All – In – One
All-in-one è una struttura modulare che può essere formata da due o...
Per il progetto di un parco eolico da 66 MW in Sardegna, il Consiglio di Stato esclude l’autonoma impugnabilità del parere della Soprintendenza speciale. Il procedimento poteva ancora avere un esito diverso attraverso la composizione del dissenso.
Un parere negativo sul paesaggio può pesare molto su un progetto eolico, senza costituire necessariamente la decisione definitiva che lo impedisce. Quando il procedimento prevede ancora un confronto tra amministrazioni e la possibilità di comporre il dissenso, impugnare subito quel solo parere può risultare prematuro.
È la questione affrontata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 7091 del 24 settembre 2026, relativa a un progetto in Sardegna. L’appello della società proponente è stato respinto sulla base della natura non conclusiva dell’atto contestato.
Sommario
La società aveva avviato nel luglio 2022 la procedura di valutazione di impatto ambientale, integrata con la valutazione di incidenza, per un parco composto da 11 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per complessivi 66 MW, con le relative opere di connessione.
Nell’agosto 2024 la Soprintendenza speciale per il PNRR aveva espresso una valutazione negativa sugli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. La proponente aveva impugnato quell’atto davanti al TAR e, dopo l’esito sfavorevole, aveva presentato appello.
Il Consiglio di Stato ha esaminato prima la questione processuale: l’atto della Soprintendenza non concludeva la VIA e non era tale da imporre un risultato negativo inevitabile. Restava infatti possibile affrontare il contrasto tra Ministero della Cultura e Ministero dell’Ambiente attraverso il meccanismo previsto dalla legge 400/1988.
L’articolo 5 consente al Presidente del Consiglio di deferire alla deliberazione del Consiglio dei ministri questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti. Nel caso in esame, la presenza di tale possibilità impediva di considerare il parere come un veto definitivamente insuperabile.
Di regola, gli atti che preparano una decisione amministrativa si contestano insieme al provvedimento finale, quando ne emerge l’effettiva incidenza sulla posizione dell’interessato.
La sentenza richiama anche le eccezioni: possono essere immediatamente impugnabili gli atti già autonomamente lesivi, come quelli che determinano un arresto effettivo del procedimento o un esito conclusivo inevitabile. Il parere esaminato non presentava tali caratteristiche.
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Richiedi informazioni gratisPer individuare il momento della tutela non basta dunque che un documento sia negativo. Occorre verificare la funzione che svolge nello specifico procedimento e quali passaggi rimangano ancora aperti.
Il parere risaliva all’agosto 2024, prima che il decreto-legge 153/2024 inserisse un richiamo espresso al meccanismo di composizione del dissenso nell’articolo 25 del Codice dell’ambiente.
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che il potere generale della Presidenza del Consiglio esisteva già. La modifica successiva ne aveva esplicitato l’applicazione in quel contesto, prevedendo inoltre lo specifico effetto sostitutivo del provvedimento di VIA favorevole quando il dissenso culturale venga superato.
La distinzione evita di leggere il testo modificato come se fosse già scritto nello stesso modo alla data del parere contestato.
La società sosteneva che rinviare l’impugnazione avrebbe impedito di far valere gli errori del parere. Il Collegio non ha condiviso questa prospettiva: le contestazioni sugli atti ministeriali possono essere esaminate nell’impugnazione della successiva decisione conclusiva, secondo le condizioni processuali applicabili.
L’appello è stato respinto, con spese di 6.000 euro in favore dei due Ministeri, oltre accessori, e compensazione nei confronti della Regione. La sentenza non rilascia una VIA favorevole e non autorizza l’impianto: chiarisce quale atto poteva essere contestato autonomamente in quella fase.
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