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Guida allo Scambio sul Posto nel 2026: nuove richieste chiuse, convenzioni attive, calcolo, pagamenti, scadenza dopo 15 anni e Ritiro Dedicato.
Lo Scambio sul Posto non è più accessibile ai nuovi impianti. Il termine per presentare una nuova richiesta al GSE è scaduto il 26 settembre 2025 e riguardava esclusivamente impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025. Chi possiede già una convenzione valida può continuare a utilizzarla, ma non oltre quindici anni dalla data del primo accesso al servizio.
Non significa che tutte le convenzioni siano terminate insieme. Nel 2026 convivono situazioni diverse: alcuni titolari continuano a ricevere il contributo in conto scambio, altri hanno raggiunto il limite dei quindici anni e stanno passando al Ritiro Dedicato, altri ancora scelgono volontariamente una diversa modalità di valorizzazione dell’energia immessa in rete.
Questa guida spiega cosa succede oggi, come si calcola il contributo, quali pagamenti controllare, quando una convenzione cessa e in cosa il Ritiro Dedicato differisce dallo Scambio sul Posto. Le date e le procedure sono aggiornate ad agosto 2026 sulla base delle deliberazioni ARERA e delle indicazioni operative del GSE.
Sommario
No. Per un nuovo impianto non è più possibile presentare una richiesta di accesso allo Scambio sul Posto. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/2021 ha previsto la conclusione del meccanismo per i nuovi accessi; ARERA ha poi fissato il calendario operativo con le deliberazioni 78/2025/R/efr e 213/2025/R/efr.
Per rientrare nell’ultima finestra erano necessarie entrambe le condizioni:
Le due date non sono alternative. Un impianto entrato in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non poteva accedere allo SSP neppure presentando la domanda entro settembre. Allo stesso modo, per un impianto già operativo entro maggio non è oggi possibile recuperare una richiesta che non sia stata trasmessa entro il termine del 26 settembre 2025.
Per i nuovi impianti l’energia immessa può essere valorizzata tramite il Ritiro Dedicato, un contratto con un operatore di mercato o altri meccanismi compatibili, come una configurazione di autoconsumo diffuso quando ne ricorrono i requisiti. La scelta deve essere indicata e coordinata durante l’iter di connessione.
La chiusura dei nuovi accessi non annulla le convenzioni esistenti. Il contratto SSP ha durata annuale, termina il 31 dicembre e si rinnova tacitamente finché non ricorre una causa di cessazione. La novità introdotta dal decreto-legge 181/2023 e dalla deliberazione ARERA 457/2024/R/efr è il limite massimo: la convenzione non può più essere rinnovata quando raggiunge quindici anni dalla data del primo accesso allo Scambio sul Posto per quello specifico impianto.
Il riferimento non è necessariamente la data di installazione dei pannelli, la data dell’ultimo rinnovo o quella di un cambio di titolarità. ARERA identifica la prima sottoscrizione con la data di primo accesso al regime SSP. Il dato deve quindi essere verificato nella convenzione e nell’Area Clienti GSE.
Su smartphone scorri orizzontalmente la tabella.
| Situazione dell’impianto | Scambio sul Posto nel 2026 | Azione pratica |
|---|---|---|
| Impianto entrato in esercizio dopo il 29 maggio 2025 | Nuovo accesso non ammesso | Scegliere RID, contratto di mercato o altro meccanismo compatibile |
| Impianto operativo entro il 29 maggio 2025, ma domanda non inviata entro il 26 settembre 2025 | Termine di accesso scaduto | Individuare una diversa modalità di ritiro dell’energia |
| Convenzione SSP attiva da meno di 15 anni | Continua fino ai rinnovi consentiti, salvo recesso o altre cause di cessazione | Controllare decorrenza, misure, acconti e conguagli nel portale GSE |
| Convenzione arrivata al limite di 15 anni | Non può essere rinnovata | Verificare comunicazioni GSE, saldo finale e nuova modalità di ritiro |
| Titolare che vuole passare volontariamente al RID | SSP e RID non possono coesistere sullo stesso impianto | Chiudere prima lo SSP e presentare poi l’istanza RID |
Lo Scambio sul Posto è un servizio di compensazione economica gestito dal GSE. Mette in relazione, secondo le formule previste dalla regolazione, il valore dell’energia elettrica immessa in rete e l’onere sostenuto per l’energia prelevata. Alla quota energia si aggiunge, entro determinati limiti, una quota che restituisce forfettariamente alcuni costi di rete e di servizio riferiti all’energia scambiata.
