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Modello F24: le istruzioni per sanare o contestare irregolarità

Modello F24: le istruzioni per sanare o contestare irregolaritàModello F24: le istruzioni per sanare o contestare irregolarità
Ultimo Aggiornamento:

Con la Risoluzione n. 29/E del 10 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione dei Codici Tributo per il versamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno ricevuto la Comunicazione di avviso per la presenza di irregolarità nella dichiarazione dei redditi.

La procedura è disciplinata dall’art. 36-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, dove si prevede che – se dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, oppure dai controlli formali emerge un’imposta o una maggiore imposta – il contribuente riceve una Comunicazione dalle Entrate con indicate le somme che deve versare alle casse dello Stato, con interessi e sanzioni.

In questo caso, se la posizione irregolare viene riconosciuta dal contribuente, questo può provvedere a sanare la propria posizione mediante il versamento delle somme dovute con il Modello F24. Qualora invece volesse contestare gli elementi irregolari riscontrati, avrà 30 giorni di tempo per segnalare gli errori.

Comunicazione di irregolarità: come funziona, quando si riceve

Le Comunicazioni di irregolarità sono dei documenti di avviso che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, nella dichiarazione dei redditi trasmessa, vengono riscontrati dei dati che non corrispondono con quelli già in possesso del Fisco.

Le comunicazioni possono essere trasmesse al contribuente sia in seguito ai controlli automatici che a quelli formali.

I controlli automatici riguardano tutti i dati. I controlli formali consistono invece nella verifica della corrispondenza dei dati legati a deduzioni, detrazioni e ritenute che il contribuente ha indicato in dichiarazione, con anche il controllo della documentazione fornita nonché delle dichiarazioni e dei dati dichiarati da altri soggetti, o forniti da enti esterni (come previdenziali e assistenziali).

In particolare, il contribuente può ricevere:

  1. Una comunicazione di regolarità, se tutti i dati risultano corretti;
  2. Una comunicazione di irregolarità, se sono stati riscontrati eventuali errori nelle somme dichiarate.

In che modo si contestano le irregolarità?

In caso di Comunicazione di irregolarità con indicazione di maggiori imposte da versare, qualora il contribuente ritenesse che ci fossero stati degli errori nei controlli, potrà procedere con la segnalazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Per le comunicazioni ricevute in seguito a controlli automatici, è possibile segnalare l’errore:

  • Accedendo al canale di assistenza Civis, se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel);
  • Telefonando alle Sezioni di assistenza multicanale al numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o allo 0696668907 (da cellulare);
  • Recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando la documentazione che dimostri che i dati dichiarati sono reali.

Per le comunicazioni ricevute in seguito ai controlli formali, il contribuente potrà:

  • Accedere al canale Civis, se abilitato ai servizi telematici Fisconline ed Entratel;
  • Recarsi presso lo stesso ufficio dal quale ha ricevuto la comunicazione, segnalando eventuali errori commessi nella valutazione di dati ed elementi.

Nella pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene specificato comunque che:

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

Leggi anche: “Dichiarazione Redditi 2023: nuovi chiarimenti per tutti i contribuenti

Comunicazione riconosciuta: pagamenti con F24, come si procede

Se invece il contribuente dovesse riconoscere gli errori commessi, potrà procedere con il pagamento delle somme dovute con il Modello F24, con il versamento dell’imposta, degli interessi e di una sanzione in forma ridotta.

Nello specifico:

  1. Per le Comunicazioni ricevute in seguito ai controlli automatici:
    • Se la comunicazione è diretta al contribuente, il pagamento deve essere eseguito entro massimo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (o dalla data di comunicazione della rettifica, in caso l’ufficio abbia rettificato l’importo in seguito alla segnalazione di errore del contribuente);
    • Se la comunicazione arriva mediante avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso;
    • In entrambi i casi, la sanzione sarà pari al 10% della maggiore imposta dovuta.
  1. Per le Comunicazioni ricevute in seguito a controlli formali:
    • Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (anche nei casi di rettifica dell’ufficio in seguito a segnalazione del contribuente);
    • La sanzione sarà pari al 20% della maggiore imposta dovuta.

Per il pagamento sarà possibile utilizzare il Modello F24 precompilato che il contribuente troverà in allegato alla comunicazione.

In questo caso, sia i titolari che i non titolari di Partita IVA, potranno effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non si utilizza il modello allegato, si dovrà utilizzare l’F24 normale e non la versione “precompilata”. In questo caso:

  • Le Partite IVA dovranno procedere al versamento esclusivamente in via telematica;
  • I non titolari di Partita IVA possono pagare per via telematica oppure anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.

Possibile rateizzare le somme dovute: come fare

L’importo dovuto può essere anche rateizzato dal contribuente in un numero massimo 20 rate trimestrali di pari importo.

In questo caso, la prima rata dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione (o della rettifica) da parte del contribuente, ed entro 90 giorni se a ricevere l’avviso è l’intermediario.

A partire dalla seconda rata si applicheranno gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Nello specifico, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data in cui viene pagata la rata.

Le rate successive alle prime devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Chi intende pagare a rate, non potrà utilizzare per il pagamento il modello F24 che troverà allegato alla Comunicazione.

Dovrà compilare un nuovo F24 normale, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto che troverà indicati nella comunicazione.

Sia in caso di versamento unitario che in caso di rateizzazione, è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti maturati.

Modello F24: Codici Tributo per il versamento a rate

I Codici Tributo istituiti con la Risoluzione del 10 giugno 2023 per il versamento delle imposte, con anche relativi interessi e sanzioni sono i seguenti:

  • 930G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA”;
  • 931G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI”;
  • 932G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI”.

Si riporta per chiarezza anche il Codice Tributo già istituito in passato relativo al versamento spontaneo: “6955”, recante “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Istituiti inoltre i Codici Tributo per pagare a rate gli importi relativi all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ.

Sono i seguenti:

  • 933G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – IMPOSTA”;
  • 934G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – INTERESSI”;
  • 935G”, recante “ 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – SANZIONI”.

Il Codice già istituito per il versamento spontaneo invece è “1163”, recante “Imposta sostitutiva delle imposte sul redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle Siiq – articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

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TAGS: codici tributo, dichiarazione redditi, f24, irregolarità dichiarazione, modello F24, redditi

Autore: Redazione Online

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