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Sismabonus Acquisti 110%: valido anche per categorie escluse

Sismabonus Acquisti 110%: valido anche per categorie escluseSismabonus Acquisti 110%: valido anche per categorie escluse
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Il Sismabonus Acquisti 110% risulta valido anche se l’immobile appartiene ad una delle categorie catastali escluse dal beneficio.

Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta n. 318/2021 all’interpello posto da un’impresa di costruzioni.

Tale concessione è però, ovviamente, subordinata al rispetto di precise condizioni. Vediamo come funziona il Sismabonus Acquisti 110% nel caso di immobili di categoria catastale esclusa.

Sismabonus Acquisti 110%: ammesse le categorie escluse

Innanzitutto, ricordiamo che l’art. 119 comma 15-bis del Decreto Rilancio definisce quali sono le categorie escluse dal beneficio del Superbonus, e conseguentemente anche dal Sismabonus Acquisti 110%.

Le categorie che per legge non possono usufruire della maxi-agevolazione sono:

  • Abitazioni di tipo signorile (A/1);
  • Abitazioni in ville (A/8);
  • Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9), a meno che non siano aperti al pubblico.

Il Sismabonus Acquisti 110% però assume un potere differente. Se infatti si intende usufruire dell’agevolazione per acquistare abitazioni demolite e ricostruite con criteri antisismici, allora le categorie catastali non risultano essere rilevanti.

La concessione è stata definita unicamente per il ramo del Superbonus in riferimento agli acquisti di immobili antisismici. Ma il suo usufrutto è comunque legato a delle condizioni.

Cambio destinazione dà accesso al Superbonus?

Il caso posto all’attenzione delle Entrate riguarda un’impresa di costruzioni. Il titolare afferma di aver acquistato nel 2019 due immobili ubicati in zona sismica 3, di averli demoliti e successivamente ricostruiti con opera di ampliamento.

L’impresa afferma che i lavori di ristrutturazione edilizia hanno comportato per gli immobili una riduzione del rischio sismico pari a 2 Classi. Prima della demolizione tali fabbricati appartenevano alla categoria catastale A/1, mentre a seguito dei lavori i due immobili sarebbero passati in categoria A/2 (abitazioni di tipo civile).

Il titolare chiede quindi all’Agenzia se, in un caso del genere, i presunti acquirenti dei fabbricati possano usufruire del Sismabonus Acquisti 110% o, in alternativa, del Sismabonus Acquisti tradizionale.

Sismabonus Acquisti 110%: conta la categoria post-lavori

Le Entrate affermano che finché rimarrà valida l’agevolazione del Sismabonus Acquisti 110%, il Sismabonus Acquisti tradizionale non potrà essere applicato. Infatti, chiunque desideri usufruire di tale agevolazione, potrà farlo solo con la misura di detrazione maggiorata.

Detto questo, l’Agenzia conferma come il caso presentato dall’impresa risulti assolutamente idoneo per beneficiare del Sismabonus Acquisti 110%. La sola clausola fondamentale da rispettare è che in seguito ai lavori l’immobile rientri nelle categorie ammesse al beneficio.

In sostanza, poco importa se prima dei lavori tale fabbricato era classificato come immobile di pregio o villa o castello. Quello che conta è il risultato che emerge post-lavori. Dunque, se a seguito della demolizione e ricostruzione la struttura viene classificata al Catasto come appartenente ad una delle categorie ammesse, allora il beneficio risulterà valido a tutti gli effetti.

L’Agenzia precisa comunque che nel momento in cui l’impresa provvede a richiedere il Permesso di Costruire per avviare gli interventi edilizi, è necessario specificare le intenzioni se si intende usufruire del Superbonus.

Nella richiesta dovrà essere indicata la categoria catastale di appartenenza del fabbricato prima degli interventi. L’impresa dovrà specificare inoltre che i lavori comporteranno un cambio di destinazione d’uso, trasformando di fatto la struttura in immobile abitativo appartenente ad una delle categorie ammesse al beneficio.

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TAGS: acquisti, agenzia entrate, categoria catastale, immobile, sismabonus, Sismabonus 110%, Sismabonus Acquisti

Autore: Redazione Online

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