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Guida alle assicurazioni per imprese edili: coperture obbligatorie e facoltative, RCT, RCO, CAR, cat-nat, postuma decennale, costi ed esclusioni.
Non esiste una sola “assicurazione edile” capace di coprire automaticamente ogni rischio. Un’impresa di costruzioni può avere bisogno di una polizza di responsabilità civile, di una copertura per i danni all’opera durante il cantiere, dell’assicurazione per macchinari e attrezzature e, dal 2025-2026, anche della copertura obbligatoria contro determinati eventi catastrofali. Altri obblighi riguardano invece i professionisti, gli appalti pubblici o il costruttore che vende un immobile ancora da costruire.
La prima domanda da porsi, quindi, non è soltanto “quanto costa la polizza?”, ma chi deve essere assicurato, quale attività svolge, che cosa potrebbe danneggiarsi e chi potrebbe chiedere il risarcimento. Una garanzia scelta sulla sola base del prezzo può risultare formalmente attiva ma inutile nel momento del sinistro, per esempio perché il lavoro eseguito non è stato dichiarato, il cantiere è fuori dall’ambito territoriale previsto oppure il danno ricade in un’esclusione.
Sommario
La risposta corretta è: alcune coperture sono obbligatorie, altre dipendono dal contratto e altre ancora sono facoltative ma fortemente consigliabili. RCT, RCO e CAR non sono, come categoria generale, sempre obbligatorie per qualsiasi piccolo lavoro privato. Possono però diventarlo per legge in uno specifico contesto, per le condizioni di un appalto, per il capitolato o per un accordo sottoscritto con il committente.
Scorri orizzontalmente la tabella per leggere tutte le colonne.
| Copertura o garanzia | Quando può essere obbligatoria | Che cosa tutela principalmente |
|---|---|---|
| Polizza catastrofale “cat-nat” | Per le imprese iscritte al Registro delle imprese rientranti nella disciplina nazionale | Determinati beni aziendali contro sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione |
| Assicurazione INAIL | Quando ricorrono i presupposti dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali | I lavoratori assicurati; non coincide con una RCO privata |
| RC professionale | Per il professionista che esercita l’attività regolamentata | Danni patrimoniali e altri rischi derivanti dall’attività professionale, entro condizioni e massimale |
| Polizze e garanzie per lavori pubblici | Nei casi e con le caratteristiche previste dal D.Lgs. 36/2023 e dai documenti di gara | Corretta esecuzione, danni all’opera e responsabilità verso terzi |
| Fideiussione e postuma decennale per immobili da costruire | Quando si applica il D.Lgs. 122/2005 alla vendita a una persona fisica | Acconti dell’acquirente e gravi difetti dell’immobile dopo l’ultimazione |
| RCT, RCO e CAR nei lavori privati | Se richieste dal contratto, dal committente, dal finanziatore o da altre condizioni applicabili | Danni a terzi, responsabilità datoriale e danni materiali durante l’esecuzione |
La tabella serve come orientamento, ma non sostituisce la verifica del caso concreto. La stessa impresa può avere contemporaneamente più obblighi: per esempio assicurazione INAIL per i lavoratori, polizza catastrofale per i beni aziendali e una CAR specifica per un appalto.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di assicurare determinati beni aziendali contro i danni direttamente causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La disciplina riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese; sono escluse le imprese agricole.
Le imprese di costruzioni non beneficiano di un’esclusione generale. Per le micro e piccole imprese, categoria nella quale rientrano molte ditte edili, il termine ordinario è stato fissato al 31 dicembre 2025. Le proroghe del 2026 indicate dal MIMIT riguardano specifici settori, come pesca, somministrazione e attività turistico-ricettive, non l’edilizia in quanto tale.
I beni interessati sono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali riconducibili alle immobilizzazioni materiali indicate dalla normativa, purché impiegati nell’attività. Questo non significa che ogni materiale depositato in cantiere, ogni veicolo o qualsiasi danno da maltempo sia automaticamente coperto: occorre controllare classificazione contabile del bene, ubicazioni dichiarate, eventi assicurati, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
La mancata stipula non comporta la generica “multa all’impresa” spesso riportata online. La legge prevede soprattutto che dell’inadempimento si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche; le singole amministrazioni definiscono come applicare questa conseguenza alle proprie misure. Le sanzioni da 100.000 a 500.000 euro richiamate dal MIMIT riguardano invece le imprese assicuratrici in caso di violazione o elusione del loro obbligo a contrarre.
