Il Bonus Ristrutturazioni è uno tra gli incentivi che ammette la possibilità di usufruire dell’incentivo tramite le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Con il Comunicato Stampa n. 62 del 18 febbraio 2022, il Governo ha approvato un provvedimento correttivo al Decreto Sostegni TER che va a riformulare le regole sulla cessione del credito.
Quando si intende eseguire interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% in un condominio minimo, le regole sono le stesse disposte per i condomini normali.
Come avevamo annunciato con l’articolo “Bonus Casa: 4 febbraio aggiornamento delle procedure”, in data 3 febbraio 2022 è stato approvato il Provvedimento per aggiornare il modello standard per la Comunicazione della scelta delle opzioni alternative.
In tema di Superbonus 110%, la scelta della cessione del credito è sempre stata particolarmente complessa, se non altro per i continui aggiornamenti dei provvedimenti e dei modelli da trasmettere per la Comunicazione alle Entrate.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni TER sono state disposte nuove misure urgenti a riguardo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Di recente il Fisco ha chiarito alcuni aspetti fondamentali riguardo la Comunicazione necessaria per cessione e sconto in relazione al Superbonus 110% e agli altri incentivi edilizi.
Con una recente risposta del Fisco ad una domanda posta da un contribuente, si torna a parlare del Bonus Facciate, uno tra gli incentivi che durante l’ultimo anno ha ottenuto il maggior numero di richieste.
Che cosa accade nel momento in cui un beneficiario, dopo aver correttamente trasmesso la Comunicazione alle Entrate e sostenuto le spese per il 30% dei lavori, alla fine non dovesse riuscire a concludere gli interventi entro i termini stabiliti?
In tema di Superbonus 110%, ormai lo sappiamo, la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura sono le opzioni alternative con le quali è possibile beneficiare dell’incentivo.