esiste soltanto quando una norma stabilisce espressamente che il decorso del termine equivale a diniego. Il silenzio-inadempimento, infine, non accoglie e non respinge: segnala che l’ente non ha concluso il procedimento pur avendone l’obbligo.
La distinzione è sostanziale. Nel primo caso bisogna dimostrare che il titolo tacito si è formato; nel secondo decorre il tempo per attivare il rimedio previsto; nel terzo si può agire contro l’inerzia per ottenere una decisione espressa. Non esiste una regola per cui “nessuna risposta” significhi sempre sì oppure sempre no.
Su smartphone la tabella può essere fatta scorrere orizzontalmente.
| Tipo di silenzio | Effetto | Quando ricorre | Primo controllo da fare |
|---|---|---|---|
| Silenzio-assenso | La domanda si considera accolta | Quando lo prevede la regola generale o una norma speciale e non opera un’eccezione | Ricezione, completezza essenziale, termine, vincoli e atti intervenuti |
| Silenzio-rigetto | La domanda si considera respinta | Soltanto nei casi indicati dalla legge | Norma speciale e termine per il rimedio |
| Silenzio-inadempimento | Nessun accoglimento e nessun rigetto | Quando l’ente deve provvedere ma il silenzio non ha valore legale | Scadenza del procedimento e azione contro l’inerzia |
| SCIA o CILA | Non sono provvedimenti taciti | L’attività deriva dalla segnalazione o comunicazione, con successivi controlli | Presupposti, allegati e poteri di controllo dell’ente |
L’articolo 20 della Legge 241/1990 stabilisce, per i procedimenti a istanza di parte diretti al rilascio di provvedimenti amministrativi, che il silenzio dell’amministrazione competente equivale di regola ad accoglimento. La disciplina è stata modificata nel 2026 dal Decreto-legge 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026.
La nuova formulazione chiarisce che il silenzio-assenso non si forma quando l’istanza non è stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure non contiene gli elementi indispensabili per individuarne oggetto e ragioni. L’ente conserva la possibilità di chiedere informazioni o integrazioni nei casi e nei limiti dell’articolo 2, comma 7, della stessa legge. Questo rende ancora più importante conservare ricevuta, protocollo, distinta degli allegati e comunicazioni successive.
La regola generale non opera nei procedimenti che riguardano patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, rischio idrogeologico, difesa e sicurezza nazionale, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità; restano esclusi anche i casi nei quali il diritto europeo impone un atto formale, la legge qualifica il silenzio come rigetto o specifici atti individuano ulteriori eccezioni. In queste materie, in assenza di una disciplina speciale, il silenzio può essere un inadempimento e non un diniego automatico.
I termini vanno sempre ricalcolati sul fascicolo concreto, considerando richieste istruttorie e discipline regionali.
| Procedimento | Effetto ordinario del silenzio | Condizione o limite decisivo |
|---|---|---|
| Permesso di costruire ordinario | Silenzio-assenso al termine del procedimento | Domanda strutturalmente idonea, nessun diniego e assenza delle eccezioni per i vincoli indicate dall’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 |
| Permesso di costruire in deroga | Non si applica automaticamente il silenzio-assenso | Serve la valutazione discrezionale e la deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla disciplina speciale |
| Accertamento di conformità, articolo 36 | Silenzio-rigetto dopo 60 giorni | Riguarda le ipotesi disciplinate dall’articolo 36 del Testo Unico Edilizia |
| Sanatoria per parziali difformità, articolo 36-bis | Per il permesso in sanatoria, silenzio-assenso dopo 45 giorni | Presupposti della norma, documentazione e possibili sospensioni; la SCIA in sanatoria segue il proprio regime di controllo |
| SCIA ordinaria | Non è silenzio-assenso | L’efficacia deriva dalla segnalazione completa; l’ente esercita poteri inibitori e di controllo |
| CILA | Non è silenzio-assenso | È una comunicazione per gli interventi ammessi, non una domanda in attesa di autorizzazione |
| Accesso agli atti edilizi | Silenzio-rigetto dopo 30 giorni | L’articolo 25 della Legge 241/1990 prevede rimedi specifici |
| Procedimento escluso dall’articolo 20 della Legge 241/1990 | Di regola silenzio-inadempimento, salvo norma speciale | Occorre individuare la disciplina applicabile; l’esclusione dall’assenso non trasforma da sola il silenzio in rigetto |
L’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 prevede che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o responsabile dell’ufficio non ha opposto un diniego motivato, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Non basta però segnare una data sul calendario.