Non è una batteria virtuale che conserva i kWh e non effettua uno scambio fisico uno a uno. L’energia prodotta e consumata nello stesso istante viene autoconsumata direttamente e non passa dal meccanismo SSP. L’energia eccedente viene immessa in rete; quando l’impianto non produce abbastanza, l’utenza preleva energia e la paga normalmente al proprio venditore.
Il rapporto con il fornitore e la convenzione con il GSE sono distinti. La bolletta continua a comprendere energia prelevata, quote fisse, trasporto, oneri e imposte secondo il contratto di fornitura. Il GSE calcola e versa separatamente il contributo in conto scambio. Per questo non è corretto dire che l’utente “paga soltanto la differenza in bolletta”.
Lo SSP non va neppure presentato come una tariffa fissa per ogni kWh immesso. Il contributo varia con quantità immesse e prelevate, prezzi di mercato, caratteristiche dell’utenza e parametri stabiliti dalla regolazione. Una cifra media valida in un anno o per un impianto non può essere trasformata in una tariffa garantita per tutti.
Per leggere correttamente i dati di un impianto fotovoltaico servono almeno quattro grandezze: produzione totale, autoconsumo istantaneo, energia immessa ed energia prelevata. Produzione e immissione non coincidono, perché una parte dell’energia solare può essere utilizzata direttamente nell’edificio.
Supponiamo che in un anno un’abitazione consumi complessivamente 3.000 kWh e che il fotovoltaico ne produca 2.400. Se 1.400 kWh vengono usati mentre l’impianto produce, l’autoconsumo diretto è 1.400 kWh. I restanti 1.000 kWh prodotti sono immessi in rete. Per coprire i consumi nelle ore senza produzione l’abitazione preleva 1.600 kWh dalla rete.
Il risparmio più immediato nasce dai 1.400 kWh autoconsumati, perché evitano l’acquisto di quella quantità dalla rete. Lo Scambio sul Posto riguarda invece il rapporto economico tra i 1.000 kWh immessi e i 1.600 kWh prelevati. Non restituisce il prezzo pieno pagato in bolletta per tutti i prelievi e non valorizza automaticamente ogni kWh immesso allo stesso importo.
Per il conguaglio il GSE usa la formula:
CS = min [OE; CEI] + CUsf × ES
Dove:
La prima parte della formula restituisce il minore tra OE e CEI. La seconda riconosce la quota servizi soltanto sull’energia scambiata. Nell’esempio precedente ES sarebbe pari a 1.000 kWh, perché è il valore più basso tra i 1.000 kWh immessi e i 1.600 kWh prelevati.
Il calcolo reale richiede misure complete e validate dal gestore di rete, anagrafiche corrette, potenza e caratteristiche contrattuali dell’utenza. Se mancano le misure o risultano incoerenti, il conguaglio può non essere pubblicato anche quando l’impianto ha regolarmente prodotto e immesso energia.
Le eccedenze si formano quando il controvalore economico dell’energia immessa, CEI, supera l’onere economico dell’energia prelevata, OE. La differenza non entra nella quota energia del contributo, che usa il valore minore, ma genera un credito.
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Richiedi informazioni gratisIl titolare può scegliere la liquidazione economica secondo le modalità disponibili nel portale oppure mantenere il credito per gli anni successivi, finché la convenzione rimane attiva. Non bisogna confondere l’eccedenza economica con la semplice differenza fisica tra kWh immessi e prelevati: il confronto avviene sui controvalori determinati dalle regole GSE.
Quando la convenzione termina per il raggiungimento dei quindici anni, la deliberazione 457/2024/R/efr prevede che il GSE liquidi entro il successivo 30 giugno le eventuali eccedenze maturate fino alla risoluzione, purché siano disponibili i dati necessari al calcolo.
Il contributo ordinario viene gestito con due acconti semestrali per l’anno in corso e un conguaglio annuale riferito all’anno precedente. Gli acconti si basano su stime, dati dell’impianto, decorrenza e storico disponibile; il conguaglio utilizza le misure reali trasmesse dal gestore di rete.
Il GSE rende disponibili gli importi nella sezione “Corrispettivi” dell’applicativo SSP prima del pagamento. La guida operativa indica, per una convenzione in condizioni ordinarie, la pubblicazione del primo acconto entro il 15 maggio, del secondo entro il 15 ottobre e del conguaglio entro il 15 maggio dell’anno successivo. La data effettiva dipende dalla decorrenza e dalla possibilità di completare il calcolo.
Un acconto pari a zero non prova da solo l’esistenza di un errore. Può dipendere dall’assenza di precedenti conguagli positivi o dalla mancanza delle misure. Se il gestore di rete conferma di aver inviato dati completi, il titolare può aprire una richiesta di supporto nell’Area Clienti indicando i riferimenti della trasmissione.
