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Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi di integrazione delle rinnovabili per costruzioni, ristrutturazioni importanti e impianti termici: percentuali, formula e verifiche.
Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Le nuove regole interessano le richieste di titolo edilizio relative agli edifici di nuova costruzione, alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e agli interventi qualificabili come ristrutturazione dell’impianto termico. Non riguardano, quindi, indistintamente qualsiasi lavoro o qualsiasi CILA, SCIA e permesso di costruire.
La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che ha recepito la direttiva europea RED III e modificato l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026 e stabilisce che il nuovo Allegato si applichi alle richieste presentate una volta trascorsi 180 giorni: la decorrenza cade il 3 agosto 2026.
Sommario
L’articolo 29 del D.Lgs. 5/2026 sostituisce il campo di applicazione e una parte rilevante degli obblighi contenuti nell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Il riferimento ai 180 giorni non è un termine entro il quale adeguare tutti gli edifici esistenti: serve a individuare le pratiche edilizie alle quali applicare il nuovo regime.
In termini operativi, la data da controllare è quella di presentazione della richiesta del titolo edilizio. Per una pratica presentata prima della decorrenza continua in linea generale a rilevare il regime precedente; una nuova richiesta presentata dal 3 agosto ricade invece nelle regole aggiornate. Varianti sostanziali, sostituzioni del titolo e pratiche ripresentate devono essere valutate caso per caso, considerando anche la disciplina regionale e le indicazioni dello Sportello unico del Comune.
Advertisement - PubblicitàIl nuovo Allegato III non si applica a ogni manutenzione o sostituzione di un componente. Il campo di applicazione comprende quattro situazioni:
Per distinguere il primo dal secondo livello bisogna applicare il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025. Una ristrutturazione importante ricorre quando l’intervento coinvolge più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Il primo livello richiede contemporaneamente un intervento superiore al 50% della superficie disperdente lorda e la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio. Il secondo livello comprende le ristrutturazioni importanti che non soddisfano insieme questi due presupposti: non è corretto ridurlo automaticamente ai soli lavori compresi fra il 25% e il 50% dell’involucro.
Il D.M. 28 ottobre 2025 definisce la ristrutturazione dell’impianto termico come un insieme di opere che modifica in modo sostanziale sia il sistema di produzione sia quello di distribuzione e/o emissione. La semplice sostituzione isolata di un generatore, senza una trasformazione sostanziale degli altri sottosistemi, non coincide automaticamente con questa categoria.
Possono invece rientrarvi, in presenza dei presupposti tecnici, la trasformazione da impianto centralizzato a impianti individuali e la risistemazione impiantistica conseguente al distacco con installazione di un impianto autonomo. È quindi la configurazione complessiva dell’intervento, e non il nome commerciale dei lavori, a determinare l’obbligo.
Le percentuali non si riferiscono genericamente a tutta l’energia elettrica consumata nell’edificio. Il decreto considera distintamente la produzione di acqua calda sanitaria e la somma dei consumi previsti per acqua calda, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Su schermi piccoli, scorri orizzontalmente la tabella per leggere tutte le colonne.
| Tipo di intervento | Acqua calda sanitaria | Acqua calda + riscaldamento + raffrescamento |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60% | 60% |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% | 40% |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | Non prevista come quota autonoma | 15%, calcolato su riscaldamento e raffrescamento |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | Non prevista come quota autonoma | 15%, calcolato su riscaldamento e raffrescamento |
Per il secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico, dunque, il 15% riguarda soltanto la somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale ed estiva: l’acqua calda sanitaria non entra in questa specifica base di calcolo.
Il precedente Allegato III del D.Lgs. 199/2021 richiedeva già, per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni allora comprese nel suo campo di applicazione, la copertura del 60% dell’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei tre servizi energetici. Non è quindi corretto descrivere la riforma come un aumento generalizzato dal 3 agosto.
Il cambiamento più rilevante è la nuova articolazione del campo di applicazione, con percentuali specifiche per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico.
Advertisement - PubblicitàPer gli edifici pubblici le percentuali vengono aumentate di ulteriori cinque punti. Di conseguenza, il 60% previsto per un edificio nuovo diventa 65%, il 40% del primo livello diventa 45% e il 15% previsto per secondo livello e impianto termico diventa 20%.
Anche l’obbligo di installazione della potenza elettrica da fonti rinnovabili è maggiorato del 10%. Queste maggiorazioni devono essere considerate già nella fase iniziale del progetto, perché incidono sul dimensionamento degli impianti, sugli spazi tecnici e sulla relazione energetica.
Oltre alle percentuali di copertura dei consumi termici, resta un obbligo distinto relativo alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La formula indicata dall’Allegato III è:
P = k × S
Dove:
Le pertinenze non si sommano alla superficie S, anche se possono ospitare gli impianti nei limiti previsti dal decreto.
