Per le spese sostenute in relazione al pagamento dei premi per le assicurazioni stipulate a tutela delle unità abitative, è prevista una detrazione per calamità pari al 19%.
Per le spese sostenute in relazione al pagamento dei premi per le assicurazioni stipulate a tutela delle unità abitative, è prevista una detrazione per calamità pari al 19%.
La detrazione Irpef è valida per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 e, ad oggi, può essere elevata fino alla misura del 90% se la si lega al Superbonus.
In merito alla detrazione legata alle assicurazioni per eventi calamitosi, di recente l’Agenzia delle Entrate ha disposto nuovi chiarimenti in risposta al quesito posto da un contribuente e pubblicato sul portale FiscoOggi.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il quesito di oggi riguarda appunto un contribuente che dichiara di usufruire della detrazione per calamità al 19%, concessa per assicurazioni stipulate in relazione ad unità abitative e pertinenze.
In particolare, il soggetto fa sapere di aver provveduto alla donazione dell’immobile oggetto di polizza a favore del figlio durante lo scorso anno.
Pertanto, non essendo più lui il proprietario dell’unità abitativa che ha donato, chiede se possa comunque continuare a beneficiare della detrazione per calamità in relazione alle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi legati a quell’immobile.
La risposta delle Entrate è affermativa.
La detrazione per eventi calamitosi infatti spetta al soggetto che ha stipulato la polizza, a prescindere da chi sia effettivamente il proprietario dell’immobile.
Il punto è stato chiarito con la Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, dove si specifica appunto che l’agevolazione è valida per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.
Sono valide anche le polizze che sono state oggetto di rinnovo di un contratto preesistente, se il rinnovo è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. Tutte le assicurazioni stipulate prima di tale data rimangono escluse fino alla data di scadenza naturale, ma potranno essere oggetto di detrazione con l’eventuale rinnovo del contratto.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione per calamità non prevede nessun limite massimo di spesa da rispettare, e può essere beneficiata anche in relazione a più di un’unità immobiliare con relative pertinenze.
L’agevolazione spetta per tutte le unità residenziali, a prescindere dalla categoria catastale. Non spetta invece qualora l’assicurazione avesse come oggetto la sola pertinenza.
Ci sono tuttavia dei limiti legati al reddito del richiedente. In particolare, la detrazione al 19% viene concessa ai soggetti con reddito complessivo non superiore a 120.000 euro.
Per chi eccede questo limite la percentuale andrà a diminuire, fino ad azzerarsi del tutto per i soggetti con reddito pari a 240.000 euro.
Advertisement - PubblicitàIl limite massimo che si può portare in detrazione è dunque pari al 19% delle spese sostenute, ma può essere elevato al 90% nel caso in cui l’immobile fosse anche oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico agevolabili con il Superbonus 110%.
Saranno considerati validi in questo caso solo gli interventi ricompresi nel Super Sismabonus. Non sarà possibile infatti fruire della detrazione maggiorata se si conseguono unicamente lavori mirati alla riqualificazione energetica agevolabili con il Super Ecobonus.
Questo significa anche che la detrazione al 90% potrà essere applicata solo in relazione agli immobili che effettivamente possono accedere al Super Sismabonus. Sono quindi escluse tutte le unità che si trovano in Zona sismica 4, mentre saranno ammessi gli immobili residenziali in Zona 1, 2 e 3.
Attenzione, l’agevolazione potrà essere elevata al 90% solo per i contribuenti che – per le spese legate agli interventi Super Sismabonus – hanno deciso o decidono di optare per l’opzione alternativa della cessione del credito.
Sarà infatti necessario procedere con la cessione del credito a favore di un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Il credito pari al 90% delle spese sostenute per il pagamento di premi assicurativi per eventi calamitosi non potrà invece essere ceduta. Sarà possibile beneficiarne esclusivamente con il recupero in 10 anni nella dichiarazione dei redditi.
Per saperne di più, leggi: “Sismabonus 110%: polizza calamità con detrazione 90%, come funziona”
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