Inarcassa è la Cassa di previdenza e assistenza degli ingegneri e degli architetti che esercitano la libera professione. L’iscrizione non è una scelta tra alternative più o meno convenienti: diventa obbligatoria quando il professionista possiede contemporaneamente i requisiti stabiliti dalla Cassa. Se invece è coperto da un’altra previdenza obbligatoria, può restare non iscritto a Inarcassa, ma conserva specifici obblighi dichiarativi e contributivi.

Nel 2026 un iscritto ordinario deve considerare il contributo soggettivo del 14,5%, il contributo integrativo del 4%, i relativi minimi annuali e il contributo di maternità e paternità. I conteggi effettivi dipendono però da reddito, volume d’affari, mesi di iscrizione, età, eventuale deroga e posizione previdenziale: per questo gli importi generati nell’area personale Inarcassa On Line restano il riferimento per il pagamento.

Che cos’è Inarcassa e a cosa serve

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti. Gestisce i contributi degli iscritti, costruisce le loro posizioni pensionistiche ed eroga le prestazioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

La funzione non si limita alla pensione di vecchiaia. Il sistema comprende, in presenza dei relativi requisiti, prestazioni per invalidità, inabilità e superstiti, tutele per maternità e paternità, indennità per inabilità temporanea, assistenza sanitaria, sussidi, mutui o finanziamenti convenzionati e altri strumenti di sostegno alla professione. Condizioni, domande e disponibilità devono essere verificate sul portale ufficiale, perché non tutte le prestazioni spettano automaticamente a ogni iscritto.

La Cassa è un soggetto distinto dagli Ordini professionali. Essere iscritti all’Albo non significa, da solo, essere iscritti a Inarcassa; allo stesso modo, la cancellazione dalla Cassa non comporta necessariamente la cancellazione dall’Ordine.

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Chi deve iscriversi a Inarcassa

L’iscrizione è obbligatoria quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni:

  1. iscrizione all’Albo degli Ingegneri oppure degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
  2. possesso di partita IVA individuale, associativa o societaria attraverso cui viene esercitata l’attività professionale;
  3. assenza di assoggettamento a un’altra forma di previdenza obbligatoria.

La presenza dei requisiti va comunicata anche se dura per un periodo breve. Non è quindi corretto attendere la fine dell’anno o il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato. Un professionista con reddito pari a zero può essere ugualmente obbligato all’iscrizione se mantiene Albo, partita IVA e assenza di altra copertura previdenziale.

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Situazione Iscrizione a Inarcassa Obblighi principali
Albo, partita IVA e nessun’altra previdenza obbligatoria Obbligatoria Domanda di iscrizione, dichiarazione annuale e contribuzione completa
Albo e partita IVA, ma anche lavoro dipendente con copertura previdenziale Non consentita per il periodo coperto Dichiarazione a Inarcassa, contributo integrativo del 4% e previdenza dovuta alla gestione competente
Solo iscrizione all’Albo, senza partita IVA Non dovuta Nessuna contribuzione Inarcassa per la sola iscrizione all’Ordine
Pensione di un altro ente, Albo e partita IVA professionale In linea generale obbligatoria, se non esiste altro assoggettamento previdenziale Verificare la posizione personale e presentare la domanda
Iscrizione a un’altra Cassa tecnica con diritto di opzione Non dovuta Domanda di esonero e prova dell’iscrizione alla Cassa competente

Inarcassa o Gestione Separata INPS?

Il professionista non sceglie liberamente la gestione meno costosa. Se possiede i tre requisiti deve iscriversi a Inarcassa; se svolge anche un lavoro dipendente o un’attività che produce un diverso assoggettamento obbligatorio, la copertura previdenziale può impedire l’iscrizione alla Cassa per quel periodo.

Il caso va esaminato con attenzione quando il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, quando vi sono supplenze, disoccupazione, aspettativa non retribuita, borse di studio o attività parallele. Anche pochi giorni senza altra copertura possono far maturare i requisiti Inarcassa. L’area personale e l’assistenza della Cassa consentono di ricostruire correttamente le decorrenze evitando doppie contribuzioni sul medesimo reddito.