Prima di considerarsi in regola, l’impresa dovrebbe confrontare la polizza esistente con il D.M. 18/2025. Una normale copertura incendio o multirischi non è automaticamente equivalente a una cat-nat conforme.
La polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, tutela il patrimonio dell’impresa quando questa è civilmente responsabile di un danno involontariamente causato a persone o cose durante l’attività dichiarata. In edilizia può riguardare, per esempio, il danneggiamento dell’appartamento vicino, la caduta di materiale su un’automobile, la rottura accidentale di una condotta o la lesione subita da un visitatore.
La polizza RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro, opera invece nell’ambito della responsabilità datoriale. Può intervenire, nei limiti contrattuali, per richieste del lavoratore o azioni di regresso e surroga degli enti assicurativi a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
È sbagliato considerare RCO e INAIL la stessa cosa. L’assicurazione sociale obbligatoria tutela il lavoratore secondo le regole pubblicistiche; la RCO privata protegge l’impresa dal rischio di dover sostenere somme che restano a suo carico quando ne ricorre la responsabilità. Nessuna delle due sostituisce gli obblighi di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, e una polizza non rende assicurabile la responsabilità penale personale.
Una RCT/RCO per edilizia dovrebbe essere coerente con le lavorazioni realmente svolte. La descrizione generica “impresa edile” potrebbe non includere demolizioni, scavi, impermeabilizzazioni, lavori in quota, opere strutturali, posa di impianti o attività specialistiche affidate a terzi.
Tra gli elementi da esaminare ci sono:
L’esistenza di una voce nell’elenco non significa necessariamente copertura illimitata. Una garanzia può avere un sottolimite molto più basso del massimale generale o prevedere uno scoperto percentuale con minimo a carico dell’impresa.
CAR significa Contractors’ All Risks. È la copertura tipica dei danni materiali e diretti che si verificano durante la costruzione o la ristrutturazione dell’opera. Può essere stipulata dall’impresa, dal committente o nell’interesse congiunto dei soggetti coinvolti, secondo quanto stabilito dal contratto.
Una CAR può comprendere l’opera in corso, materiali destinati alla costruzione, opere provvisionali, costi di demolizione e sgombero, beni preesistenti e responsabilità civile verso terzi. Queste componenti non sono però sempre incluse automaticamente: devono risultare da scheda di polizza, condizioni e somme assicurate.
L’espressione “all risks” non significa “qualunque evento senza eccezioni”. Indica normalmente una copertura impostata sui rischi non espressamente esclusi, ma rimangono esclusioni, franchigie e obblighi dell’assicurato. Errori di progettazione, difetti di materiale o esecuzione, usura, ammanchi, penali per ritardo, danni indiretti e sospensione del cantiere possono essere esclusi o coperti soltanto mediante clausole specifiche.
Per opere prevalentemente impiantistiche si incontra anche la sigla EAR, Erection All Risks. La scelta tra CAR, EAR o un contratto combinato dipende dalla prevalenza delle opere civili o di montaggio, non dal nome commerciale usato nel preventivo.
La somma assicurata dovrebbe riflettere il valore complessivo dell’opera a fine lavori, includendo le componenti previste dal contratto e gli eventuali materiali forniti dal committente. Assicurare soltanto l’importo già fatturato può produrre sottoassicurazione. Devono inoltre essere dichiarati correttamente inizio, durata, eventuale periodo di manutenzione, sospensioni e proroghe.
Se il cantiere prosegue oltre la scadenza, la copertura non si proroga necessariamente da sola. L’impresa dovrebbe comunicare tempestivamente variazioni di durata, importo, progetto e tecniche costruttive che aggravano il rischio.
La RCT risarcisce il terzo danneggiato quando esiste una responsabilità dell’impresa, ma non rimborsa automaticamente la perdita del martello demolitore, il furto dell’escavatore o il guasto della gru. Per questi rischi servono garanzie dedicate.
Le coperture possono riguardare macchine operatrici, impianti di cantiere, attrezzatura portatile, furto, incendio, eventi atmosferici, guasti accidentali e trasporto. È essenziale verificare se i beni sono assicurati soltanto nella sede aziendale o anche presso cantieri temporanei, depositi e veicoli.