Al raggiungimento dei quindici anni dal primo accesso, la convenzione SSP non può essere rinnovata. Il GSE deve informare gli operatori interessati e gestire la chiusura economica. Il limite riguarda la specifica convenzione legata all’impianto e non deve essere calcolato semplicemente aggiungendo quindici anni alla data dell’ultimo contratto scaricato.
Dopo la risoluzione, il produttore può scegliere un diverso contratto di dispacciamento in immissione. Se, trascorso il termine previsto dal Codice di rete di Terna, non risulta presentata una richiesta per un nuovo contratto, ARERA dispone che il GSE attivi per gli stessi impianti una nuova convenzione di Ritiro Dedicato. L’automatismo serve a evitare che l’energia immessa resti senza una modalità di ritiro e valorizzazione.
Il passaggio non rende identici i due servizi. Dal momento di decorrenza del RID l’energia viene venduta secondo le regole del Ritiro Dedicato; non viene più calcolato il contributo SSP sui prelievi della stessa utenza.
Il titolare non deve attendere necessariamente la scadenza dei quindici anni. Può chiedere la disdetta anticipata dello SSP tramite la funzione disponibile nell’applicativo GSE, indicando motivazione, data di chiusura e documenti richiesti.
La procedura va eseguita nell’ordine corretto. Secondo l’assistenza GSE, l’istanza di Ritiro Dedicato può essere presentata soltanto dopo l’effettiva chiusura del contratto SSP. Se la convenzione SSP termina il 30 novembre, la decorrenza RID può essere fissata dal 1° dicembre, una volta completati gli adempimenti. Presentare contemporaneamente le due richieste non supera il principio di alternatività.
Prima di recedere è utile confrontare contributi SSP, quantità immesse, prelievi, autoconsumo, eventuali eccedenze e prezzi attesi. Per una famiglia che preleva molta energia in ore diverse dalla produzione, la quota servizi dello SSP può avere un peso; il RID valorizza invece la vendita dell’energia immessa indipendentemente dai prelievi.
I due servizi non sono cumulabili sullo stesso impianto e nello stesso periodo. La differenza principale non è soltanto il prezzo riconosciuto, ma la natura del meccanismo.
Su smartphone scorri orizzontalmente la tabella.
| Elemento | Scambio sul Posto | Ritiro Dedicato |
|---|---|---|
| Natura | Compensazione economica tra immissioni e prelievi, con quota servizi | Vendita al GSE dell’energia immessa in rete |
| Rapporto con i prelievi | I prelievi partecipano al calcolo di OE ed energia scambiata | I prelievi dell’utenza non determinano il corrispettivo di vendita |
| Valorizzazione | Formula CS con OE, CEI, CUsf ed ES | Prezzi zonali orari o Prezzi Minimi Garantiti quando applicabili |
| Nuovi accessi | Chiusi dal 26 settembre 2025, con limite di esercizio al 29 maggio 2025 | Disponibile agli impianti che rispettano requisiti e procedura RID |
| Durata | Rinnovo annuale, non oltre 15 anni dal primo accesso | Regolata dalla convenzione RID e dalle disposizioni vigenti |
| Fiscalità domestica | Contributo SSP generalmente non imponibile per persone fisiche/enti non commerciali fino a 20 kW; eccedenze liquidate imponibili | I corrispettivi derivano dalla cessione di energia e richiedono una valutazione fiscale specifica |
Per un impianto entrato in esercizio dopo il 29 maggio 2025 lo SSP non è un’opzione. La soluzione più lineare per molti piccoli produttori è il Ritiro Dedicato: il GSE ritira l’energia immessa e la remunera secondo i prezzi applicabili, mentre il proprietario conserva il beneficio economico dell’autoconsumo diretto.
È possibile valutare anche un contratto di mercato con un altro operatore. Le condizioni possono prevedere prezzi, durata, costi e responsabilità differenti; il confronto deve considerare l’intero contratto e non soltanto un valore promozionale per kWh.
Le configurazioni di autoconsumo diffuso e le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno una logica diversa: riconoscono benefici sull’energia condivisa virtualmente tra produttori e consumatori nella stessa configurazione. L’energia immessa deve comunque avere una modalità di vendita o ritiro compatibile. Partecipare a una CER non equivale a riattivare lo Scambio sul Posto.
Prima di scegliere potenza e sistema di accumulo conviene partire dai consumi orari. Aumentare l’autoconsumo resta spesso più vantaggioso che massimizzare indiscriminatamente l’energia venduta, perché un kWh utilizzato direttamente evita componenti della bolletta che il corrispettivo di ritiro normalmente non restituisce.