Come iscriversi a Inarcassa

La procedura si svolge online. Il professionista che ha già una matricola accede a Inarcassa On Line e utilizza la sezione “Domande e Certificati”, voce “Domande”. Chi non possiede ancora la matricola può iniziare dalla funzione di prima iscrizione disponibile sul sito ufficiale.

L’accesso e la registrazione possono avvenire con SPID, CIE o CNS. Per attivare il profilo sono richiesti recapiti personali e univoci: PEC, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Durante la domanda occorre indicare almeno la decorrenza dell’iscrizione all’Albo, la partita IVA, l’inizio dell’attività e l’eventuale presenza o cessazione di altre coperture previdenziali.

La comunicazione va presentata quando maturano i requisiti. Una domanda tardiva può generare sanzioni e il recupero dei contributi dalla corretta decorrenza. È quindi opportuno non affidarsi soltanto alle comunicazioni tra Ordine e Cassa, ma controllare personalmente che la posizione risulti aggiornata.

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Contributi Inarcassa 2026: aliquote e importi minimi

I valori seguenti sono quelli pubblicati da Inarcassa e aggiornati dopo l’approvazione ministeriale degli adeguamenti ISTAT del 27 aprile 2026. Il contributo di maternità e paternità è invece indicato dalla Cassa come importo provvisorio.

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Contributo Base di calcolo Aliquota 2026 Minimo o limite 2026 Nota pratica
Soggettivo obbligatorio Reddito professionale netto IRPEF 2025 dichiarato nel 2026 14,5% Minimo 2.785 euro; aliquota applicata fino a 145.550 euro di reddito È interamente deducibile e alimenta il montante pensionistico
Integrativo Volume d’affari professionale IVA 4% Minimo 850 euro per gli iscritti È normalmente addebitato in fattura al committente; valgono regole specifiche per prestazioni estere
Maternità e paternità Importo fisso annuale Non percentuale 91 euro provvisori per il 2026 45,50 euro sono richiesti con la prima rata dei minimi
Soggettivo facoltativo Reddito professionale netto IRPEF 2025 Dall’1% all’8,5% Da 255 a 12.520 euro nel 2026 È volontario, deducibile e aumenta il montante pensionistico

I minimi non si sommano al contributo percentuale come una seconda imposta. Sono l’importo minimo comunque dovuto e vengono considerati nel conguaglio. Se il calcolo percentuale supera quanto già versato con i minimi, si paga la differenza; se rimane inferiore, resta dovuto il minimo, salvo riduzioni o deroga.

Esempio di calcolo dei contributi

Un iscritto per l’intero anno, senza agevolazioni, dichiara nel 2026 un reddito professionale 2025 di 30.000 euro e un volume d’affari IVA di 40.000 euro.

  • contributo soggettivo: 30.000 × 14,5% = 4.350 euro;
  • contributo integrativo: 40.000 × 4% = 1.600 euro;
  • contributo maternità e paternità provvisorio: 91 euro.

La contribuzione complessiva teorica è quindi 6.041 euro. Avendo già versato 2.785 euro di minimo soggettivo, 850 euro di minimo integrativo e 91 euro per maternità e paternità, il conguaglio dei due contributi percentuali è pari a 2.315 euro: 1.565 euro sul soggettivo e 750 euro sull’integrativo.

L’esempio non considera frazionamenti, contributi ricevuti da altri professionisti, associazioni o società, prestazioni estere, agevolazioni under 35, pensione o deroga. Il calcolo definitivo deve essere generato tramite la dichiarazione online.

Riduzioni per gli iscritti under 35

Chi si iscrive o si reiscrive prima dei 35 anni può beneficiare della riduzione per cinque anni solari a partire dall’anno della prima iscrizione e comunque non oltre l’anno in cui raggiunge i 35 anni. Il beneficio è subordinato anche al rispetto del limite reddituale collegato al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente, verificato al momento della dichiarazione.

