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Permesso di Costruire per opere non residenziali: quanto costa?

Permesso di Costruire per opere non residenziali: quanto costa?Permesso di Costruire per opere non residenziali: quanto costa?
Ultimo Aggiornamento:

Il Permesso di Costruire è il principale titolo abilitativo necessario per realizzare nuove costruzioni oppure opere di ristrutturazione di notevole entità.

Il rilascio del titolo è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione che, in determinati casi, riferibili soprattutto alle unità immobiliari abitative, può essere ridotto o anche azzerato (approfondisci qui).

Sono previste poi delle disposizioni specifiche per quanto riguarda il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione o la ristrutturazione di opere non residenziali.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Contributo Costruzione non pagato: sanzioni e riscossione, cosa sapere

Permesso di Costruire opere non residenziali: fattori da considerare

È l’art. 19 del Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare il pagamento del contributo di costruzione per le opere o gli impianti non destinati alla residenza.

Qui si prevede che – per tutti i casi di realizzazione di costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali che siano dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi – per determinare l’ammontare dovuto per il contributo si deve tener conto dei seguenti fattori:

  • Le opere di urbanizzazione;
  • Le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
  • Le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi, per i casi in cui si prevedano modifiche alle caratteristiche degli stessi.

L’incidenza che questi fattori devono avere in riferimento al calcolo del contributo di costruzione sarà stabilita dall’ufficio comunale mediante delibera del Consiglio.

I parametri da seguire però vengono fissati dalla regione, e devono essere definiti sulla base di specifiche tabelle parametriche che differenziano le classi di comuni in base a:

  • Ampiezza e andamento demografico dei comuni;
  • Caratteristiche geografiche dei comuni;
  • Diversi tipi di attività produttiva.

Per quanto riguarda invece il Permesso di Costruire rilasciato per la realizzazione o ristrutturazione di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, oppure allo svolgimento di servizi, l’importo dovuto per il contributo di costruzione viene determinato in base all’incidenza di:

  • Opere di urbanizzazione;
  • Quota variabile (non superiore al 10% del costo di costruzione), che dev’essere stabilita con delibera del Consiglio a seconda dei diversi tipi di attività.

Per i casi in cui la destinazione d’uso delle opere e degli impianti non residenziali dovesse essere modificata nel corso dei 10 anni successivi alla conclusione dei lavori edilizi, si spiega, il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, da determinare al momento in cui avviene la modifica.

Leggi anche: “Lavori obbligati al Permesso di Costruire: quali sono

Permesso di Costruire in zone agricole: requisiti per l’esonero

Tale precisazione riguardante la modifica delle destinazioni d’uso si estende anche alle zone agricole di cui all’art. 17, che prevede l’esonero dal versamento del contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”.

Precisiamo a tal proposito che l’art. 12 citato è stato abrogato dal D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, che ha sostituito la qualifica di “imprenditore agricolo a titolo principale” con quella di “Imprenditore Agricolo Professionale” o IAP.

In particolare, si intende per IAP colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo e che, direttamente o in qualità di socio di società:

  • Dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola;
  • Ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Entrambe le percentuali di cui sopra sono invece ridotte al 25% se l’imprenditore dovesse operare nelle zone svantaggiate di cui al Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999.

Le zone svantaggiate sono nello specifico:

  1. Zone di montagna caratterizzate notevoli limiti nella possibilità di utilizzare le terre, nonché da notevoli aumenti del costo del lavoro, che siano dovuti a:
    • Condizioni climatiche difficili a causa dell’altitudine, che comportino un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
    • Ubicazione in zone di altitudine inferiore, con presenza – nella maggior parte del territorio – di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o necessitano di materiali particolarmente costosi;
    • La combinazione dei due fattori precedenti, entrambi in misura minore, ma che insieme determinano notevoli svantaggi;
    • Sono assimilabili alle zone di montagna svantaggiate anche le aree zone situate a nord del 62° parallelo, incluse determinate zone adiacenti.
  1. Altre zone che siano minacciate dallo spopolamento, in cui diventa necessario preservare l’ambiente dal punto di vista delle condizioni naturali di produzione. Sono considerate svantaggiate se caratterizzate da:
    • Terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, che per essere migliorate necessitano di costi ingenti;
    • Scarsa produttività dell’ambiente naturale, con risultati notevolmente inferiori alla media;
    • Scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, in aree in cui la popolazione dipende fortemente dall’attività agricola.
  1. Zone nelle quali ricorrano degli svantaggi specifici, in cui è necessario che si svolga un’attività agricola continuata e a condizioni particolari, al fine di garantire:
    • La conservazione o il miglioramento dell’ambiente naturale;
    • La conservazione dello spazio naturale;
    • Il mantenimento del potenziale turistico;
    • La tutela delle aree costiere.

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TAGS: permesso di costruire

Autore: Redazione Online

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