La presenza di teli laterali che possono chiudere una pergotenda non dimostra, da sola, che sia stato realizzato un nuovo volume edilizio. Occorre verificare come funziona la struttura, quanto siano effettivamente amovibili le chiusure e che cosa fosse già autorizzato.

Su questi elementi si concentra la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 7039 del 23 settembre 2026, che ha annullato un ordine di demolizione e la connessa multa da 25.000 euro. La controversia riguardava una terrazza di un edificio alberghiero, in un contesto storico sottoposto a tutela.

Una struttura già assistita da titoli e nulla osta

La pergotenda non era stata realizzata integralmente senza autorizzazioni. Dagli atti richiamati nella decisione risultavano SCIA e un nulla osta della Soprintendenza risalenti al 2018.

La contestazione comunale nasceva invece dai successivi accertamenti: sulla struttura erano presenti guide e teli avvolgibili laterali capaci di chiudere il perimetro. Il Comune aveva ritenuto che questa configurazione producesse uno spazio chiuso di circa 114 metri quadrati e un volume di circa 304 metri cubi.

Durante le verifiche era stata inoltre rilevata, in un locale indicato come tecnico, la presenza di attrezzature da cucina. Anche questo elemento era stato considerato indice di un cambiamento della destinazione d’uso.

Il Comune aveva ordinato rimozione e ripristino

Con il provvedimento del febbraio 2020 l’amministrazione aveva ordinato la rimozione delle opere, il ripristino e il pagamento della sanzione pecuniaria. La società interessata aveva contestato sia la qualificazione della pergotenda sia quella del locale accessorio.

Nella vicenda erano state presentate anche comunicazioni e una relazione tecnica sulle operazioni di ripristino: eliminazione dei teli laterali, delle attrezzature per la preparazione dei cibi e degli impianti di riscaldamento installati sulla terrazza.

Il TAR aveva respinto il primo ricorso, considerando l’intervento una nuova volumetria. Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello, riesaminando la consistenza delle opere e il fondamento delle contestazioni.

Quando la tenda resta l’elemento principale

Per i giudici, nella pergotenda la funzione principale deve essere svolta dalla tenda, mentre il sostegno deve conservare un ruolo accessorio. Le coperture leggere e retrattili, prive di un ambiente chiuso stabile, non sono assimilabili automaticamente a una nuova costruzione.

Nel caso concreto contavano due aspetti: la presenza dei titoli preesistenti e la natura temporanea delle chiusure mediante teli retrattili. Non si stava discutendo dell’installazione da zero di un’opera completamente priva di autorizzazioni.

L’effettiva e rapida amovibilità delle parti contestate contrastava, secondo il Collegio, con la qualificazione comunale come ampliamento stabile. La valutazione non poteva quindi fermarsi alla possibilità di abbassare i teli e delimitare temporaneamente lo spazio sottostante.

La presenza di attrezzature mobili non provava il cambio d’uso

È stata ritenuta insufficiente anche la dimostrazione del passaggio del locale tecnico a cucina. Le attrezzature erano facilmente rimovibili e non risultavano opere edilizie permanenti capaci di provare la trasformazione urbanisticamente rilevante contestata.

La decisione non riconosce un diritto generale a utilizzare liberamente qualsiasi vano tecnico per cucinare: rileva che, in quella specifica istruttoria, gli elementi raccolti non dimostravano il cambiamento affermato dal Comune.

Annullate sia la demolizione sia la multa

Il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del TAR e annullato il provvedimento comunale. Venuto meno l’abuso contestato nei termini descritti, è caduta anche la sanzione da 25.000 euro.

Il confronto utile resta quello tra progetto autorizzato e opere realmente presenti. Una chiusura stabile, capace di creare un nuovo ambiente, pone questioni diverse rispetto ai teli temporanei esaminati in questa vicenda. Anche nei contesti tutelati occorre inoltre tenere distinti titoli edilizi e assensi paesaggistici.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 7039/2026 del 23 settembre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-7039-2026-consultazione.pdf - 48,3 KB

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