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Dichiarazione Redditi 2023: nuovi chiarimenti per tutti i contribuenti

Dichiarazione Redditi 2023: nuovi chiarimenti per tutti i contribuentiDichiarazione Redditi 2023: nuovi chiarimenti per tutti i contribuenti
Ultimo Aggiornamento:

Con le Circolari n. 14/E e n. 15/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce una lunga serie di nuovi importanti chiarimenti riguardo alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi 2023.

Le due Circolari costituiscono rispettivamente la “Parte prima” e la “Parte seconda” dello stesso documento, che ha come oggetto la:

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022”.

Le istruzioni fornite, viene chiarito, si riferiscono sia ai contribuenti che ai CAF o professionisti abilitati che sono incaricati dell’invio della Dichiarazione Redditi 2023.

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Dichiarazione Redditi 2023: nuove linee guida per tutti

Le due nuove Circolari delle Entrate, che costituiscono la “Raccolta” citata, sono state predisposte nel rispetto dei principi di trasparenza, e sono mirate nello specifico a soddisfare due principali finalità:

  • Fornire a tutti gli operatori uno strumento unitario che possa garantire un’applicazione uniforme delle norme vigenti in territorio nazionale;
  • Fornire a tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida orientativa che possa garantire un’applicazione uniforme delle attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il documento dispone importanti chiarimenti in relazione a tutte le modifiche normative previste per l’anno d’imposta 2022, e fornisce inoltre diverse specifiche in merito ai quesiti posti dai contribuenti (in sede di interpello o di consulenza giuridica), dai CAF e dai professionisti abilitati.

La Raccolta contiene, inoltre, l’elenco di tutti i documenti (incluse in allegato le dichiarazioni sostitutive) che i contribuenti sono tenuti ad esibire, e che i CAF o i professionisti sono tenuti a verificare, per poi apporre il visto di conformità.

Visto di conformità infedele: sanzioni per prestazioni dal 2019

Le prime delucidazioni fornite nella Circolare n. 14/E (Prima Parte della Raccolta) riguardano appunto l’applicazione del visto di conformità di cui al D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 39 comma 1, lettera a).

Qui si prevede che:

[…] ai soggetti […] che rilasciano il visto di conformità […] infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi […], non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti […] sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Viene specificato a questo proposito che le sanzioni si applicano solo a partire dall’entrata in vigore della normativa che ha disposto l’emendamento (Legge n. 26/2019), ovvero dal 30 marzo 2019.

Questo significa pertanto che le misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019.

In particolare, il CAF o il professionista possono procedere alla trasmissione di una dichiarazione rettificativa per conto del contribuente.

Per la trasmissione del Modello 730 a rettifica, in particolare, in base alla data di trasmissione bisogna procedere come segue:

  • Entro il 10 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare, se il sostituto d’imposta è lo stesso, si seguiranno le modalità ordinarie di rettifica. Se invece il sostituto è variato, sarà necessario indicare “730 senza sostituto”;
  • Oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare, il modello deve essere qualificato sempre come “730 senza sostituto”.

Qualora invece il contribuente non volesse presentare una nuova dichiarazione, il professionista potrà trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, a patto però che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.

In questo caso, per le sanzioni dovute il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

Il contribuente sarà inoltre tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta, e dei relativi interessi, per tutte le dichiarazioni presentate con Modello 730 con visto di conformità.

Verifica di conformità: quali controlli devono essere effettuati

La verifica di conformità in particolare comporta l’effettuazione di controlli riguardanti:

  • La corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • Le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • Le deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • I crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente;
  • La corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • L’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • Le detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • Le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • I crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • Gli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Il mancato controllo degli elementi indicati è responsabilità del CAF o del professionista abilitato.

Si specifica inoltre che, in caso di spese suddivise in più anni, i controlli dovranno essere condotti in riferimento all’utilizzo di ogni rata.

Come spiegato prima comunque, nel caso in cui, in seguito all’invio della dichiarazione, il professionista si accorgesse della presenza di eventuali errori, avrà la possibilità di rimediare con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa o di una comunicazione in rettifica per conto del contribuente.

Si fa presente anche che qualora i dati dichiarati corrispondessero a quelli presenti nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, la responsabilità dell’eventuale conformità infedele non sarà imputabile al CAF o al professionista, ma a quel punto i controlli proseguiranno nei confronti del contribuente.

Superbonus e visto di conformità: tutti i chiarimenti

Con la Circolare n. 14/E si chiarisce quanto stabilito in relazione al Superbonus con il Decreto Rilancio, all’art. 119 comma 11, ovvero:

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione […].

Il visto di conformità è quindi obbligatorio in relazione agli interventi Superbonus, sia che si opti per le opzioni alternative, sia che si utilizzi il credito in dichiarazione dei redditi.

Viene specificato, però, che – solo nel caso in cui il contribuente intendesse utilizzare il credito Superbonus nella dichiarazione dei redditi – se la dichiarazione dovesse essere presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (oppure mediante sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale), il visto di conformità non sarà obbligatorio.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110, Visto Conformità: chi può emetterlo, sanzioni

Dichiarazione Redditi 2023: chiarimenti su locazioni brevi

Per quanto riguarda i redditi e le ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione dei redditi 2023, si fa presente che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU.

Anche in relazione ai redditi di locazione e sublocazione breve, nonché ai redditi derivanti dalla locazione breve di un immobile ricevuto in comodato d’uso, l’Agenzia chiarisce che il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2023.