La pratica deve essere stata presentata allo Sportello unico competente e deve contenere il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e la dichiarazione del progettista sulla conformità alle norme urbanistiche, edilizie, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie ed energetiche, secondo quanto richiesto dal caso. Vanno poi ricostruiti gli atti istruttori: comunicazione del responsabile, eventuali richieste di integrazione, acquisizione di assensi, conferenza di servizi e preavviso di rigetto.
Il termine non può essere desunto da una formula universale. Si parte dalla disciplina del procedimento e dalla data di ricezione, quindi si annotano soltanto sospensioni o interruzioni previste dalla legge. Una richiesta generica, tardiva o ripetitiva non va trattata automaticamente come capace di azzerare il conteggio; allo stesso modo, ignorare una richiesta legittima e puntuale espone la pratica a contestazioni.
Per capire se il silenzio si è formato bisogna separare due problemi. Una domanda priva degli elementi che rendono riconoscibile e valutabile la richiesta può essere strutturalmente inidonea. Diverso è il caso di una domanda completa che propone un intervento non conforme alla disciplina sostanziale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1878 del 9 marzo 2026, ha escluso il silenzio-assenso per una pratica di permesso di costruire priva di un documento essenziale richiesto dalla normativa energetica. La pronuncia distingue le carenze strutturali dagli allegati non essenziali o integrabili, per i quali l’amministrazione deve utilizzare correttamente il soccorso istruttorio.
Un altro orientamento, ribadito dal Consiglio di Stato nel 2025, separa invece la formazione del titolo tacito dalla sua legittimità: se la domanda è strutturalmente idonea, il silenzio-assenso può formarsi anche quando l’intervento presenta un vizio sostanziale. Ciò non rende l’opera “sanata” o intoccabile. L’amministrazione dovrà eventualmente intervenire in autotutela con le garanzie e i presupposti previsti dalla legge, mentre i terzi possono tutelarsi davanti al giudice.
La conclusione pratica è prudente: non si può negare l’esistenza del titolo tacito soltanto perché il progetto sarebbe illegittimo, ma non si deve neppure iniziare i lavori confidando che il silenzio cancelli distanze, destinazioni, standard o altre regole sostanziali.
Nel procedimento del permesso di costruire, il Testo Unico esclude la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il coordinamento con la conferenza di servizi previsto dalla stessa norma. La presenza di un vincolo non equivale dunque sempre e da sola a un rigetto: bisogna verificare quali atti di assenso servono, se sono stati acquisiti e quale disciplina regola la conclusione del procedimento.
Anche il permesso di costruire in deroga non va assimilato al permesso ordinario. La deroga presuppone una valutazione sull’interesse pubblico e una deliberazione del Consiglio comunale; per questa componente discrezionale la giurisprudenza amministrativa esclude l’automatica formazione del titolo tacito.
Un preavviso di rigetto ritualmente comunicato prima della scadenza apre inoltre il contraddittorio procedimentale e incide sul percorso verso la conclusione. Non è corretto ignorarlo e limitarsi ad attendere la data originaria. Occorre rispondere entro il termine assegnato e ricostruire il nuovo calendario sulla base degli atti effettivi.
Un titolo tacito è utile solo se la sua formazione può essere dimostrata. La Legge 241/1990, come modificata nel 2026, prevede una certificazione telematica automatica. Nei procedimenti non digitalizzati, l’amministrazione deve trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo elettronico o PEC entro dieci giorni dalla formazione del silenzio. Decorso anche questo termine, l’interessato può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 445/2000; per i profili tecnici può intervenire il professionista abilitato secondo la disciplina applicabile.