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Richiedi informazioni gratisI veicoli soggetti alla disciplina della circolazione richiedono la relativa RC obbligatoria. Una polizza aziendale o catastrofale non sostituisce la RC Auto e non rende automaticamente assicurati autocarri, furgoni o macchine quando circolano su strada.
Architetti, ingegneri, geometri e altri professionisti regolamentati devono disporre di un’idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale e comunicare al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale. L’obbligo discende dall’articolo 5 del D.P.R. 137/2012.
La RC professionale non coincide con la RCT dell’impresa. Copre, secondo il contratto, errori od omissioni nella progettazione, direzione lavori, coordinamento, consulenza e altre prestazioni dichiarate. Occorre controllare il regime temporale claims made, la retroattività, l’ultrattività dopo la cessazione, le attività effettivamente assicurate e l’eventuale presenza di opere ad alto rischio.
Quando lo stesso soggetto svolge più ruoli, ciascuno deve risultare compreso. Una polizza che indica soltanto “progettazione architettonica” potrebbe non coprire automaticamente direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza o asseverazioni fiscali.
Quando un costruttore vende a una persona fisica un immobile ancora da costruire e ricorrono i presupposti del D.Lgs. 122/2005, entrano in gioco due tutele diverse.
La fideiussione garantisce le somme e il valore di ogni altro corrispettivo riscossi dal costruttore prima del trasferimento della proprietà o del diritto reale. Non è una polizza danni sul fabbricato: è una garanzia che può essere escussa negli eventi previsti dalla legge.
La polizza indennitaria decennale viene invece consegnata all’acquirente al trasferimento e copre, secondo l’articolo 4, i danni materiali e diretti derivanti da rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi riconducibili all’articolo 1669 del Codice civile. Dal 5 novembre 2022 si applica il modello standard stabilito dal D.M. 154/2022 per i contratti ai quali è riferibile la nuova disciplina.
Non bisogna trasformare questa regola nell’affermazione “ogni ristrutturazione privata deve avere una postuma decennale”. Il D.Lgs. 122/2005 tutela la persona fisica che acquista un immobile da costruire dal costruttore nelle condizioni definite dalla norma. Al di fuori di tale perimetro, una postuma può comunque essere richiesta contrattualmente o scelta volontariamente.
Il vecchio D.Lgs. 163/2006 non è più il riferimento generale. Il quadro attuale è contenuto nel D.Lgs. 36/2023, corretto dal D.Lgs. 209/2024, oltre che negli atti di gara e negli schemi applicabili.
La garanzia provvisoria dell’articolo 106 tutela la serietà dell’offerta nei casi in cui è richiesta. La garanzia definitiva dell’articolo 117 tutela l’adempimento del contratto e parte, in via ordinaria, dal 10% dell’importo contrattuale, con adeguamenti e riduzioni previsti dal Codice. Cauzione e fideiussione non devono essere confuse con la polizza danni all’opera.
Per i lavori, l’articolo 117, comma 10, prevede che l’esecutore consegni alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna, una polizza che copra i danni subiti dalla stessa per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, durante l’esecuzione. La polizza deve comprendere anche la responsabilità civile per danni a terzi; somme e massimali vanno letti nei documenti dell’affidamento.
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia europea richiamata dall’articolo 14 è inoltre prevista, alle condizioni del comma 11, una polizza indennitaria decennale e una RC decennale verso terzi dopo il collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione.
Per una ristrutturazione privata non esiste un obbligo generale che imponga sempre all’impresa una CAR e una RCT con un determinato massimale. Il committente può però inserirle tra i requisiti del contratto, soprattutto quando l’intervento coinvolge struttura, copertura, demolizioni, parti condominiali, edifici abitati o proprietà confinanti.
Chiedere soltanto una copia del frontespizio non basta. Prima della firma del contratto è utile verificare:
Nel contratto va indicato chi sostiene la franchigia e che cosa accade se la polizza scade o viene ridotta. Il documento dovrebbe coordinare assicurazioni, responsabilità, subappalto, custodia del cantiere e procedura di denuncia dei danni.
