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Permesso di Costruire: costi ridotti, azzerati o rateizzabili, ecco per chi

Permesso di Costruire: costi ridotti, azzerati o rateizzabili, ecco per chiPermesso di Costruire: costi ridotti, azzerati o rateizzabili, ecco per chi
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Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione, sia per le nuove costruzioni che per l’esecuzione dei lavori, svolti su edifici esistenti, per i quali la richiesta del permesso risulti obbligatoria.

Il contributo di costruzione viene determinato sulla base di due differenti quote, quella legata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e quella relativa al costo di costruzione.

Esistono però dei casi nei quali viene concessa la riduzione dell’importo, oppure la possibilità di rateizzarlo. Esistono inoltre ulteriori condizioni che permettono di usufruire dell’esonero totale dal pagamento del contributo.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Lavori obbligati al Permesso di Costruire: quali sono

Permesso di Costruire: quando si può ridurre il contributo di costruzione?

È l’art. 17 del Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare le modalità di riduzione o di esonero del costo del contributo di costruzione legato al Permesso di Costruire.

Qui si specifica in primo luogo che – in relazione agli interventi di nuova costruzione e a quelli svolti su edifici già esistenti – se le opere riguardano immobili di edilizia convenzionata, il contributo di costruzione sarà dovuto solo in riferimento alla quota legata agli oneri di urbanizzazione.

Non sarà quindi dovuta in questi casi la quota legata al costo di costruzione, a patto però che il soggetto interessato stipuli una convenzione in cui si impegna ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione sulla base dei criteri previsti per la convenzione-tipo ai sensi dell’art. 18 del TUE.

Il contributo di costruzione viene corrisposto in forma ridotta anche in riferimento alla costruzione della prima casa di abitazione. In questo caso, si potrà beneficiare dei parametri definiti per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, ma solo per i casi che soddisfano i requisiti della legge di settore.

Leggi anche: “ERP, edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata: le differenze

Anche per gli interventi rientranti nella categoria della manutenzione straordinaria, e per quelli da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, il contributo di costruzione sarà dovuto solo in riferimento alla quota degli oneri di urbanizzazione, ma solo se gli interventi:

  • Comportano un aumento del carico urbanistico;
  • Comportano un aumento della superficie calpestabile.

Il costo degli oneri di urbanizzazione può essere inoltre rateizzato ai sensi dell’art. 16 del TUE.

Convenzione-tipo per alloggi ERP: quali riduzioni?

In quanto alla convenzione-tipo di cui all’art. 18 del TUE, gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono beneficiare della riduzione dell’importo dovuto per il contributo di costruzione secondo i criteri e parametri stabiliti dalla convenzione-tipo approvata dalla regione.

Le convenzioni comunali devono adeguarsi alla convenzione regionale in relazione ai seguenti fattori:

  • Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
  • Determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in base al costo delle aree, della costruzione, delle opere di urbanizzazione e delle spese generali (incluse quelle di progettazione e quelle legate agli oneri di preammortamento e di finanziamento);
  • Determinazione dei canoni di locazione in percentuale al valore desunto dai prezzi fissati per la cessione;
  • Durata di validità della convenzione, che dev’essere minima di 20 anni e massima di 30 anni.

Il costo delle aree viene determinato dalla regione secondo propri criteri e parametri, ma l’importo non può essere superiore al 20% del costo totale del contributo di costruzione.

Sempre in relazione al costo delle aree, il soggetto interessato può richiedere che questo venga determinato sulla base del valore definito per i trasferimenti di proprietà avvenuti nei 5 anni che precedono la data di stipula della convenzione.

I prezzi delle cessioni e dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinati con le convenzioni, possono subire variazioni sulla base degli indici ufficiali ISTAT legati ai costi di costruzione definiti in seguito alla stipula delle convenzioni. Ogni variazione applicata in ogni caso deve avere una validità minima di 2 anni.

Esonero totale dal pagamento del Permesso: chi ne beneficia?

Sono completamente esonerati dal pagamento del contributo di costruzione i seguenti casi:

  1. Interventi da realizzare nelle zone agricole (anche residenze) dagli imprenditori a titolo principale, ai sensi della Legge n. 153 del 9 maggio 1975;
  2. Interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici unifamiliari, in misura non superiore al 20%;
  3. Impianti, attrezzature, opere pubbliche e opere di interesse generale realizzate da enti istituzionali;
  4. Opere di urbanizzazione realizzate in attuazione di strumenti urbanistici, sia da privati che da enti pubblici;
  5. Interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  6. Nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, che:
    • Siano relativi a fonti rinnovabili di energia;
    • Siano mirati alla conservazione, risparmio e uso razionale dell’energia;
    • Rispettino le norme urbanistiche, nonché quelle di tutela idrogeologica, artistico-storica e ambientale.

Il contributo di costruzione sarà dovuto invece nella misura del 20% dell’importo dovuto per gli interventi di:

  • Rigenerazione urbana;
  • Decarbonizzazione;
  • Efficientamento energetico;
  • Messa in sicurezza sismica;
  • Contenimento del consumo di suolo;
  • Ristrutturazione;
  • Recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

I Comuni possono in questo caso decidere di concedere ulteriori riduzioni dell’importo oppure di esonerare completamente dal pagamento i soggetti interessati.

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TAGS: contributo di costruzione, permesso di costruire

Autore: Redazione Online

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