Un’interdittiva antimafia non riguarda soltanto la partecipazione agli appalti pubblici. Può incidere anche sul permesso di costruire ottenuto per un’iniziativa dell’impresa: il progetto immobiliare resta privato, ma il titolo è un provvedimento amministrativo abilitativo dell’attività imprenditoriale.

È questo uno dei punti affrontati dal Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza n. 7070 del 24 settembre 2026. Il Collegio ha respinto gli appelli dell’impresa e dei proprietari contro la rimozione di un permesso e delle successive varianti. Le misure collaborative adottate in seguito nei confronti della società non hanno modificato l’esito relativo ai titoli contestati.

Il progetto residenziale e il ritiro dei titoli

La vicenda riguardava la trasformazione di un immobile produttivo in un complesso residenziale mediante demolizione e ricostruzione. Il permesso era stato rilasciato nel luglio 2020; erano seguite due varianti, presentate nel novembre 2020 e nel febbraio 2021.

Nel dicembre 2022 il Comune aveva annullato i titoli indicando più ragioni. Tra queste figuravano una rappresentazione urbanistica dell’area non corrispondente agli atti di piano e l’interdittiva antimafia che aveva colpito l’impresa già nel 2017, confermata in sede giudiziaria.

La controversia non dipendeva quindi da una nuova contestazione intervenuta soltanto dopo la costruzione: l’impedimento antimafia precedeva il rilascio del permesso.

Perché non contano soltanto i contratti pubblici

La società sosteneva che gli effetti dell’interdittiva fossero circoscritti a contratti con le amministrazioni, concessioni e benefici economici pubblici. Il Consiglio di Stato ha respinto questa lettura, richiamando l’articolo 67 del Codice antimafia.

La disposizione comprende anche autorizzazioni, concessioni e altri provvedimenti abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati. Il permesso funzionale all’operazione edilizia dell’impresa rientrava in questi rapporti: la natura privata dell’investimento non bastava a escludere l’applicazione della disciplina.

Il giudice descrive l’effetto come un’incapacità prevista dalla legge, parziale e tendenzialmente temporanea. Non è una perdita generale della capacità giuridica della società: interessa le specifiche relazioni con la pubblica amministrazione individuate dal Codice.

La rimozione del permesso e la disciplina speciale

Per questo profilo, la rimozione del titolo non è stata trattata come un semplice ripensamento discrezionale del Comune sull’opportunità del progetto. Il Collegio l’ha ricondotta al riconoscimento dell’incapacità dell’impresa di essere destinataria del provvedimento, secondo la disciplina speciale antimafia richiamata dall’articolo 92, comma 3.

La distinzione conta quando si valuta la stabilità dell’autorizzazione. Non è sufficiente opporre la presenza di un titolo formalmente rilasciato: occorre considerare anche se il soggetto potesse ottenerlo nel momento rilevante.

Le misure collaborative successive non sanano il passato

Durante il giudizio la società aveva richiamato un aggiornamento prefettizio del 2025, con l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’articolo 94-bis. Secondo l’impresa, questo passaggio faceva venir meno il presupposto ostativo.

Il Consiglio di Stato ha distinto i due momenti. La nuova valutazione non accertava che l’interdittiva originaria fosse infondata e non cancellava retroattivamente l’incapacità esistente quando il permesso era stato rilasciato. Un diverso assetto successivo non rende automaticamente valido il titolo precedente.

La decisione riguarda questi atti e questa sequenza temporale: non stabilisce che le misure collaborative abbiano sempre gli stessi effetti di un’interdittiva per ogni futura iniziativa dell’impresa.

Restano anche le contestazioni urbanistiche

Il Comune aveva rilevato inoltre una descrizione uniforme della destinazione urbanistica del lotto, mentre una porzione era interessata da una diversa situazione di piano. Anche questo profilo è stato esaminato e ritenuto idoneo a sostenere la rimozione dei titoli.

Gli appelli sono stati respinti. La pronuncia non contiene una nuova condanna penale: risolve la controversia amministrativa sui titoli edilizi. Per un’impresa che programma un intervento, il punto operativo è verificare insieme la conformità del progetto e la propria posizione rispetto ai provvedimenti abilitativi necessari.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7070/2026 del 24 settembre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-7070-2026-consultazione.pdf - 119,2 KB

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