Piscine, portici e ampliamenti senza titoli: demolizione confermata nell’area vincolata
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro l’ordine comunale. Il caso riguarda un insieme di costruzioni per oltre 5.200 metri cubi: il tempo trascorso e le vecchie domande di condono non rendevano legittime le opere.
Piscine, portici chiusi, nuovi locali e ampliamenti di edifici: quando gli interventi trasformano un complesso immobiliare senza i titoli necessari, descriverli come semplici pertinenze non basta a conservarli. Il tempo trascorso e la presenza di vecchie domande di condono devono essere confrontati con gli atti e con i vincoli effettivamente esistenti.
Lo mostra la sentenza n. 6396 del 6 agosto 2026 del Consiglio di Stato, Sezione II, che ha confermato un ordine di demolizione del 2010. La decisione riguarda un insieme di abusi di notevole consistenza, non stabilisce la disciplina di qualsiasi piccola piscina domestica.
Sommario
Un complesso ampliato anche dopo gli accertamenti
L’ordinanza comunale descriveva otto manufatti, con una volumetria complessiva di circa 5.205 metri cubi. Piscine e locali tecnici occupavano circa 226 metri quadrati; portici e terrazzi sviluppavano ulteriori superfici. Erano documentati completamenti, chiusure con tamponature e infissi e ampliamenti rispetto ai precedenti sopralluoghi.
Alcune strutture presentate in origine come porticati o tettoie erano diventate veri vani. L’area era soggetta a più tutele, comprese quelle paesaggistiche e del parco regionale, e a una destinazione urbanistica con inedificabilità assoluta.
I proprietari contestavano gli accertamenti e sostenevano, tra l’altro, che parte dei fabbricati fosse legittima o molto risalente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricostruzione documentale non sostenesse queste difese.
Perché le vecchie domande di condono non bastavano
La vicenda aveva già prodotto dinieghi di condono nel 2004 e un precedente ordine di demolizione divenuto definitivo. Per il fabbricato originario veniva invocata anche una domanda degli anni Ottanta, dalla quale i ricorrenti ritenevano fosse derivato un assenso.
Il Collegio ha escluso questa conclusione nel quadro concreto: la vecchia domanda risultava archiviata e i vincoli impedivano di considerare acquisita la regolarità dell’immobile attraverso il silenzio. La semplice presentazione della pratica non equivaleva a un condono ottenuto.
Occorreva inoltre distinguere il fabbricato originario dalle trasformazioni successive: una domanda relativa a una determinata consistenza non rende automaticamente leciti ampliamenti e chiusure realizzati in seguito.
La preesistenza prima del 1967 andava dimostrata
Per uno degli edifici veniva sostenuta una realizzazione anteriore al 1967. Secondo il giudice, spettava al proprietario fornire gli elementi a sostegno di quella ricostruzione, indicando anche consistenza e uso pregressi.
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Richiedi informazioni gratisNel giudizio mancavano persino elementi indiziari sufficienti. Non era quindi possibile escludere il manufatto dall’ordine soltanto richiamandone una generica anzianità. L’accertamento riguardava l’edificio concretamente esistente, comprese le trasformazioni documentate.
Gli accertamenti del guardiaparco e il ruolo del Comune
Un’altra censura sosteneva che il funzionario comunale non potesse fondare la demolizione sugli accertamenti eseguiti dal personale del parco. Il Consiglio di Stato ha distinto i rilievi materiali dalla valutazione amministrativa.
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I sopralluoghi erano stati svolti da personale con funzioni di polizia e riportati in verbali dettagliati; a questi si aggiungeva l’istruttoria comunale sui profili edilizi, urbanistici e sui vincoli. Non risultava quindi l’assenza dell’attività di verifica denunciata dai ricorrenti.
Il tempo trascorso non rendeva legittime le opere
Per il Collegio, la demolizione delle opere accertate come prive di titolo costituiva un atto dovuto. Non occorreva dimostrare un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, né il decorso degli anni aveva creato un affidamento alla conservazione degli abusi.
Anche la mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento non ha invalidato l’ordine, alla luce della situazione già accertata e dei precedenti provvedimenti. La sentenza riconosce però che altre fattispecie possono richiedere specifici approfondimenti e partecipazione: l’esito dipende dal quadro istruttorio del caso.
L’appello è stato respinto. Nessuna spesa è stata addebitata per il giudizio, perché il Comune non si era costituito.
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