In assenza della Certificazione suddetta, non sarà possibile compilare il rigo F8 della sezione VII del Modello 730 per la dichiarazione redditi 2023, recante “Locazioni brevi”.

In particolare – nel Quadro B recante “Redditi dei fabbricati e altri dati” – se nella colonna 2 (“utilizzo”) dei righi da B1 a B6, sono indicati i Codici 3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, sarà necessario verificare quanto segue.

  1. Se è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 (canone di locazione) devono corrispondere al 100% degli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319, 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2023 per le quali:
    • Nelle caselle dei punti 4, 104, 204, 304, 404, è indicato l’anno “2022”;
    • Non risultano barrate le caselle dei punti 21, 121, 221, 321, 421.
  1. Se non è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi della colonna 6 devono corrispondere sempre agli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319, 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2023 (per le quali viene indicato l’anno 2022 nelle caselle dette e non risultano barrate le caselle dei punti 21, 121, 221, 321, 421). In questo caso però gli importi dovranno essere considerati in riduzione delle spese sostenute per servizi accessori direttamente dal conduttore (o dal locatore che le ha poi riaddebitate al conduttore).

Attenzione, si fa presente che nel caso in cui invece nella CU dovessero risultare barrate le caselle dei punti 21, 121, 221, 321, 421, gli importi – presenti nella stessa CU ai punti 19, 119, 219, 319, 419 – dovranno essere indicati nel rigo D4 (redditi diversi) del Modello 730 con il codice “10”.

Leggi anche: “Dichiarazione redditi 2023, 730: Online la versione definitiva

Dichiarazione Redditi 2023: spese per le quali spetta una detrazione dall’imposta

La restante parte della Circolare n. 14/E delle Entrate, fornisce maggiori chiarimenti in relazione a tutti gli “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”, ovvero:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi passivi per mutui;
  • Spese per l’istruzione, universitaria e non;
  • Spese funebri;
  • Spese per gli addetti all’assistenza personale;
  • Spese per attività sportive dei ragazzi;
  • Spese per intermediazione immobiliare;
  • Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
  • Erogazioni liberali;
  • Contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico;
  • Spese veterinarie;
  • Spese sostenute dai sordi per servizi di interpretariato;
  • Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico;
  • Spese sostenute per le rette degli asili nido;
  • Premi di assicurazione;
  • Spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • Premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi. Ricordiamo che questa detrazione può essere elevata al 90% se associata al Superbonus (approfondisci qui);
  • Spese sostenute per familiari a carico che soffrono di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
  • Spese per iscrizione e abbonamento a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale.

Dichiarazione Redditi 2023: spese per le quali spetta una deduzione dal reddito

La Parte Seconda della “Raccolta”, come detto, continua con la Circolare n. 15/E, che invece fornisce tutte le spiegazioni dettagliate in riferimento agli “Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo”.

Sono ricompresi qui:

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Assegno periodico corrisposto al coniuge;
  • Contributi per addetti a servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità;
  • Fondi per enti di assistenza sanitaria integrativa del SSN;
  • Contributi, donazioni e oblazioni alle ONG riconosciute;
  • Erogazioni liberali;
  • Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali;
  • Altri oneri deducibili di cui al Rigo E26, cod. 21;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
  • Spese sostenute dal 2014 al 2017 per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione;
  • Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state oggetto di tassazione;
  • Riscatto per periodi non coperti da contribuzione;
  • Spese per l’arredo degli immobili per le giovani coppie (ripartizione per spese sostenute nel 2016);
  • IVA per acquisto abitazione in Classe energetica A o B (ripartizione per acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017);
  • Detrazioni per canoni di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale. Le detrazione non prevede una percentuale fissa, ma viene concessa in base al reddito. Riguarda esclusivamente i contratti a canone libero o a canone convenzionale stipulati da giovani tra i 20 e i 30 anni oppure da lavoratori dipendenti in trasferimento per motivi di lavoro;
  • Detrazione per dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro;
  • Spese per mantenimento cane guida;
  • Borse di studio assegnate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
  • Donazioni a favore dell’ente “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro dei donatori di midollo osseo;
  • Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi;
  • Credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA per il riacquisto della prima casa (approfondisci qui).

Ricordiamo che i termini legati ai requisiti per l’agevolazione prima casa sono attualmente sospesi Per approfondire, leggi: “Prima Casa: termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023”.

Ulteriori spese deducibili con la dichiarazione redditi 2023

Ma non è finita qui, perché la Circolare n. 15/E dispone ulteriori approfondimenti riguardanti gli oneri e le spese per i quali spetta la deduzione dal reddito. Sono infatti inclusi nell’elenco anche:

  • Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (vedi qui come funziona);
  • Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • Credito d’imposta per la ricostruzione o la riparazione di immobili colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;
  • Credito d’imposta per Bonus Prima Casa under 36. Valido per gli acquisti effettuati dal 26 maggio 2021 al il 31 dicembre 2023 (approfondisci qui);
  • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato;
  • Credito d’imposta per mediazioni finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali;
  • Credito d’imposta per prestito “APE Volontario” (vedi qui come funziona);
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
  • Credito d’imposta per incremento dell’occupazione in aree svantaggiate. Misura abrogata, ma si può ancora fruire degli eventuali residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
  • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (ripartizione per spese sostenute negli anni 2016, 2017, 2018);
  • Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Valido per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (approfondisci qui);
  • Credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata;
  • Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy.

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Autore: Redazione Online

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