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Il Consiglio di Stato distingue serre mobili stagionali e temporanee: niente permesso di costruire, ma il vincolo paesaggistico richiede una verifica autonoma.
Una serra mobile non diventa una nuova costruzione soltanto perché occupa una superficie rilevante. Se è stagionale, funzionale all’attività agricola e priva di opere in muratura, non richiede il permesso di costruire. La verifica paesaggistica segue però regole autonome e può diventare necessaria quando la struttura viene mantenuta per un periodo diverso da quello inizialmente comunicato.
È il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5241/2026, pubblicata il 1° luglio 2026. I giudici hanno respinto gli appelli dell’amministrazione locale e del Ministero della Cultura contro l’annullamento di un ordine di demolizione relativo a numerose serre a tunnel. La decisione non chiude definitivamente il procedimento: impone alle amministrazioni di rivalutare il caso, distinguendo correttamente il profilo edilizio da quello paesaggistico.
Sommario
La controversia riguardava un’azienda agricola che coltivava ortaggi mediante serre a tunnel con struttura metallica e copertura in film plastico. L’area era classificata come agricola produttiva ed era anche sottoposta a vincolo paesaggistico.
Per l’installazione delle serre stagionali l’interessato aveva presentato due comunicazioni di inizio lavori secondo la disciplina regionale lombarda. Lo sportello unico aveva concluso entrambi i procedimenti con espressi nulla osta. In seguito, per esigenze legate al ciclo produttivo, l’impresa aveva chiesto di trasformare alcune delle medesime serre da stagionali a temporanee, cioè di mantenerle installate più a lungo.
Su questa seconda pratica la commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole con misure di mitigazione, mentre la Soprintendenza aveva dato parere negativo. L’ente locale aveva comunicato un preavviso di diniego, senza però adottare il provvedimento definitivo. Successivamente aveva ordinato la demolizione, considerando le serre nuove costruzioni prive di titolo edilizio e opere abusive sotto il profilo paesaggistico.
Advertisement - PubblicitàIl Consiglio di Stato ha escluso che le opere fossero state realizzate senza alcun titolo. La sentenza distingue le serre mobili, stagionali o temporanee, dalle serre fisse dotate di strutture in muratura. Il permesso di costruire è necessario per queste ultime, non per le strutture mobili esaminate nel giudizio.
La conclusione è coerente con l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, che ricomprende nell’attività edilizia libera le serre mobili stagionali prive di strutture in muratura e funzionali all’attività agricola. Nel caso concreto, inoltre, erano state presentate le comunicazioni previste dalla disciplina regionale ed erano arrivati due nulla osta mai rimossi in autotutela prima dell’ordinanza.
Per questo l’amministrazione non poteva qualificare indistintamente tutte le serre come nuove costruzioni abusive e applicare la demolizione sul presupposto della mancanza del permesso. Materiali, presenza di murature, funzione agricola e durata effettiva restano elementi decisivi: il semplice nome attribuito alla struttura non basta.
Uno dei passaggi più utili della sentenza riguarda il mutamento della durata. Le strutture erano rimaste materialmente identiche, ma la loro qualificazione era cambiata perché l’impresa aveva chiesto di mantenerle oltre il periodo stagionale.
Secondo il Consiglio di Stato, le serre erano legittime quando erano state installate come stagionali: non richiedevano né il permesso di costruire né, in quel momento, l’autorizzazione paesaggistica. La necessità di quest’ultima è sorta con la trasformazione in serre temporanee. Non si poteva quindi contestare retroattivamente un abuso paesaggistico fin dall’installazione.
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Richiedi informazioni gratisQuesta ricostruzione non autorizza a usare liberamente le espressioni “stagionale” e “temporanea”. La qualificazione dipende dalla disciplina applicabile e dall’uso concreto. Se la permanenza, l’ancoraggio o la funzione rivelano una trasformazione stabile del territorio, il regime può cambiare anche quando l’opera è tecnicamente smontabile.
Advertisement - PubblicitàLa Soprintendenza aveva espresso un parere vincolante negativo, ma l’amministrazione competente non lo aveva recepito in un provvedimento conclusivo. Per i giudici non si poteva imputare all’impresa l’inerzia dell’ente né trattare il procedimento incompleto come se fosse già sfociato in un diniego.
Il Consiglio di Stato precisa anche che la facoltà del privato di attivare i poteri sostitutivi prevista dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 non si trasforma in un obbligo. In assenza del provvedimento finale, l’ordine di demolizione non poteva dare per accertato l’abuso paesaggistico.
Resta fermo il principio generale secondo cui l’autorizzazione paesaggistica deve precedere gli interventi soggetti al vincolo. La particolarità del caso consisteva nel fatto che la stessa struttura, inizialmente stagionale, aveva assunto successivamente una diversa durata, facendo emergere solo allora la necessità dell’assenso paesaggistico.
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La sentenza non considera il vincolo irrilevante. Chiede invece una motivazione legata alle caratteristiche reali del contesto e all’impatto complessivo delle serre. La tutela di un paesaggio a vocazione agricola non consente di escludere in modo aprioristico strutture tipiche dell’agricoltura moderna.
Nel nuovo esame dovranno essere considerati l’ordinata disposizione delle serre, il rapporto di copertura consentito, l’evoluzione del territorio rispetto all’epoca in cui fu imposto il vincolo e le possibili opere di mitigazione. Siepi, alberature e schermature non garantiscono automaticamente l’autorizzazione, ma devono essere valutate dall’organo tecnico anziché scartate senza un’istruttoria adeguata.
Il giudice non si sostituisce alla Soprintendenza e non stabilisce quali prescrizioni adottare. Lascia alle amministrazioni un esito libero, purché il nuovo procedimento sia ordinato, coerente e fondato su una valutazione concreta.
Advertisement - PubblicitàIl Consiglio di Stato ha riunito e respinto i due appelli, lasciando ferma la sentenza di primo grado che aveva annullato l’ordine di demolizione. Non ha però rilasciato direttamente un’autorizzazione paesaggistica e non ha riconosciuto il diritto a mantenere tutte le serre senza condizioni. Le amministrazioni devono concludere nuovamente il procedimento nel rispetto dei criteri indicati dai giudici.
Prima di installare una serra è quindi necessario verificare:
Il punto operativo della sentenza n. 5241/2026 è dunque duplice: l’assenza del permesso di costruire non rende abusiva una serra mobile che possiede i requisiti dell’edilizia libera, ma la semplificazione edilizia non elimina la verifica paesaggistica quando questa è richiesta dalla durata e dal contesto dell’intervento.
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