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Richiedi informazioni gratisPer il permesso di costruire esiste inoltre la previsione speciale dell’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001: su richiesta dell’interessato, lo Sportello unico certifica entro quindici giorni l’inutile decorso dei termini e l’assenza di richieste di integrazione, istruttorie inevase o dinieghi; in caso contrario comunica gli atti intervenuti. Poiché il quadro generale è cambiato nel 2026 e le piattaforme comunali non sono uniformi, è opportuno usare il canale indicato dal SUE e richiamare entrambe le basi normative quando pertinenti.
Il fascicolo probatorio dovrebbe contenere:
La dichiarazione non crea un titolo che non si è formato e non sostituisce documenti mancanti. Attesta fatti verificabili; una dichiarazione non veritiera espone alle conseguenze del D.P.R. 445/2000.
La SCIA non è una domanda che diventa autorizzazione dopo il silenzio. Quando ricorrono i presupposti e la segnalazione è completa, l’attività può iniziare secondo la disciplina applicabile, mentre l’amministrazione dispone di un termine per i controlli e per eventuali misure inibitorie o conformative. Il decorso di quel termine limita i poteri ordinari, ma non trasforma la SCIA in un provvedimento tacito e non rende lecita un’attività priva dei requisiti.
La CILA è una comunicazione asseverata per gli interventi che vi rientrano. Non si attende un assenso comunale e non nasce un titolo per silenzio. Devono comunque essere rispettate le norme urbanistiche, antisismiche, di sicurezza, energetiche e gli eventuali atti di assenso richiesti da discipline diverse.
Questa distinzione evita un errore frequente: attendere 30 giorni prima di una CILA come se fosse una richiesta di permesso, oppure ritenere che una SCIA irregolare sia diventata inattaccabile soltanto perché non è arrivata una contestazione immediata.
Nel Testo Unico Edilizia non esiste un unico “silenzio sulla sanatoria”. L’articolo 36, dedicato all’accertamento di conformità per le ipotesi che ricadono nel suo campo di applicazione, stabilisce che trascorsi sessanta giorni senza pronuncia la richiesta si intende rifiutata. È un vero silenzio-rigetto.
L’articolo 36-bis, introdotto e convertito nel 2024 per parziali difformità e altre fattispecie indicate dalla norma, segue invece una disciplina diversa: sulla richiesta di permesso in sanatoria, il decorso di quarantacinque giorni comporta silenzio-assenso. Per la SCIA in sanatoria opera il termine del relativo controllo. I termini possono risentire di richieste documentali puntuali e della necessità di acquisire la compatibilità paesaggistica: il conteggio va quindi svolto sulla pratica concreta.
Usare la parola generica “sanatoria” senza identificare l’articolo applicabile può capovolgere la conclusione. Prima di attribuire un effetto al silenzio occorre verificare natura della difformità, epoca dell’intervento, requisito di conformità richiesto, procedimento scelto e atti presupposti.
Per l’accesso documentale l’articolo 25, comma 4, della Legge 241/1990 stabilisce che, trascorsi trenta giorni senza risposta, la richiesta si intende respinta. È uno dei casi nei quali il legislatore attribuisce espressamente valore negativo al silenzio.
Questo non autorizza il Comune a ignorare le domande. Consente all’interessato di attivare i rimedi previsti senza attendere indefinitamente: ricorso al Tribunale amministrativo, richiesta di riesame al difensore civico competente o, per gli atti statali, alla Commissione per l’accesso, nei casi e nei termini applicabili. Una domanda generica o priva di un interesse diretto, concreto e attuale può essere contestata, quindi conviene individuare immobile, pratica e documenti con precisione.
Se il procedimento non rientra nel silenzio-assenso e nessuna norma attribuisce al silenzio valore di rigetto, l’amministrazione resta obbligata a pronunciarsi. L’articolo 31 del Codice del processo amministrativo consente di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere finché l’inadempimento perdura e comunque, di regola, non oltre un anno dalla scadenza del termine del procedimento, salva la possibilità di ripresentare l’istanza quando ne ricorrono i presupposti.