Nel 2026 il minimo soggettivo è ridotto a un terzo, cioè 928,33 euro, e l’aliquota soggettiva scende dal 14,5% al 7,25%. Anche il minimo integrativo è ridotto a un terzo, pari a 283,33 euro, mentre l’aliquota integrativa sul volume d’affari resta al 4%.

Il superamento del limite reddituale fa applicare l’aliquota piena sull’intero reddito professionale. La riduzione, inoltre, non si combina con la deroga al minimo soggettivo. Prima di costruire un piano finanziario pluriennale è quindi necessario verificare ogni anno la permanenza delle condizioni.

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Deroga al contributo minimo soggettivo

La deroga permette a chi prevede un reddito basso di non anticipare il minimo soggettivo e di pagare successivamente il 14,5% del reddito effettivo. Può essere utilizzata per non più di cinque annualità, anche non consecutive, nell’intera vita lavorativa.

Per il 2026 la soglia di reddito prevista è 19.207 euro. La domanda ordinaria doveva essere inviata tramite Inarcassa On Line entro il 1° giugno 2026, poiché il 31 maggio cadeva in un giorno festivo. Chi riceve dopo il 31 maggio un provvedimento di iscrizione può presentare la domanda relativa all’anno in corso entro il mese successivo alla notifica, secondo le istruzioni ricevute.

La deroga non elimina il contributo integrativo minimo né quello di maternità e paternità. Il soggettivo calcolato sul reddito 2026 sarà versato entro dicembre 2027, dopo la dichiarazione. Se il reddito raggiunge o supera 19.207 euro, si rende necessaria l’integrazione con gli interessi previsti.

Occorre valutare anche l’effetto pensionistico: l’anzianità dell’anno viene riconosciuta in proporzione al rapporto tra contributo versato e minimo ordinario. Il periodo mancante può essere successivamente integrato secondo la procedura di riscatto prevista dalla Cassa.

Scadenze Inarcassa 2026

Il calendario ordinario per gli iscritti è il seguente. In presenza di un piano di rateazione, di una nuova iscrizione o di eventi eccezionali fanno fede le scadenze personali visibili in IOL.

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Data Adempimento Precisazione
30 giugno 2026 Prima rata dei minimi soggettivo e integrativo e prima quota maternità/paternità Con deroga si versano integrativo e maternità/paternità
30 settembre 2026 Seconda rata dei minimi e seconda quota maternità/paternità Completa il pagamento ordinario dei minimi annuali
2 novembre 2026 Dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari 2025 Il termine del 31 ottobre è posticipato perché festivo
30 novembre 2026 Richiesta di rateazione del conguaglio 2025 Domanda tramite la sezione “Agevolazioni” di IOL
31 dicembre 2026 Conguaglio 2025 ed eventuale contributo soggettivo facoltativo 2026 Salvo rateazione accolta o diversa scadenza personale

La dichiarazione può essere trasmessa senza sanzione entro il 31 dicembre nei casi e alle condizioni indicate dall’articolo 2 del Regolamento, purché entro lo stesso termine siano pagate le somme dovute. Non è però una proroga da utilizzare come regola: la scadenza ordinaria 2026 resta il 2 novembre.

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Come pagare e come rateizzare i contributi

Dopo la dichiarazione, IOL consente di generare l’avviso PagoPA oppure il modello F24. Quest’ultimo permette, nei limiti fiscali applicabili, di utilizzare crediti d’imposta in compensazione. I piani rateali richiedono invece normalmente un conto associato al sistema SDD.

Per i minimi 2026 era possibile chiedere entro il 2 febbraio il pagamento in sei rate bimestrali di pari importo, senza interessi dilatori, con prima scadenza nominale il 28 febbraio e ultima il 31 dicembre 2026. La richiesta, ormai chiusa per l’anno corrente, doveva essere presentata dalla sezione “Agevolazioni” di IOL.

Il conguaglio 2025 di almeno 1.000 euro può essere rateizzato dagli iscritti in tre pagamenti al 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre 2027, con interesse annuo dell’1,5% e senza acconto. La domanda va presentata con la dichiarazione oppure entro il 30 novembre 2026. La mancata corresponsione anche di una rata determina la decadenza dal piano e può produrre sanzioni dalla scadenza originaria.