Le esclusioni cambiano tra prodotti e compagnie. Alcuni problemi ricorrenti devono però essere controllati con particolare attenzione:
La responsabilità dell’appaltatore per vizi e difetti non sparisce se l’assicurazione nega il sinistro. La polizza regola il rapporto tra assicurato e compagnia; contratto d’appalto e legge continuano a disciplinare gli obblighi verso il committente.
Non esiste un prezzo attendibile valido per tutte le imprese. Il premio dipende da fatturato, numero di addetti, lavorazioni, esperienza sinistri, massimale, franchigia, territorio, durata, valore massimo del singolo cantiere, uso di subappaltatori, lavori in quota o nel sottosuolo e presenza di demolizioni o opere strutturali.
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Richiedi informazioni gratisUna ditta che svolge soltanto finiture interne presenta un profilo diverso da un’impresa che realizza scavi profondi e fondazioni. Anche due preventivi con lo stesso premio possono essere molto diversi: il più economico può avere franchigie elevate, esclusioni sulle cose in lavorazione o un sottolimite insufficiente per i danni ai fabbricati vicini.
Per confrontare le offerte conviene predisporre un’unica scheda contenente:
Il confronto va svolto a parità di condizioni. Premio, imposte, rateizzazione, scoperti e franchigie sono soltanto una parte del costo: conta soprattutto la quota di rischio che rimane in capo all’impresa.
In caso di sinistro bisogna mettere in sicurezza persone e luoghi senza alterare inutilmente lo stato dei fatti. Vanno avvisati i soggetti previsti dal piano di emergenza e, quando necessario, soccorsi, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine o enti gestori.
La denuncia alla compagnia o all’intermediario deve rispettare termini e modalità della polizza. È utile conservare fotografie, video, verbali, contratti, ordini di servizio, giornale dei lavori, fatture, elenco dei beni danneggiati e recapiti dei testimoni. Le opere urgenti per impedire l’aggravamento del danno vanno documentate prima e durante l’esecuzione, compatibilmente con la sicurezza.
Non è prudente ammettere responsabilità, concordare risarcimenti o smaltire i beni danneggiati senza coordinarsi con compagnia e consulenti. Nei casi complessi possono servire perito, legale, tecnico e consulente assicurativo.
Se è un’impresa tenuta all’iscrizione nel Registro delle imprese e possiede o utilizza beni rientranti nella disciplina, la forma individuale non la esclude automaticamente. Vanno verificati beni da assicurare e condizioni previste dalla normativa.
Non necessariamente. Molte polizze distinguono il danno causato a terzi dal costo necessario a rifare la prestazione difettosa. Quest’ultimo può restare escluso. Bisogna leggere le clausole relative a postuma, prodotto, cose in lavorazione e danno all’opera.
Sì, può inserirla nel contratto come condizione per l’affidamento dei lavori. Devono essere definiti contraente, assicurati, somme, durata, franchigie e soggetto che sostiene il premio.
No. L’assicurazione obbligatoria INAIL e la RCO privata hanno funzioni differenti. La RCO può proteggere il patrimonio dell’impresa per determinate richieste connesse alla responsabilità datoriale, ma non elimina iscrizione, premi INAIL e obblighi di sicurezza.
Soltanto se condizioni, definizione di assicurato ed estensioni lo prevedono. Va inoltre controllata l’eventuale responsabilità incrociata. Il subappaltatore può dover mantenere una propria RCT/RCO.
Non esiste un massimale universale per tutti i lavori privati. Bisogna considerare valore degli edifici coinvolti, presenza di persone, proprietà confinanti, tecniche impiegate e danno massimo plausibile. Appalti pubblici e contratti possono imporre importi specifici.
Non in modo automatico. La copertura obbligatoria riguarda eventi e beni individuati dalla legge e dal contratto; un danno da pioggia, infiltrazione o temporale può richiedere una garanzia CAR o eventi atmosferici con condizioni differenti.
È possibile consultare gli albi e gli elenchi pubblicati dall’IVASS. In presenza di fideiussioni o polizze richieste da un appalto, è opportuno verificare anche autenticità del documento e poteri del soggetto che lo ha emesso.
Le coperture dipendono sempre dalle condizioni contrattuali. Prima di stipulare o modificare una polizza è opportuno confrontarsi con un intermediario autorizzato e, per i profili contrattuali o di responsabilità, con il proprio consulente.
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