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Richiedi informazioni gratisPer un edificio nuovo con una superficie in pianta di 160 m², la potenza minima è:
P = 0,05 × 160 = 8 kW
Se lo stesso dato di superficie riguarda un edificio esistente sottoposto a uno degli interventi compresi nel nuovo campo di applicazione, il calcolo diventa:
P = 0,025 × 160 = 4 kW
Per un edificio pubblico i risultati devono essere incrementati del 10%: rispettivamente 8,8 kW e 4,4 kW. L’esempio serve a comprendere la formula, ma il progetto deve verificare superficie corretta, categoria dell’intervento, regole regionali e compatibilità tecnica.
Advertisement - PubblicitàGli impianti utilizzati per assolvere gli obblighi devono essere realizzati all’interno o sopra l’edificio oppure nelle sue pertinenze. Ai fini dell’Allegato III, la pertinenza comprende l’impronta a terra dei fabbricati e un’area confinante che non può superare il triplo della superficie di impronta.
Il decreto precisa però che gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo. La sola disponibilità di un terreno vicino, pertanto, non consente automaticamente di conteggiare quei pannelli.
Sui tetti a falda, pannelli solari termici e fotovoltaici devono essere aderenti o integrati nella copertura, mantenendo inclinazione e orientamento della falda. Sui tetti piani l’asse mediano dei moduli non può superare l’altezza minima della balaustra; in assenza di balaustra, l’altezza massima rispetto al piano è di 30 centimetri.
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Il rispetto delle quote può derivare da una combinazione progettata di tecnologie, come pompe di calore, solare termico, biomasse sostenibili e impianti fotovoltaici, purché siano rispettati i requisiti e le specifiche tecniche dell’Allegato II del D.Lgs. 199/2021. Non basta sommare le potenze nominali: il progettista deve calcolare quanta energia rinnovabile copre effettivamente i servizi considerati.
Gli obblighi non possono essere assolti utilizzando elettricità rinnovabile per alimentare esclusivamente dispositivi che producono calore per effetto Joule. Il D.Lgs. 5/2026 introduce tuttavia un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
Le pompe di calore non sono semplici resistenze elettriche: possono valorizzare l’energia ambientale trasferita all’edificio, ma la quota rinnovabile dipende dalle prestazioni e dal metodo di calcolo applicabile. Anche in questo caso non esiste un automatismo valido per qualsiasi apparecchio.
Advertisement - PubblicitàL’esclusione non può essere basata su una dichiarazione generica secondo cui “non c’è spazio” o “l’impianto costa troppo”. L’impossibilità tecnica o la non convenienza economica devono essere motivate dal progettista nella relazione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, esaminando la non fattibilità di tutte le differenti opzioni tecnologiche disponibili. Se la relazione non è dovuta, le informazioni devono essere comunicate al Comune secondo le modalità da questo stabilite.
Per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, l’impossibilità di rispettare le quote non elimina ogni requisito: deve comunque essere conseguito il valore limite di energia primaria non rinnovabile determinato secondo la procedura dell’Allegato III.
L’obbligo percentuale non si applica quando l’edificio è allacciato a una rete efficiente di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che copra integralmente il relativo fabbisogno di energia termica. Occorre verificare sia la qualificazione della rete come efficiente sia i servizi effettivamente coperti.
Per gli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica l’esonero non è automatico. Le disposizioni si applicano nella misura in cui risultino compatibili con il vincolo. L’incompatibilità deve emergere dall’acquisizione del parere dell’autorità competente e dalla valutazione dell’alterazione prodotta sugli elementi storici, artistici o paesaggistici.
Gli obblighi non si applicano agli edifici destinati a esigenze meramente temporanee e da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori. La temporaneità e il termine di rimozione devono essere indicati espressamente nel titolo abilitativo: non basta che l’opera venga definita provvisoria dal proprietario.
Il progettista inserisce calcoli e verifiche nella relazione tecnica energetica, comunemente chiamata relazione Legge 10. Una copia deve essere trasmessa al GSE per il monitoraggio degli obiettivi sulle rinnovabili, mentre il Comune verifica il rispetto degli obblighi attraverso la stessa documentazione e può effettuare ulteriori controlli.
L’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 199/2021 collega l’inosservanza dell’obbligo al diniego del rilascio del titolo edilizio. Quando il procedimento utilizza una segnalazione anziché un provvedimento espresso, la formula del “rilascio” deve essere coordinata con la disciplina della SCIA e con le regole regionali, ma la sostanza non cambia: un progetto che ricade nel campo di applicazione non può ignorare le verifiche sulle rinnovabili.
Advertisement - PubblicitàPer le pratiche in preparazione è opportuno non limitarsi alla data di deposito. Prima della presentazione vanno definiti correttamente categoria energetica dell’intervento, superficie disperdente coinvolta, portata della trasformazione impiantistica, servizi presenti, superficie in pianta e disponibilità degli spazi per gli impianti.
Una verifica completa dovrebbe comprendere almeno:
Al 29 luglio 2026 resta inoltre opportuno monitorare le istruzioni applicative. L’Allegato III prevede linee guida del Comitato Termotecnico Italiano con esempi e calcoli numerici; in una comunicazione del 18 giugno il CTI ha indicato che la lettura integrata dei chiarimenti con il D.Lgs. 5/2026 sarebbe stata affrontata in un documento successivo. Eventuali indicazioni pubblicate prima del deposito della pratica devono essere considerate dal progettista.
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