Obblighi degli ingegneri e architetti non iscritti

Chi è iscritto all’Albo e possiede partita IVA, ma non può iscriversi a Inarcassa perché coperto da un’altra previdenza obbligatoria, deve comunque applicare il contributo integrativo del 4% sui corrispettivi professionali e versarlo alla Cassa. Per il non iscritto non opera il minimo integrativo previsto per gli iscritti: l’importo è calcolato sul volume d’affari professionale effettivo.

Il professionista deve registrarsi in IOL, presentare la comunicazione annuale anche con reddito o fatturato pari a zero e pagare l’integrativo. Nel 2026 la dichiarazione relativa al 2025 scade il 2 novembre e il versamento il 31 dicembre. Dal 2026 anche i non iscritti possono chiedere la rateazione del contributo integrativo 2025 per importi superiori a 1.000 euro: tre rate nel 2027, tramite SDD, con interesse annuo del 2,65%.

Sono esonerati dalla comunicazione i non iscritti che nell’anno di riferimento non avevano partita IVA e, in specifici casi, gli iscritti anche a un altro Albo che abbiano validamente optato per un’altra Cassa previdenziale. L’esonero deve poter essere documentato.

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Dichiarazione annuale Inarcassa

La comunicazione annuale riporta reddito professionale IRPEF, volume d’affari IVA e PEC. Devono presentarla gli iscritti, anche quando la dichiarazione fiscale è negativa o pari a zero, e i professionisti non iscritti che mantengono Albo e partita IVA. Sono soggette a specifici obblighi anche società di professionisti, società tra professionisti e società di ingegneria.

La dichiarazione si compila in IOL nella sezione “Adempimenti”, voce “Dichiarazioni”. Omissione, ritardo o dati infedeli possono comportare sanzioni; la mancata dichiarazione è inoltre considerata un’irregolarità grave che impedisce il rilascio del certificato di regolarità contributiva.

I contributi Inarcassa sono deducibili?

Il contributo soggettivo obbligatorio, quello facoltativo e il contributo di maternità e paternità sono deducibili secondo l’articolo 10 del TUIR. Per l’integrativo è deducibile la parte rimasta effettivamente a carico del professionista e non recuperata mediante rivalsa, nei casi indicati dalla Cassa.

Nel regime ordinario i contributi deducibili si riportano nel quadro RP entro la capienza del reddito complessivo. Nel regime forfettario, i contributi obbligatori abbattono il reddito professionale nel quadro LM; l’eventuale eccedenza può confluire nel quadro RP secondo le regole fiscali. I contributi facoltativi vanno invece indicati nel quadro RP. Poiché la corretta collocazione dipende dalla natura del pagamento e dal regime adottato, è opportuno conservare ricevute e causali e confrontarsi con il consulente fiscale.

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Come cancellarsi da Inarcassa

La cancellazione non è una facoltà da esercitare soltanto perché l’attività produce poco reddito. Si rende necessaria quando viene meno almeno uno dei requisiti: chiusura della partita IVA professionale, cancellazione dall’Albo oppure inizio di un rapporto o di un’attività che comporta altra previdenza obbligatoria.

La domanda si presenta tramite IOL indicando la decorrenza dell’evento e allegando i dati richiesti. Se il professionista si cancella dall’Ordine, il provvedimento Inarcassa può essere adottato d’ufficio; negli altri casi è prudente trasmettere subito la comunicazione e verificare che la decorrenza registrata sia corretta.

I contributi già versati non scompaiono. In base alla storia previdenziale potranno concorrere a una pensione Inarcassa oppure essere valorizzati tramite cumulo, ricongiunzione o totalizzazione, se ne ricorrono le condizioni. Restano inoltre gli obblighi dichiarativi e contributivi relativi agli anni o ai periodi precedenti alla cancellazione.

Regolarità contributiva e cosiddetto DURC Inarcassa

Per gli incarichi di ingegneria e architettura si utilizza il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa. Viene spesso cercato come “DURC Inarcassa”, ma non coincide con il DURC online INPS-INAIL-Casse Edili utilizzato per imprese e lavoratori.