Per una persona fisica o un ente non commerciale titolare di un impianto fino a 20 kW utilizzato per finalità domestiche, il GSE chiarisce che il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale. Le eccedenze liquidate costituiscono invece redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR e devono essere dichiarate.
La conclusione cambia per impianti inseriti in un’attività d’impresa, lavoratori autonomi, soggetti IVA, potenze e configurazioni diverse. In questi casi contributi e cessioni di energia possono assumere rilevanza ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La certificazione disponibile nel portale GSE deve essere esaminata con il commercialista in relazione al soggetto che percepisce le somme.
Il passaggio al RID cambia la natura degli importi: il corrispettivo remunera una cessione di energia. Non bisogna quindi applicare automaticamente al Ritiro Dedicato il trattamento del contributo SSP.
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Richiedi informazioni gratisLa compravendita dell’immobile non trasferisce automaticamente ogni rapporto GSE. Il nuovo proprietario deve verificare titolarità dell’impianto, POD, convenzione, credenziali e pagamenti e seguire la procedura di trasferimento di titolarità prevista dal GSE. Lasciare la convenzione intestata al venditore può bloccare comunicazioni e corrispettivi.
Anche potenziamento, sostituzione di componenti, installazione di un sistema di accumulo, modifica del POD o dismissione devono essere comunicati con le procedure pertinenti. Una modifica può incidere sulla configurazione registrata in GAUDÌ e sulla convenzione. Il fatto che lo SSP non accetti più nuovi accessi rende particolarmente importante verificare prima gli effetti di un intervento sulla posizione esistente.
In caso di dismissione, il processo deve essere completato in GAUDÌ. La sola apertura di una richiesta non equivale alla chiusura definitiva: il GSE procede quando l’informazione risulta correttamente registrata da Terna.
Nell’Area Clienti GSE, selezionando il servizio Scambio sul Posto e l’operatore corretto, occorre verificare:
Se un importo non risulta, il primo controllo riguarda le misure. Il gestore di rete, non il venditore commerciale, trasmette al GSE i dati necessari al conguaglio. È utile chiedere al gestore conferma della trasmissione e conservare il riferimento del flusso; con questi dati il GSE può ricercare più rapidamente la pratica.
Il primo errore è considerare lo SSP ancora richiedibile nel 2026. Il secondo è confonderlo con l’autoconsumo: anche senza SSP, l’energia prodotta e usata istantaneamente continua a ridurre i prelievi. Il terzo è stimare il rimborso moltiplicando tutta la produzione per una tariffa fissa trovata online.
Altri problemi ricorrenti sono ignorare la data del primo accesso, attendere la scadenza senza leggere le comunicazioni GSE, presentare la richiesta RID prima della chiusura effettiva dello SSP e non verificare la fiscalità delle eccedenze. Per un impianto ceduto con l’immobile, va inoltre completato il cambio di titolarità anziché limitarsi alla voltura del contratto di fornitura.
No. Sono terminati i nuovi accessi, ma le convenzioni già valide continuano fino alla loro scadenza, al recesso o al raggiungimento del limite massimo di quindici anni dal primo accesso.
No. L’ultima data per inviare una nuova istanza era il 26 settembre 2025 e riguardava solo impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025.
Il contratto ha durata annuale e rinnovo tacito, ma non può più essere rinnovato oltre quindici anni dalla data del primo accesso allo SSP. La data concreta va verificata nel rapporto GSE.
ARERA prevede l’attivazione di una convenzione RID se, dopo la risoluzione SSP e trascorso il termine pertinente, non è stato richiesto a Terna un nuovo contratto di dispacciamento in immissione. Il titolare deve comunque controllare le comunicazioni e i dati contrattuali.
No, i due servizi sono alternativi per lo stesso impianto. Per passare volontariamente al RID bisogna prima ottenere la chiusura effettiva dello SSP.
No. La bolletta del fornitore e il contributo del GSE sono separati. Restano i costi per energia prelevata, quote fisse, rete, oneri e imposte; il GSE eroga un contributo calcolato con le regole SSP.
No. Dipende da energia immessa e prelevata, controvalori economici, CUsf e prezzi di mercato. Non esiste un valore unico garantito valido per ogni impianto e ogni anno.
Per persone fisiche ed enti non commerciali con impianto domestico fino a 20 kW, il contributo SSP non è fiscalmente rilevante, mentre le eccedenze liquidate sono redditi diversi. Situazioni differenti richiedono una verifica fiscale specifica.
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