Il ricorso avverso il silenzio è disciplinato dall’articolo 117 dello stesso Codice e può essere proposto anche senza una preventiva diffida. Una sollecitazione scritta resta spesso utile sul piano pratico perché identifica il fascicolo, riepiloga la scadenza e chiede una conclusione espressa, ma non deve far perdere i termini processuali o quelli previsti dalla disciplina speciale.
Sì, ma non può semplicemente trattare la domanda come se il termine fosse ancora aperto. Quando il silenzio-assenso si è formato, una successiva determinazione ordinaria di diniego è inefficace nei casi regolati dall’articolo 2, comma 8-bis, della Legge 241/1990. L’amministrazione deve valutare l’esercizio dell’autotutela, rispettando competenza, motivazione, partecipazione dell’interessato, affidamento e limiti temporali previsti dall’articolo 21-nonies.
La formazione del titolo non elimina inoltre i diritti dei terzi. Un vicino che ritiene lesivo il permesso tacito può sollecitare le verifiche dell’ente e agire davanti al giudice. Per questo attestazione del silenzio, conformità urbanistica del progetto e stabilità del titolo sono tre controlli distinti.
Si immagini una domanda di permesso ricevuta dal SUE il 3 settembre. Il 18 settembre l’ufficio chiede una specifica integrazione ammessa dalla legge; il professionista la consegna il 30 settembre. Il 20 ottobre arriva un preavviso di diniego, al quale l’interessato presenta osservazioni nei termini. Non è corretto prendere il solo 3 settembre, aggiungere un numero fisso di giorni e dichiarare formato il titolo.
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Richiedi informazioni gratisLa verifica deve stabilire se la richiesta era essenziale e tempestiva, quale effetto ha prodotto sul termine, se il preavviso era valido, quando è terminata la fase di contraddittorio e se esistono vincoli o assensi mancanti. Solo dopo si può determinare la scadenza effettiva. Una cronologia condivisa tra proprietario, progettista e consulente legale riduce il rischio di lavorare su date diverse.
No. Il silenzio-assenso ordinario richiede una domanda idonea, la scadenza effettiva del termine, l’assenza di un diniego e la verifica delle eccezioni, in particolare dei vincoli indicati dalla legge.
Non quando manca degli elementi strutturalmente indispensabili. Le carenze non essenziali devono invece essere gestite dall’ente con gli strumenti istruttori previsti, senza usare genericamente l’incompletezza per eludere i termini.
Formazione e legittimità sono piani distinti. Il titolo può formarsi in presenza di una domanda strutturalmente idonea, ma un progetto illegittimo resta esposto all’autotutela e all’impugnazione dei terzi.
No. L’articolo 36 prevede il rigetto tacito dopo 60 giorni; l’articolo 36-bis prevede invece, per il permesso in sanatoria, l’assenso tacito dopo 45 giorni, se ricorrono tutti i presupposti.
Dopo 30 giorni senza risposta, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 241/1990. Da quel momento sono attivabili i rimedi previsti dalla disciplina sull’accesso.
No. La CILA è una comunicazione e non una domanda autorizzatoria. Si opera secondo il regime proprio dell’intervento, fermi restando requisiti, norme tecniche e atti di assenso eventualmente necessari.
Con ricevuta e protocollo, pratica completa, cronologia degli atti e attestazione prevista dalla legge. Nel quadro 2026 sono disciplinate anche certificazione telematica e, a determinate condizioni, dichiarazione sostitutiva.
Non con un normale diniego tardivo. Se ne ricorrono i presupposti deve esercitare i poteri di autotutela rispettando procedimento, motivazione, affidamento e termini di legge.
La qualificazione del silenzio dipende dagli atti del singolo fascicolo. Prima di avviare lavori o un contenzioso è opportuno far verificare pratica e cronologia da un tecnico abilitato e, quando necessario, da un legale amministrativista.
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