Il certificato Inarcassa ha validità di 120 giorni. Nei rapporti privati il professionista può richiederlo da IOL; nelle procedure pubbliche la verifica viene svolta dalla stazione appaltante attraverso i canali previsti e il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Il documento ottenuto direttamente dal professionista non può essere presentato alla Pubblica Amministrazione in sostituzione della verifica d’ufficio.

Inarcassa considera non grave un debito non superiore a 500 euro e prevede altre specifiche situazioni che non impediscono il rilascio. L’assenza della dichiarazione annuale è invece un’inadempienza grave. Dopo la richiesta sono disponibili 15 giorni per regolarizzare spontaneamente debito o dichiarazione.

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Cosa fare in caso di ritardi o errori

Se l’irregolarità non è stata ancora notificata, il Ravvedimento Operoso Inarcassa può ridurre le sanzioni del 70%. È utilizzabile per domanda di iscrizione tardiva, dichiarazione omessa, tardiva o infedele e ritardato versamento. La richiesta si presenta da IOL nella sezione dedicata agli istituti di conciliazione.

Quando l’importo complessivo supera 200 euro può essere ammesso un piano fino a 36 mesi, con rata non inferiore a 100 euro. Per il 2026 la Cassa indica interessi dell’1,6% sui contributi e dell’1% sulle sanzioni. Prima di pagare spontaneamente somme con causali generiche è preferibile ricostruire la posizione e utilizzare la procedura corretta, perché un versamento non attribuito all’annualità giusta può non eliminare l’irregolarità.

Assistenza, convenzioni e responsabilità professionale

L’iscrizione permette di accedere alle prestazioni assistenziali previste dai regolamenti e alle convenzioni disponibili. Non bisogna però confondere queste opportunità con la polizza di responsabilità civile professionale: l’obbligo assicurativo del progettista e l’adeguatezza dei massimali devono essere verificati autonomamente rispetto alla posizione previdenziale.

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Domande frequenti

L’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria?

Sì, quando il professionista è contemporaneamente iscritto all’Albo, possiede partita IVA per l’attività professionale e non è assoggettato ad altra previdenza obbligatoria.

Si può scegliere tra Inarcassa e Gestione Separata INPS?

No. La gestione dipende dalla situazione oggettiva del professionista. La presenza di altra copertura previdenziale può escludere Inarcassa, mentre l’assenza di altra copertura, insieme ad Albo e partita IVA, rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa.

Un lavoratore dipendente deve cancellarsi da Inarcassa?

Se il rapporto di lavoro comporta un’altra previdenza obbligatoria, viene meno uno dei requisiti Inarcassa e la variazione va comunicata. Per rapporti iniziati o terminati durante l’anno occorre verificare con precisione le decorrenze.

Chi è in regime forfettario paga Inarcassa?

Sì, il regime fiscale non sostituisce la previdenza. Se esistono i requisiti si versano i contributi Inarcassa; cambiano invece le modalità fiscali con cui i contributi deducibili vengono indicati nella dichiarazione.

Il non iscritto deve applicare il 4% in fattura?

Sì, l’ingegnere o architetto con Albo e partita IVA, ma coperto da altra previdenza obbligatoria, deve normalmente applicare e versare a Inarcassa il contributo integrativo del 4% sulle prestazioni professionali rilevanti.

Cosa succede se non si invia la dichiarazione?

L’omissione può determinare sanzioni e impedire il rilascio della regolarità contributiva. Se l’irregolarità non è stata notificata, va valutato tempestivamente il Ravvedimento Operoso.

I contributi Inarcassa si possono pagare con F24?

Sì, per la contribuzione corrente è possibile generare il modello F24 da IOL; resta disponibile anche PagoPA. Le rateazioni utilizzano normalmente l’addebito SDD.

Il certificato Inarcassa è uguale al DURC?

No. È la certificazione di regolarità della Cassa professionale e segue procedure proprie. Il DURC online riguarda invece la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e, quando prevista, Casse Edili.

Fonti ufficiali